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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 568/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 568/2025 promossa da:
, C.F.: , nato a [...], il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...]
E
, C.F.: , nata a [...], il [...] ed Controparte_2 C.F._2 ivi residente in [...] entrambi elettivamente domiciliati a Rieti, via Contigliano n. 15, presso lo studio dell'Avv.
Mariella Cari che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 15.04.2025, i ricorrenti chiedevano congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 9.05.2015, nel corso del quale, in data 22.09.2015, è nato il figlio Persona_1
2. Esponevano di essere separati da oltre il periodo previsto dalla legge e che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso.
3. La domanda va accolta, nei termini di cui all'accordo congiunto, sussistendo i presupposti per lo scioglimento del matrimonio, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con decreto di omologa n. cronol. 743/2018 del
31.07.2018, ritualmente annotato nel registro di matrimonio di competenza).
4. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio tra CP_1
e contratto il 9.5.2015 nel comune di L'Aquila trascritto
[...] Controparte_2 nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 2015 - n.
2 - Parte I – serie A., Ufficio
3), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, alle condizioni di cui al ricorso:
1. il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affido condiviso, con collocazione privilegiata e residenza anagrafica dello stesso presso la madre, nell'abitazione sita in L'Aquila via Collina n.
6. Entrambi i genitori saranno tenuti a collaborare per l'educazione e la crescita del figlio e ad assumere, quindi, in concerto e concordemente le decisioni che riguardano il minore, rendendosi reciprocamente partecipi delle esigenze e necessità del minore al fine di cooperare per farvi fronte nel migliore dei modi.
2. Compatibilmente con le esigenze del figlio minore e con gli impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà tenerlo con sé:
a) due pomeriggi a settimana, martedì e venerdì dall'uscita da scuola ore 13,00 (ovvero dalle ore
13,00 in periodo di chiusura delle scuole) e fino alle ore 21,30,
b) due weekend al mese alternati con la madre, dal sabato alle ore 10,00 fino alle ore 19,00 della domenica successiva;
c) qualora durante la settimana, per esigenze lavorative, il padre dovesse prendere con sé il figlio dalle ore 18,00, le parti concordano che per uno dei due giorni di frequentazione, potrà Per_1 pernottare presso il padre, che lo accompagnerà a scuola la mattina successiva (ovvero presso l'abitazione materna in periodo di chiusura delle scuole);
d) ogni anno ed in alternanza con la madre, le principali festività natalizie (i giorni 24/25/26 dicembre 31 dicembre/1gennaio, 5/6 gennaio) e pasquali;
e) durante il periodo estivo 15 giorni consecutivi con il padre da concordare con la madre entro il 31.5 di ciascun anno.
I tempi e le modalità sopra indicati potranno essere derogati in ragione delle esigenze del minore o dei genitori, previo accordo tra questi ultimi.
3. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Controparte_2 mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00. La somma, soggetta a rivalutazione
ISTAT annuale (mese di riferimento aprile 2025), verrà corrisposta entro il dieci di ogni mese mediante bonifico. Le parti concordano che a partire dal mese successivo al compimento del diciottesimo anno di età di il SI. verserà direttamente al figlio il Per_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento.
4. Il SI. provvederà al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie CP_1 mediche (non assistite o rimborsate da SSN), scolastiche, sportive e ricreative a sostenersi per il figlio, e delle ulteriori spese come definite e alle condizioni individuate nel “Protocollo di intesa per la disciplina delle spese straordinarie” sottoscritto il 02.03.2020 dal Presidente del.
Spese legali compensate. Tribunale di L'Aquila, noto alle parti. Ove non provvedano al pagamento diretto, ciascun genitore rimborserà all'altro la quota di spese a proprio carico nei dieci giorni successivi alla relativa richiesta e dietro presentazione di idonea documentazione.
5. I ricorrenti dichiarano e si danno atto di essere ciascuno titolare di adeguati redditi propri e che non sussistono i presupposti e le condizioni per l'attribuzione di assegno divorzile in favore di alcuno di essi ricorrenti al quale comunque reciprocamente rinunciano.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, 31 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 568/2025 promossa da:
, C.F.: , nato a [...], il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._1 residente in [...]
E
, C.F.: , nata a [...], il [...] ed Controparte_2 C.F._2 ivi residente in [...] entrambi elettivamente domiciliati a Rieti, via Contigliano n. 15, presso lo studio dell'Avv.
