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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/09/2025, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.7092 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni, assunta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. C.F._1
Giorgio Di Majo e dall'Avv.to Luca Di Majo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dei predetti – PEC: e Email_1
Email_2
ATTRICE
E
, in persona del Controparte_1
Regionale e legale rapp.te p.t., ing. , con sede Controparte_2 CP_3 in Caserta alla via Roma n° 80, rappresentato e difeso, come da mandato in atti nonché delibera di incarico n° 778 / CM del 11-11-2019, dall' avv. Gaetano Cinque ( cod. fiscale: ) , ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Pec C.F._2 del predetto - PEC: Email_3
CONVENUTO
Conclusioni: Come da atti di causa e note depositate rispettivamente dalle parti.
1 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data in data 1-08-2019,l'attrice,
, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per
[...] sentir dichiarare la esclusiva responsabilità del predetto ente per i danni occorsi al capannone di sua proprietà, sito in Cancello ed NO (CE), loc. Boschetto e
Cavaliere, alla Via Regia Agnena censito al N.C.E.U. del di Cancello ed CP_4
NO al foglio 2, particella 5009 sub 4 in forza, per quota pari a 2/3, di atto di cessione a rogito per Notaio di Santa Maria Capua Vetere (CE) del Persona_1
09/04/2009, repertorio notarile n. 156480/20831.
L'attrice ha dedotto che il - suddetto capannone adibito a deposito e conservazione di balle di fieno poiché parte di un più ampio complesso industriale destinato ad allevamento bufalino- è confinante con il canale e la pedissequa rete scolante, denominato Regia - Agnena, e quindi sottoposto all'opera manutentiva del
[...]
e quindi a causa dell'incendio verificatosi in data Controparte_1
28-06-2018 originatosi nel predetto canale, sottoposto alla cura, manutenzione e custodia del convenuto , ha subito ingenti danni alla struttura Controparte_1 portante ed, in particolare, alla struttura di copertura, costituita da capriate in ferro simil travature reticolari del tipo "pratt/mohnié" nonché al manto di copertura sovrastante disposto su arcarecci in ferro,
A causa dei danni predetti si è determinata pertanto la necessità di effettuare interventi di ripristino volti "alla completa dismissione dell'attuale copertura e integrale sostituzione con un nuovo sistema strutturale rispondente ai requisiti di funzionalità tecnica aderente al D.M. 2018 (NCT 2018)" per il costo complessivo dei necessari interventi ripristinatori da realizzarsi pari ad € 58.768,13 oltre IVA, come accertato con "perizia di stima danni" come emerso dalla relazione redatta dall'architetto,
, e depositata in atti Testimone_1
L'attrice ha infine dedotto che nel capannone oggetto dell'incendio erano depositati circa 350/370 balle di fieno di trifoglio, stoccato per l'alimentazione animale, ovvero per l'allevamento delle bufale, andati completamente persi a causa dell'incendio e per i quali ha diritto ad ottenere il risarcimento del controvalore economico, sulla scorta
2 3
della perizia di stima redatta dal tecnico agronomo dott. depositata in Persona_2 atti.
Tanto premesso l'attrice ha chiesto accertarsi e dichiarare l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., per i danni strutturali causati al capannone di sua
[...] proprietà causati dall'incendio verificatosi in data 28.06.2018 e per l'effetto, condannare il , in Controparte_1 persona del l.r.p.t., al pagamento della complessiva somma di € 83.419,13 di cui €
58.768,13 oltre IVA per i danni strutturali subiti dal capannone di sua nonché alla somma di € 24.651,00 a titolo di risarcimento del danno per la perdita delle balle di fieno di trifoglio ivi riposti ed arsi dalle fiamme ovvero condannarsi il CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della maggior o minor somma
[...] che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre oneri fiscali come per legge.
Si è costituito il il Controparte_1 quale in via pregiudiziale ha eccepito l' incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ex art 140 lettera e del R.D.
1775/1933; nel merito ha contrastato l'avverso dedotto ed ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento di CTU tecnica la causa all'udienza del 15 maggio 2025 è stata riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche.
-2. Tanto premesso va rilevato che il difetto di competenza funzionale per materia eccepito dalla difesa dell'ente convenuto è fondato e può condurre pertanto alla invocata declinatoria di incompetenza per quanto attiene alle domanda formulata dalla attrice.
Al riguardo occorre rilevare che la Suprema Corte, a sezioni con una recente pronuncia su una fattispecie del tutto analoga ( richiesta di risarcimento proposta dal proprietario di un terreno confinante con un canale irriguo di proprietà del per un CP_1 incendio sviluppatosi a causa delle le sterpaglie – che il aveva trascurato CP_1
3 4
di eliminare - cresciute sulle sue sponde, dalle quali si era sprigionato l'incendio che aveva provocato il danno al suo fondo) ha pronunciato il seguente principio “l'art.
140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta" ( cfr. Cassazione civile sez. un. - 29/08/2024, n.
23332 ).
Al riguardo la Suprema Corte ha rilevato, difatti, che “L'art. 140, lettera (e), r.d.
1775/33 affida ai Tribunali Regionali delle Acque "le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del
T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774".
Perché sorga la competenza del Tribunale Regionale delle Acque è necessario dunque un nesso di causa tra "l'opera eseguita" dalla p.a. e il danno.
Ora, per stabilire a quali condizioni un danno possa dirsi "causato" dall'opera idraulica, non si potrebbe adottare in questa materia un concetto di "causalità materiale" diverso da quello ormai da molti anni consolidato nella giurisprudenza di legittimità. E il concetto da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di spiegazione causale è che il nesso di causalità materiale va apprezzato in base al criterio condizionalistico. Apprezzare la causalità materiale in base al "criterio condizionalistico" vuol dire stabilire cosa sarebbe accaduto se l'opera idraulica non fosse esistita (teoria della condicio sine qua non), e va temperato - per evitare i rischi della sovracausalità - da due limiti: il limite della c.d. "imprevedibilità oggettiva" (Sez.
Un. n. 576/08, 577/08, 578/08) e quello dello scopo della norma violata (da ultimo, ma ex multis, Sez. 3 - , Sentenza n. 8778 del 03/04/2024, Rv. 670700 - 02). Se dunque
è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di "causalità materiale" è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di "danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.": e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui
l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso.
4 5
Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa vigilanza.
Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”
Per dirimere i contrasti creatisi nel tempo la Suprema Corte dopo aver ripercorso la successione di leggi nel tempo ha inoltre evidenziato che “ La ratio dell'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33 fu il troncare le questioni di riparto delle competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di risarcimento del danno causato da atti, fatti o provvedimenti della p.a. Pertanto l'interpretazione che volesse distinguere i danni causati dall'opera "in connessione col regime delle acque", ed i danni causati dall'opera "senza connessione col regime delle acque" non sarebbe coerente con tale ratio.
Se si ammette che l'art. 140 r.d. 1775/33 comprende per la sua lettera, per la sua storia
e per la sua ratio tutti i danni causati "dall'opera" idraulica, non c'è bisogno di chiedersi se l'esame della domanda richieda o non richieda "apprezzamenti sulle scelte della p.a.", con tutte le incertezze che una simile valutazione comporta.
L'ancoraggio della competenza del Tribunale Regionale delle Acque all'esistenza d'un nesso di causa (ovviamente secondo la prospettazione attorea) tra cosa e danno consegna ai litiganti e ai giudicanti un criterio sicuro e affidabile per troncare le incertezze”.
La Suprema Corte ha quindi elencato i vari motivi per cui non è più sostenibile
l'orientamento "restrittivo" della competenza del TRAP evidenziando che : “ in primo luogo non può essere condiviso per le difficoltà applicative che esso comporta” escludendo la competenza del Tribunale Regionale delle Acque quando:
“a) l'opera è stata "occasione", invece che "causa", del danno;
b) il danno è stato causato da una "mera omissione non connessa alla gestione delle acque".
La prima affermazione va incontro all'obiezione per cui la distinzione tra causa e occasione è sottile, incerta ed inaffidabile.
