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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 830/2023 RG, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Teresa Parte_1
Pennasilico, sito in Baronissi (SA) alla via Dei Due Principati, rappresentato e difeso dagli avv. ti Pasqualino Pavone e Elena Capone, in virtù di procura resa su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
n. 37\2012, in persona dei Curatori fallimentari, Controparte_1
dott. e avv. Vincenzo Nocilla, elettivamente domiciliati in Salerno, via Controparte_2
San Benedetto 26, presso lo studio dell'avv. Francesco Florimonte, che li rappresenta e
1 difende giusta procura rilasciata su foglio separato in calce alla di comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2532/2023 dell'8/6/2023, pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno, azione ex art. 72 LF;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 6/2/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 13/10/2023, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2532/2023 dell'8/6/2023 (pubblicata in pari data,
notificata a mezzo pec, il giorno 19/6/2023), con la quale il Tribunale di Salerno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvedeva:
ACCOGLIE la domanda;
- DICHIARA sciolto il contratto preliminare del 12.9.2006 ed il
successivo atto del 16/11/2007, intercorsi tra la società e , ex Controparte_1 Parte_1
art 72 legge fallimentare;
- CONDANNA alla restituzione, in favore della Parte_1
delle somme versate in acconto sul prezzo di Parte_2
cessione, ammontanti a € 177.775,00 al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi nella
misura legale dalla data della presentazione della domanda al saldo;
- CONDANNA Pt_1
al pagamento delle spese del presente giudizio, chi si liquidano nella misura
[...]
complessiva di € 8.786,00 di cui € 8.000,00 per compenso ed € 786,00 per spese;
-PONE le
spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura liquidata in corso di
causa>.
2 In effetti, con atto di citazione in primo grado regolarmente notificato in data 13/11/2017, il rappresentava che la società in bonis, Controparte_1 [...]
era stata individuata quale soggetto attuatore di Controparte_3
un programma costruttivo di E.R.P. agevolata, ai sensi dell'art. 51 della Legge 865/71 nel
Comune di Grottaminarda;
che con delibera consiliare n. 29 del 17/07\2006 il aveva CP_4
concesso il diritto di superficie ad , nonché la delega a procedere all'esproprio CP_5
e all'eventuale acquisto delle aree interessate dal programma costruttivo, tra cui l'area di proprietà di (terreno ubicato nel Comune di Grottaminarda, in catasto al Parte_1
foglio 14, p.lla 121, di mq 4.850); che con atto di transazione e preliminare di cessione volontaria sottoscritto in data 12/9/2006, prometteva di cedere alla società Parte_1
il terreno suddetto al prezzo di € Controparte_3
218.250,00 al lordo delle ritenute di legge da applicarsi nella misura del 20%, come prevista per legge;
che le parti (art. 7) stabilivano che l'atto pubblico di trasferimento della proprietà
e la corresponsione del saldo sarebbero dovuti avvenire su semplice richiesta dell'espropriante o dell'espropriato, previo espletamento delle formalità di legge e,
comunque, entro un anno dalla sottoscrizione del preliminare di cessione;
che con successivo atto del 16/11/2007 le stesse parti integravano la precedente scrittura privata al fine di regolare le modalità di versamento del prezzo della cessione, già stabilito nella somma lorda di € 218.250,00 (il 40% all'atto della sottoscrizione della transazione;
il 30% entro sei mesi dalla sottoscrizione della transazione;
il restante 30% alla stipula dell'atto pubblico di cessione e comunque entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell'atto); che in ragione degli accordi intercorsi la società eseguiva pagamenti in acconto sul prezzo di CP_1
cessione per complessivi € 142.220,00, al netto delle ritenute di legge (cfr. a/c n.