Mariella Cari che li rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio, alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 15.04.2025, i ricorrenti chiedevano congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 9.05.2015, nel corso del quale, in data 22.09.2015, è nato il figlio Persona_1
2. Esponevano di essere separati da oltre il periodo previsto dalla legge e che non vi erano rapporti economici da regolare, se non quelli indicati nel ricorso.
3. La domanda va accolta, nei termini di cui all'accordo congiunto, sussistendo i presupposti per lo scioglimento del matrimonio, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di legge dalla separazione (le parti sono addivenute alla separazione personale con decreto di omologa n. cronol. 743/2018 del
31.07.2018, ritualmente annotato nel registro di matrimonio di competenza).
4. Le condizioni proposte dalle parti possono essere accolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio tra CP_1
e contratto il 9.5.2015 nel comune di L'Aquila trascritto
[...] Controparte_2 nei registri dello Stato Civile dello stesso Comune (anno 2015 - n.
2 - Parte I – serie A., Ufficio
3), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di L'Aquila di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito, alle condizioni di cui al ricorso:
1. il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affido condiviso, con collocazione privilegiata e residenza anagrafica dello stesso presso la madre, nell'abitazione sita in L'Aquila via Collina n.
6. Entrambi i genitori saranno tenuti a collaborare per l'educazione e la crescita del figlio e ad assumere, quindi, in concerto e concordemente le decisioni che riguardano il minore, rendendosi reciprocamente partecipi delle esigenze e necessità del minore al fine di cooperare per farvi fronte nel migliore dei modi.
2. Compatibilmente con le esigenze del figlio minore e con gli impegni lavorativi dei genitori, il padre potrà tenerlo con sé:
a) due pomeriggi a settimana, martedì e venerdì dall'uscita da scuola ore 13,00 (ovvero dalle ore
13,00 in periodo di chiusura delle scuole) e fino alle ore 21,30,
b) due weekend al mese alternati con la madre, dal sabato alle ore 10,00 fino alle ore 19,00 della domenica successiva;
c) qualora durante la settimana, per esigenze lavorative, il padre dovesse prendere con sé il figlio dalle ore 18,00, le parti concordano che per uno dei due giorni di frequentazione, potrà Per_1 pernottare presso il padre, che lo accompagnerà a scuola la mattina successiva (ovvero presso l'abitazione materna in periodo di chiusura delle scuole);
d) ogni anno ed in alternanza con la madre, le principali festività natalizie (i giorni 24/25/26 dicembre 31 dicembre/1gennaio, 5/6 gennaio) e pasquali;
e) durante il periodo estivo 15 giorni consecutivi con il padre da concordare con la madre entro il 31.5 di ciascun anno.
I tempi e le modalità sopra indicati potranno essere derogati in ragione delle esigenze del minore o dei genitori, previo accordo tra questi ultimi.
3. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 Controparte_2 mantenimento del figlio, la somma mensile di € 250,00. La somma, soggetta a rivalutazione
ISTAT annuale (mese di riferimento aprile 2025), verrà corrisposta entro il dieci di ogni mese mediante bonifico. Le parti concordano che a partire dal mese successivo al compimento del diciottesimo anno di età di il SI. verserà direttamente al figlio il Per_1 Controparte_1 contributo per il mantenimento.
4. Il SI. provvederà al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie CP_1 mediche (non assistite o rimborsate da SSN), scolastiche, sportive e ricreative a sostenersi per il figlio, e delle ulteriori spese come definite e alle condizioni individuate nel “Protocollo di intesa per la disciplina delle spese straordinarie” sottoscritto il 02.03.2020 dal Presidente del.
Spese legali compensate. Tribunale di L'Aquila, noto alle parti. Ove non provvedano al pagamento diretto, ciascun genitore rimborserà all'altro la quota di spese a proprio carico nei dieci giorni successivi alla relativa richiesta e dietro presentazione di idonea documentazione.
5. I ricorrenti dichiarano e si danno atto di essere ciascuno titolare di adeguati redditi propri e che non sussistono i presupposti e le condizioni per l'attribuzione di assegno divorzile in favore di alcuno di essi ricorrenti al quale comunque reciprocamente rinunciano.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, 31 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli