Cass. civ., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 5397
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

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In caso di costituzione con scrittura privata, su una parte di terreni in comunione e a favore di uno solo dei proprietari, del diritto di costruire un edificio oggetto di proprietà separata da quella del suolo (diritto di superficie), con vincolo di inedificabilità su altra parte di tali terreni, senza testuale previsione di un corrispettivo a favore del soggetto concedente tali benefici, è necessario, al fine di verificare la validità del negozio giuridico e di stabilire la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, se l'intento delle parti sia stato quello di arricchire una sola di esse - nel qual caso deve ravvisarsi una donazione nulla per difetto di forma - oppure quello di fare salva la prestazione di una contropartita economica, eventualmente in sede di regolazione complessiva dei rapporti economici tra le parti stesse. (Nella specie gli interessati erano due fratelli che, oltre ad essere comproprietari di un significativo patrimonio immobiliare in un piccolo Comune, erano contitolari di un'impresa; la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che - in un giudizio tra gli eredi avente ad oggetto l'accertamento della proprietà esclusiva dell'edificio in questione, la divisione della comunione e il rendimento dei conti - aveva considerato solo una parte della diminuzione economica a carico del soggetto non beneficiario e aveva giustificato la gratuità dell'atto con l'interesse di quest'ultimo a dare al fratello un'autonoma abitazione e a favorire una migliore armonia nell'ambito della comune impresa).

L'atto con cui i proprietari "pro indiviso" di alcuni terreni edificatori stabiliscano di sottoporre gli stessi ad vincolo di inedificabilità a favore di un'erigenda costruzione di proprietà di uno solo di essi può integrare, con riferimento alla parte di suolo su cui dovrà essere eretta la costruzione, gli estremi di un negozio giuridico costitutivo del diritto reale di superficie a favore del proprietario della costruzione, anche se le dichiarazioni al riguardo rilevanti siano contenute nell'atto, sottoscritto da detti proprietari, con cui gli stessi chiedano al Comune la licenza edilizia per la erigenda costruzione, sempreché nella scrittura (di cui è irrilevante ai fini della validità del contratto la mancata trascrizione) sia effettivamente ravvisabile - sulla base di accertamento di merito insindacabile in cassazione se correttamente e congruamente motivato - la volontà degli interessati di erigere sul suolo comune e a favore di uno solo di essi una costruzione costituente oggetto di proprietà separata da quella del suolo.

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    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 3 ottobre 2007
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/06/1999, n. 5397
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5397
Data del deposito : 2 giugno 1999

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