2652074933, a/c 2602134281 emessi dalla BNL SPA in data 19/11/2007, assegni bancari emessi rispettivamente in data 3/6/2008 e 11/6/2009); che, sopravvenuto il fallimento della società , la curatela fallimentare comunicava al promittente venditore la Controparte_1
3 volontà di sciogliersi dal contratto secondo la legge fallimentare, intimandogli la restituzione di tutte le somme ricevute in acconto, avendo riscontrato che le parti non avevano proceduto alla stipula del rogito notarile per il trasferimento del cespite oggetto di compromesso ed al versamento del saldo prezzo.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva eccependo, in via preliminare, Parte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto in materia di diritti reali;
l'incompetenza territoriale del Tribunale
ordinario, in favore del Tribunale Fallimentare;
la carenza di legittimazione attiva del ex art. 72 l.f.; la nullità ed illegittimità del contratto;
la Controparte_1
prescrizione dell'azione restitutoria;
la perdita delle facoltà di rappresentanza per intervenuto fallimento;
il grave inadempimento contrattuale della e la conseguente CP_1
responsabilità precontrattuale. Rappresentava, inoltre, che anteriormente alla dichiarazione di fallimento della società attrice il aveva spiegato domanda giudiziale per far Pt_1
dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c. di ogni rapporto intercorso tra le parti in relazione al preliminare di cessione sottoscritto in data 12/9/2006, con effetto restitutorio delle prestazioni rese, e che tale giudizio si era concludeva con la sentenza n. 175/2014 , con la quale il Tribunale di Benevento aveva accolto la domanda e dichiarato la risoluzione del suindicato contratto preliminare.
All'udienza di comparizione delle parti del 9/3/2018, il Giudice riservava la decisione in ordine alle eccezioni proprie del convenuto e concedeva termine di giorni 90 per procedere con la mediazione. Quindi, rigettata l'eccezione di incompetenza formulata dal convenuto e trasmessi gli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale riassegnazione alla sezione fallimentare (cfr. ordinanza del 27/3/2018), alla successiva udienza del 13/6/2018 il fallimento attore dava atto di aver esperito, sia pure consto negativo, il tentativo di mediazione.
4 Di poi, ammesso l'interrogatorio formale del convenuto e disposta CTU (cfr. relazione dell'ing. depositata in data 18/10/2019), dopo la riassegnazione della causa Persona_1
e una serie di rinvii d'ufficio, la causa veniva rinviata al 20/9/2023. Con decreto del
2/05/2023, Il Tribunale di Salerno all'udienza di discussione dell'8/06/2023 emanava ex art
281 sexies c.p.c. la sentenza qui appellata.
In particolare, il giudice di prime cure, superata l'eccezione di improcedibilità della domanda avendo il fallimento esperito il disposto tentativo di mediazione, nonché l'eccezione di incompetenza formulata dal , atteso che la sezione fallimentare del tribunale Pt_1
costituisce mera espressione dell'organizzazione interna del tribunale e non già essa stessa autonomo ufficio, munito di propria competenza, riteneva sussistente la legittimazione della curatela fallimentare. Per il Tribunale, infatti, a prescindere dalla delegata all'esproprio e all'acquisto delle aree interessate dal programma costruttivo di E.R.P rilasciata dal Comune
di Grottaminarda alla società in bonis, comunque il contratto preliminare di cessione del
12/09/2006 – e il successivo atto integrativo del 16/11/2007 - doveva considerarsi di natura privata, vincolante solo per le parti in causa, la da un Controparte_3
lato, e dall'altro. Il Tribunale, poi, accertava che la , in Parte_1 CP_1
adempimento del citato contratto, versava in favore del promittente venditore la somma di €
142.220,00 (al netto delle ritenute di legge) a titolo di acconto sul prezzo dovuto, ma che il contratto preliminare rimaneva inadempiuto come, d'altra parte, non contestato dal Pt_1
e confermato dalla CTU, diretta, tra l'altro, a verificare l'attuale stato di consistenza e la destinazione dell'area oggetto di causa, che non era stata interessata da interventi costruttivi.
Pertanto, essendo nelle more intervenuto il fallimento di , per il giudice di CP_1
primo grado sussistevano tutti presupposti previsti per l'esercizio dell'azione di scioglimento di cui all'art. 72 legge fallimentare e il era legittimato ad agire in giudizio CP_1
per sciogliersi dal contratto non ancora eseguito. Inoltre, il primo giudice affermava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della domanda, in quanto proposta
5 tempestivamente nell'ordinario termine decennale. Di contro, per il Tribunale la pronuncia di risoluzione contrattuale da parte del Tribunale di Benevento non era opponibile alla curatela, perchè la domanda non risultava trascritta in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento ex artt. 2652, primo comma, cc e 72 LF.