La seconda affermazione va incontro a due obiezioni: 1) la legge non àncora affatto la competenza del Tribunale Regionale delle Acque al fatto che il danno sia derivato
5 6
da una "attività di gestione delle acque", ma si accontenta del nesso causale tra opera
e danno;
2) trascurare la manutenzione d'una opera idraulica è di per sé un fatto di gestione delle acque.
In secondo luogo l'orientamento restrittivo ha per effetto collaterale di far dipendere la competenza del Tribunale Regionale delle Acque dalla causa petendi.
Se, infatti, l'attore invocasse una condotta colposa della p.a. nella gestione dell'opera idraulica, la competenza del Tribunale Regionale delle Acque sarebbe ammessa in caso di condotta commissiva, ed esclusa nel caso di mera omissione.
Se, invece, l'attore invocasse la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., nessun giudizio sulla colpa verrebbe in rilievo ai fini del decidere, sicché quel criterio distintivo diverrebbe privo di senso, e la competenza spetterebbe in ogni caso al
Tribunale Regionale delle Acque.
Dunque a seconda della norma invocata dall'attore sussisterebbe o cadrebbe la competenza del Tribunale Regionale delle Acque.
Ritiene infine il Collegio che a sostegno dell'interpretazione intesa a limitare la competenza del Tribunale Regionale delle Acque non rilevi la circostanza che di tali uffici ne esistano attualmente soltanto otto, e che di conseguenza la rarefazione dell'organo giudicante possa nuocere al principio di prossimità tra questo ed i litiganti. Il principio di prossimità infatti, quale che sia il valore che ad esso volesse assegnarsi nell'interpretazione della legge processuale, in iure non potrebbe comunque prevalere sull'esigenza di adottare soluzioni interpretative chiare e di facile applicazione;
ed in facto - con riferimento alla materia qui in esame - quel principio
è adeguatamente salvaguardato dalla introduzione ormai in itinere del processo civile telematico anche dinanzi ai Tribunali Regionali delle Acque.
Va conclusivamente affermata la competenza del Tribunale Regionale delle Acque presso la Corte d'Appello di Napoli, in applicazione del seguente principio di diritto”
-3. Tanto ribadito nel caso in esame, non è in dubbio che la cognizione del presente giudizio spetti alla competenza della sezione specializzata del Tribunale delle Acque presso la Corte di Appello di Napoli, trattandosi di giudizio avente ad oggetto l'omessa manutenzione dell'opera per cui si reputa che sussistono, nel caso in esame, i presupposti oggettivi e soggettivi per radicare la competenza funzionale inderogabile
6 7
del Tribunale delle Acque presso la Cote di Appello di Napoli innanzi al quale la causa va riassunta nel termine di legge.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della novità giurisprudenziale - essendo la pronuncia della Suprema Corte intervenuta in epoca successiva alla proposizione della domanda - sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di S. Maria Capua Vetere , III sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei Parte_1 confronti del , in Controparte_1 persona del e legale rapp.te p., così decide: Controparte_5
-- Dichiara l' incompetenza per materia del tribunale ordinario di Santa Maria
Capua Vetere sussistendo la competenza funzionale per materia del Tribunale delle
Acque presso la Corte di Appello di Napoli;
- fissa alle parti il termine di mesi tre, dalla comunicazione, per la riassunzione della causa;
- Compensa, integralmente, tra le parti, le spese del giudizio
Così deciso in S. Maria Capua Vetere 23.9 2025
IL GIUDICE
dott. Ida D'Onofrio
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona della G.M., dott.ssa Ida D'Onofrio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.7092 /2019 Reg. Gen. Cont., avente ad oggetto: risarcimento danni, assunta in decisione all'udienza del 27 maggio 2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
) rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. C.F._1
Giorgio Di Majo e dall'Avv.to Luca Di Majo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dei predetti – PEC: e Email_1
Email_2
ATTRICE
E
, in persona del Controparte_1
Regionale e legale rapp.te p.t., ing. , con sede Controparte_2 CP_3 in Caserta alla via Roma n° 80, rappresentato e difeso, come da mandato in atti nonché delibera di incarico n° 778 / CM del 11-11-2019, dall' avv. Gaetano Cinque ( cod. fiscale: ) , ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo Pec C.F._2 del predetto - PEC: Email_3
CONVENUTO
Conclusioni: Come da atti di causa e note depositate rispettivamente dalle parti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data in data 1-08-2019,l'attrice,
, ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per
[...] sentir dichiarare la esclusiva responsabilità del predetto ente per i danni occorsi al capannone di sua proprietà, sito in Cancello ed NO (CE), loc. Boschetto e
Cavaliere, alla Via Regia Agnena censito al N.C.E.U. del di Cancello ed CP_4
NO al foglio 2, particella 5009 sub 4 in forza, per quota pari a 2/3, di atto di cessione a rogito per Notaio di Santa Maria Capua Vetere (CE) del Persona_1
09/04/2009, repertorio notarile n. 156480/20831.