Con l'impugnazione in esame, previa domanda di sospensione della Parte_1
provvisoria esecutività ex art. 283 cpc, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
-Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere la società legittimata a CP_1
richiedere la risoluzione del contratto, trattandosi non di un preliminare di compravendita,
bensì di un atto transattivo e preliminare di accordo per la cessione volontaria di aree soggette ad esproprio per conto del a tanto autorizzata con Controparte_6
delibera consiliare n. 29 del 17\07\2006 (in virtù dell'art. 6 DPR 327\2001, che ammette la possibilità di delega di tutte o di parte delle attività espropriative). Tuttavia, a detta di parte appellante la delega rilasciata dal Comune di Grottaminarda alla non Controparte_3
prevederebbe anche la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto, configurandosi altrimenti un'ipotesi di eccesso di delega, da cui deriverebbe la carenza di legittimazione e l'inapplicabilità dell'art. 72 L.F. Di conseguenza, con la scrittura preliminare il non Pt_1
si sarebbe impegnato contrattualmente verso l'appellata, bensì verso il Comune di
Grottaminarda a cedere bonariamente, ai sensi dell'art. 45 D.P.R. n.327/2001, la sua proprietà;
- Il Tribunale avrebbe errato nel non rilevare che il mancato trasferimento era imputabile unicamente al il quale non richiedeva la stipula del definitivo e modificava anche CP_4
il PRG rendendo la particella, un tempo edificabile, non edificabile, con conseguente suo decremento economico. Infatti, per l'appellante la condizione sospensiva di acquisire la proprietà del per poi trasferire all' il diritto di superficie ad Pt_1 Controparte_7
6 aedificandum non si era verificata per esclusiva colpa del verso Controparte_6
il quale la avrebbe dovuto rivolgere la richiesta restitutoria ed ogni altra azione;
CP_1
- Il primo giudice non avrebbe, inoltre, esaminato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del , stante l'estinzione dei poteri di rappresentanza della CP_1 [...]
successivamente alla dichiarazione di fallimento;
CP_1
- Il Tribunale non avrebbe, infine esaminato la dedotta responsabilità precontrattuale della
, la quale vincolava il ad una trattativa inutile, impedendo allo CP_1 Pt_1
stesso di vendere il bene già promesso ed “oggi stante la modifica del piano regolatore non
potrà che cederlo ad una diversa cifra meno favorevole”, con conseguente diritto al risarcimento del cd interesse positivo – pari almeno alla prima rata di indennizzo, oltre il di più versato - ovvero nell'interesse negativo (spese inutilmente erogate e perdita di favorevoli occasioni contrattuali).
Quindi, l'odierno appellante così concludeva: <
1. accogliere anche tutte le conclusioni
avanzate in prime cure, che qui sono da ritenersi integralmente riportate e, per l'effetto,
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per
tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e rigettare integralmente la domanda avanzata
in primo grado dall'appellato, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, sfornita
di alcun supporto probatorio per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto. 2.
Condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55 del 2014, come modif. con i d.m. 37/2018 e 147/22 oltre spese e oneri accessori) di ogni
fase e grado del giudizio>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva il Controparte_8
contestando ex adverso tutto quanto dedotto nell'atto di appello, chiedendone
[...]
il rigetto.
Di seguito, acquisito il fascicolo di primo grado e rigettata l'istanza di sospensione (cfr.
ordinanza del 14\3\2024), la causa veniva rinviata all'udienza del 6/2/2025 per la rimessione
7 in decisione al collegio, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, con provvedimento dell'11\2\2025, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 6\2\2025, la causa era riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame sia ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme agli artt. 342bis e 348bis c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
8 contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n.
27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
Infatti, nel caso in esame, dalla lettura dell'atto di appello sono evincibili, nonostante la confusa esposizione senza indicazione di separati specifici motivi, e le parti della pronuncia di primo grado di cui si chiede la riforma.
B. Qualificazione del contratto, legittimazione FALLIMENTO e applicabilità art. 72
LF.
Con unico ed articolato motivo l'odierno appellante si doleva della erronea ritenuta legittimità della società a richiedere la risoluzione del contratto, pur in CP_1
presenza non di un preliminare di compravendita, bensì di un atto transattivo e preliminare di accordo per la cessione volontaria di aree soggette ad esproprio per conto del
[...]