L'attrice ha dedotto che il - suddetto capannone adibito a deposito e conservazione di balle di fieno poiché parte di un più ampio complesso industriale destinato ad allevamento bufalino- è confinante con il canale e la pedissequa rete scolante, denominato Regia - Agnena, e quindi sottoposto all'opera manutentiva del
[...]
e quindi a causa dell'incendio verificatosi in data Controparte_1
28-06-2018 originatosi nel predetto canale, sottoposto alla cura, manutenzione e custodia del convenuto , ha subito ingenti danni alla struttura Controparte_1 portante ed, in particolare, alla struttura di copertura, costituita da capriate in ferro simil travature reticolari del tipo "pratt/mohnié" nonché al manto di copertura sovrastante disposto su arcarecci in ferro,
A causa dei danni predetti si è determinata pertanto la necessità di effettuare interventi di ripristino volti "alla completa dismissione dell'attuale copertura e integrale sostituzione con un nuovo sistema strutturale rispondente ai requisiti di funzionalità tecnica aderente al D.M. 2018 (NCT 2018)" per il costo complessivo dei necessari interventi ripristinatori da realizzarsi pari ad € 58.768,13 oltre IVA, come accertato con "perizia di stima danni" come emerso dalla relazione redatta dall'architetto,
, e depositata in atti Testimone_1
L'attrice ha infine dedotto che nel capannone oggetto dell'incendio erano depositati circa 350/370 balle di fieno di trifoglio, stoccato per l'alimentazione animale, ovvero per l'allevamento delle bufale, andati completamente persi a causa dell'incendio e per i quali ha diritto ad ottenere il risarcimento del controvalore economico, sulla scorta
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della perizia di stima redatta dal tecnico agronomo dott. depositata in Persona_2 atti.
Tanto premesso l'attrice ha chiesto accertarsi e dichiarare l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., per i danni strutturali causati al capannone di sua
[...] proprietà causati dall'incendio verificatosi in data 28.06.2018 e per l'effetto, condannare il , in Controparte_1 persona del l.r.p.t., al pagamento della complessiva somma di € 83.419,13 di cui €
58.768,13 oltre IVA per i danni strutturali subiti dal capannone di sua nonché alla somma di € 24.651,00 a titolo di risarcimento del danno per la perdita delle balle di fieno di trifoglio ivi riposti ed arsi dalle fiamme ovvero condannarsi il CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della maggior o minor somma
[...] che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre oneri fiscali come per legge.
Si è costituito il il Controparte_1 quale in via pregiudiziale ha eccepito l' incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ex art 140 lettera e del R.D.
1775/1933; nel merito ha contrastato l'avverso dedotto ed ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Esaurita l'istruttoria con l'espletamento di CTU tecnica la causa all'udienza del 15 maggio 2025 è stata riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di repliche.
-2. Tanto premesso va rilevato che il difetto di competenza funzionale per materia eccepito dalla difesa dell'ente convenuto è fondato e può condurre pertanto alla invocata declinatoria di incompetenza per quanto attiene alle domanda formulata dalla attrice.