a tanto autorizzata con delibera consiliare n. 29 del 17\07\2006. A detta di CP_6
parte appellante, quindi, unico legittimato a richiedere la risoluzione del contratto era il
Comune di Grottaminarda, con conseguente inapplicabilità della disciplina normativa di cui all'art. 72 LF. Senza contare che con l'apertura del fallimento la aveva perso CP_1
i poteri di rappresentanza dell'Ente. Peraltro, per il , mentre il mancato Pt_1
trasferimento del terreno di sua proprietà era imputabile al Comune, che non richiedeva la stipula del definitivo e modificava anche il PGR, rendendo la particella inedificabile;
alla
, di contro, era ascrivibile una responsabilità precontrattuale per aver CP_1
vincolato il ad una trattativa inutile, impedendo di vendere il bene già promesso. Pt_1
9 Il motivo non è degno di pregio.
In via preliminare, giova fare chiarezza sulla natura giuridica del rapporto intercorso tra le parti in causa, ritenendo questa Corte di condividere l'interpretazione elaborata dal primo giudice.
Invero, dalla pacifica ammissione di entrambe le parti e dalla stessa premessa del contratto per cui è controversia emerge incontestato che la società era individuata CP_1
quale soggetto attuatore di un programma costruttivo di E.R.P. agevolata, ai sensi dell'art. 51 della Legge 865/71, nel Comune di Grottaminarda e contestualmente l'Ente le concedeva il diritto di superficie ad , nonché la delega a procedere all'esproprio e CP_5
all'eventuale acquisto delle aree interessate dal programma costruttivo, tra cui l'area di proprietà di (cfr. delibera consiliare n. 29 del 17\07\2006). Quindi, con Parte_1
scrittura privata rubricata “Atto di transazione e preliminare di accordo per la cessione
volontaria di aree soggette ad esproprio”, sottoscritto in data 12\9\2006, Parte_1
prometteva di cedere alla società l proprio Controparte_3
fondo rustico (sito nel comune di Grottaminarda, in catasto al fol. 14 p.lla 121 di mq 4850)
al prezzo di € 218.250,00 al lordo delle ritenute di legge da applicarsi nella misura del 20%
come prevista per legge. Nel suddetto contratto (art. 7) le parti stabilivano che l'atto pubblico di trasferimento della proprietà e la corresponsione del saldo sarebbero dovuti avvenire su semplice richiesta dell'espropriante o dell'espropriato, previo espletamento delle formalità
di legge e comunque entro un anno dalla sottoscrizione del preliminare di cessione. Con
successivo atto del 16\11\2007 le stesse parti integravano la precedente scrittura privata al solo scopo di regolare le modalità di versamento del prezzo della cessione, già stabilito nella complessiva somma lorda di € 218.250,00. Di poi, in ragione degli accordi intercorsi, la società eseguiva pagamenti in acconto sul prezzo di cessione, per € CP_1
142.220,00, al netto delle ritenute di legge, in favore del (cfr. a/c n. 2652074933, Pt_1
10 a/c 2602134281 emessi dalla BNL SPA in data 19/11/2007, assegni bancari emessi rispettivamente in data 3/6/2008 e 11/6/2009).
Risulta, infine, dalla CTU espletata in primo grado (cfr. relazione dell'ing. Persona_1
in atti) che il contratto è rimasto del tutto ineseguito, non essendo stato mai interessato da interventi costruttivi, tanto che non si rilevavano nemmeno i segni in loco di pregresse attività di allocazione di un cantiere.
Orbene, da una attenta lettura degli atti di causa emerge in maniera palese che il contratto de
quo rientri nell'alveo di un contratto preliminare di natura privatistica.
Vero è, come sostenuto da parte appellante, che in tema di espropriazione per pubblica utilità, la cessione volontaria delle aree ai sensi dell'art. 45 d.P.R. n. 327 del 2001 non è
un contratto di diritto privato, ma di diritto pubblico, che si inserisce nel procedimento espropriativo (cfr. ex multis, Cass., ordinanza n. 10619 del 20/04/2023).
Ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, il preliminare di cessione non si inserisce nell'ambito di un formale procedimento di espropriazione, come esito alternativo al provvedimento ablativo d'autorità, ma si atteggia ad un vero e proprio contratto preliminare di compravendita di natura comune.
Depone in favore di detta conclusione non solo la natura dei soggetti contraenti, ma soprattutto l'assenza di quegli ulteriori indici identificativi del contratto ad oggetto pubblico,
quali la preesistenza di una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace e anche di un subprocedimento di determinazione dell'indennità e delle relative offerta ed accettazione,
con la sequenza e le modalità previste dall'art. 12 della legge n. 865 del 1971, nonché il prezzo di trasferimento volontario correlato ai parametri di legge stabiliti, inderogabilmente,
per la determinazione dell'indennità di espropriazione (cfr. Cass.