Al riguardo occorre rilevare che la Suprema Corte, a sezioni con una recente pronuncia su una fattispecie del tutto analoga ( richiesta di risarcimento proposta dal proprietario di un terreno confinante con un canale irriguo di proprietà del per un CP_1 incendio sviluppatosi a causa delle le sterpaglie – che il aveva trascurato CP_1
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di eliminare - cresciute sulle sue sponde, dalle quali si era sprigionato l'incendio che aveva provocato il danno al suo fondo) ha pronunciato il seguente principio “l'art.
140, lettera (e), r.d. 1775/33, deve essere interpretato nel senso che sono devolute alla competenza del Tribunale Regionale delle Acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica, ed intese ad ottenere il risarcimento di un danno causato dal modo in cui quell'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta" ( cfr. Cassazione civile sez. un. - 29/08/2024, n.
23332 ).
Al riguardo la Suprema Corte ha rilevato, difatti, che “L'art. 140, lettera (e), r.d.
1775/33 affida ai Tribunali Regionali delle Acque "le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall'autorità amministrativa a termini dell'art. 2 del
T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774".
Perché sorga la competenza del Tribunale Regionale delle Acque è necessario dunque un nesso di causa tra "l'opera eseguita" dalla p.a. e il danno.
Ora, per stabilire a quali condizioni un danno possa dirsi "causato" dall'opera idraulica, non si potrebbe adottare in questa materia un concetto di "causalità materiale" diverso da quello ormai da molti anni consolidato nella giurisprudenza di legittimità. E il concetto da tempo consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di spiegazione causale è che il nesso di causalità materiale va apprezzato in base al criterio condizionalistico. Apprezzare la causalità materiale in base al "criterio condizionalistico" vuol dire stabilire cosa sarebbe accaduto se l'opera idraulica non fosse esistita (teoria della condicio sine qua non), e va temperato - per evitare i rischi della sovracausalità - da due limiti: il limite della c.d. "imprevedibilità oggettiva" (Sez.
Un. n. 576/08, 577/08, 578/08) e quello dello scopo della norma violata (da ultimo, ma ex multis, Sez. 3 - , Sentenza n. 8778 del 03/04/2024, Rv. 670700 - 02). Se dunque
è consolidata nella giurisprudenza di legittimità una nozione così ampia di "causalità materiale" è alla luce di essa che deve leggersi la legge, là dove parla di "danno dipendente da opere eseguite dalla p.a.": e quindi intendere tale espressione come attributiva della competenza del Tribunale Regionale delle Acque in tutti i casi in cui
l'opera idraulica abbia svolto il ruolo di causa o concausa dell'evento dannoso.
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Vi rientreranno quindi tutti i danni da difettosa progettazione, da difettosa esecuzione, da difettosa manutenzione, da difettosa vigilanza.
Vi rientreranno poi, ovviamente, tutti i danni imputabili al custode a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. o ex art. 2053 c.c.”
Per dirimere i contrasti creatisi nel tempo la Suprema Corte dopo aver ripercorso la successione di leggi nel tempo ha inoltre evidenziato che “ La ratio dell'art. 140, lettera (e), r.d. 1775/33 fu il troncare le questioni di riparto delle competenze tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di risarcimento del danno causato da atti, fatti o provvedimenti della p.a. Pertanto l'interpretazione che volesse distinguere i danni causati dall'opera "in connessione col regime delle acque", ed i danni causati dall'opera "senza connessione col regime delle acque" non sarebbe coerente con tale ratio.
Se si ammette che l'art. 140 r.d. 1775/33 comprende per la sua lettera, per la sua storia
e per la sua ratio tutti i danni causati "dall'opera" idraulica, non c'è bisogno di chiedersi se l'esame della domanda richieda o non richieda "apprezzamenti sulle scelte della p.a.", con tutte le incertezze che una simile valutazione comporta.
L'ancoraggio della competenza del Tribunale Regionale delle Acque all'esistenza d'un nesso di causa (ovviamente secondo la prospettazione attorea) tra cosa e danno consegna ai litiganti e ai giudicanti un criterio sicuro e affidabile per troncare le incertezze”.