Ordinanza n. 1534 del 22/01/2018).
Inoltre, da una lettura combinata della delibera consiliare n. 29\2006 e del preliminare si rileva che la , pur avendo sia la delega per procedere all'esproprio in nome CP_1
11 e per conto del sia il potere di acquisto diretto delle aree Controparte_6
interessate al programma costruttivo, ha espressamente dichiarato nel preliminare del
12\9\2006 di contrarre solo “per conto” del e non nel nome, così acquistando in CP_4
proprio i diritti e assumendo gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con il , ossia Pt_1
come mandatario senza poteri ex art. 1705, primo comma, cc. Con la conseguenza che solo la , quale contraente\mandataria senza poteri, aveva l'esclusiva CP_1
legittimazione ad esercitare le azioni contrattuali (annullamento, risoluzione, rescissione,
risarcimento del danno) [cfr. Cass. Sez. U, n. 24772 del 08\10\2008; Cass.
n. 12250 del 09\05\2019].
D'altra parte, lo stesso riconosceva la legittimazione della nel Pt_1 CP_1
promuovere l'azione di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare del
12\9\2006, con domanda di “ritenzione” delle somme ricevute a titolo di acconto sul prezzo a titolo di risarcimento dei danni, presso il Tribunale di Benevento: per stessa ammissione dell'odierno appellante, infatti, e come è dato evincere dalla sentenza di primo grado – manca in atti sia l'originario atto di citazione, sia la sentenza citata - il Tribunale di Benevento
emetteva la sentenza n. 175\2014 in data 1\4\2014, con la quale era dichiarato risolto il predetto preliminare, con effetto restitutorio del bene in lite e con condanna al risarcimento del danno per € 30.000,00.
Peraltro, trattasi di sentenza non opponibile al fallimento, in quanto intervenuta dopo l'apertura della procedura concorsuale (fallimento dichiarato in data 20\7\2012, sentenza dell'1\4\2014), la cui domanda iniziale di risoluzione non risulta trascritta in epoca antecedente a norma dell'artt. 2652, primo comma, n. 1 e 2915 cc, nonché art. 72, quinto comma, LF, come accertato dal primo giudice.
Da quanto sin qui esposto ne consegue che legittimamente il curatore fallimentare della ha esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto preliminare per cui è causa CP_1
ai sensi dell'art. 72 LF, in base al quale qualora un contratto di vendita – la norma vale anche
12 per il preliminare, come statuito dal comma terzo - è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, quando il compratore è dichiarato fallito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiari di subentrare in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal medesimo.
Rimangono assorbite tutte le altre questioni sollevate dall'appellante, le quali, a prescindere dalla loro stessa ammissibilità in appello, non sono proponibili nei confronti del vvero sono rivolte nei confronti di un soggetto estraneo al giudizio, quale CP_9
deve considerarsi il Controparte_6
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte l'appello deve essere rigettato.
C. Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, così come in dispositivo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
n. 115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
13
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_8
n. 37\2012, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 2532/2023 dell'8/6/2023,
pubblicata in pari data dal Tribunale di Salerno;
2. CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore di parte appellata, Parte_1
n. 37\2012, delle spese processuali del Controparte_8
secondo grado di giudizio, che si liquidano in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
3. DA ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Salerno, lì 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “In materia di fallimento, 'art. 72, comma 5, secondo periodo l. fall. postula - anche alla luce dei principi di specializzazione, concentrazione e speditezza sottesi agli artt. 24 e 52 l.fall., nonché del contraddittorio incrociato tipico del procedimento di accertamento del passivo - che la domanda di risoluzione proposta prima della declaratoria fallimentare, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede concorsuale, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale disciplinato dagli artt. 93 e ss. l.fall.; deve parimenti essere esaminata e decisa dal giudice fallimentare la domanda di risoluzione che costituisca antecedente logico-giuridico della domanda di risarcimento o restituzione, non essendo applicabile in via analogica l'istituto dell'ammissione con riserva ai sensi dell'art. 96, n. 1 e n. 3, l.fall., né potendosi disporre la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295
c.p.c., in attesa della decisione della causa pregiudiziale di risoluzione in ipotesi proseguita in sede di cognizione ordinaria” (cfr. Cass. n. 2990 del 07/02/2020).