La Suprema Corte ha quindi elencato i vari motivi per cui non è più sostenibile
l'orientamento "restrittivo" della competenza del TRAP evidenziando che : “ in primo luogo non può essere condiviso per le difficoltà applicative che esso comporta” escludendo la competenza del Tribunale Regionale delle Acque quando:
“a) l'opera è stata "occasione", invece che "causa", del danno;
b) il danno è stato causato da una "mera omissione non connessa alla gestione delle acque".
La prima affermazione va incontro all'obiezione per cui la distinzione tra causa e occasione è sottile, incerta ed inaffidabile.
La seconda affermazione va incontro a due obiezioni: 1) la legge non àncora affatto la competenza del Tribunale Regionale delle Acque al fatto che il danno sia derivato
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da una "attività di gestione delle acque", ma si accontenta del nesso causale tra opera
e danno;
2) trascurare la manutenzione d'una opera idraulica è di per sé un fatto di gestione delle acque.
In secondo luogo l'orientamento restrittivo ha per effetto collaterale di far dipendere la competenza del Tribunale Regionale delle Acque dalla causa petendi.
Se, infatti, l'attore invocasse una condotta colposa della p.a. nella gestione dell'opera idraulica, la competenza del Tribunale Regionale delle Acque sarebbe ammessa in caso di condotta commissiva, ed esclusa nel caso di mera omissione.
Se, invece, l'attore invocasse la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., nessun giudizio sulla colpa verrebbe in rilievo ai fini del decidere, sicché quel criterio distintivo diverrebbe privo di senso, e la competenza spetterebbe in ogni caso al
Tribunale Regionale delle Acque.
Dunque a seconda della norma invocata dall'attore sussisterebbe o cadrebbe la competenza del Tribunale Regionale delle Acque.
Ritiene infine il Collegio che a sostegno dell'interpretazione intesa a limitare la competenza del Tribunale Regionale delle Acque non rilevi la circostanza che di tali uffici ne esistano attualmente soltanto otto, e che di conseguenza la rarefazione dell'organo giudicante possa nuocere al principio di prossimità tra questo ed i litiganti. Il principio di prossimità infatti, quale che sia il valore che ad esso volesse assegnarsi nell'interpretazione della legge processuale, in iure non potrebbe comunque prevalere sull'esigenza di adottare soluzioni interpretative chiare e di facile applicazione;
ed in facto - con riferimento alla materia qui in esame - quel principio
è adeguatamente salvaguardato dalla introduzione ormai in itinere del processo civile telematico anche dinanzi ai Tribunali Regionali delle Acque.
Va conclusivamente affermata la competenza del Tribunale Regionale delle Acque presso la Corte d'Appello di Napoli, in applicazione del seguente principio di diritto”
-3. Tanto ribadito nel caso in esame, non è in dubbio che la cognizione del presente giudizio spetti alla competenza della sezione specializzata del Tribunale delle Acque presso la Corte di Appello di Napoli, trattandosi di giudizio avente ad oggetto l'omessa manutenzione dell'opera per cui si reputa che sussistono, nel caso in esame, i presupposti oggettivi e soggettivi per radicare la competenza funzionale inderogabile
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del Tribunale delle Acque presso la Cote di Appello di Napoli innanzi al quale la causa va riassunta nel termine di legge.
Tenuto conto delle ragioni della decisione e della novità giurisprudenziale - essendo la pronuncia della Suprema Corte intervenuta in epoca successiva alla proposizione della domanda - sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P Q M
Il Giudice monocratico del Tribunale di S. Maria Capua Vetere , III sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da nei Parte_1 confronti del , in Controparte_1 persona del e legale rapp.te p., così decide: Controparte_5
-- Dichiara l' incompetenza per materia del tribunale ordinario di Santa Maria
Capua Vetere sussistendo la competenza funzionale per materia del Tribunale delle
Acque presso la Corte di Appello di Napoli;
- fissa alle parti il termine di mesi tre, dalla comunicazione, per la riassunzione della causa;
- Compensa, integralmente, tra le parti, le spese del giudizio
Così deciso in S. Maria Capua Vetere 23.9 2025
IL GIUDICE
dott. Ida D'Onofrio
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