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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/11/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 992/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
dott. Alessandra Piliego Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 992/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1534/2023 pubblicata il 01/06/2023
promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(avv. NISTA VIRGINIO)
contro
(avv. ROMANO DAVIDE) Controparte_1
All'udienza del 31.10.2025. sentito l'istruttore, la causa è stata riservata in decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione solidale a carico di Controparte_1
, , in qualità di garanti della Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 debitrice principale , per il pagamento Parte_5
pagina 1 di 4 della somma di euro 564.251,41 oltre interessi a titolo di credito residuo (al netto dell'importo della garanzia escussa nei confronti ) maturato in forza del contratto di Controparte_2
finanziamento a medio lungo termine di € 1.500.000,00 stipulato con detta cooperativa in data
21.6.2013.
Il predetto credito era stato dapprima ceduto alla e Prestiti con atto del 6.8.2012 e poi Parte_6
retrocesso dalla alla con atto del 27.5.2019. Parte_7 Controparte_1
Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione i garanti di Parte_1 Pt_2
, , eccependo la carenza di legittimazione in capo a
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
ad escutere la garanzia, trattandosi di garanzia autonoma (e non fideiussoria) Controparte_1
che non poteva ritenersi trasferita unitamente al credito principale senza darne comunicazione ad essi garanti e senza acquisire preventivamente il loro consenso.
Nel merito lamentavano la carenza di idonea prova del credito ingiunto ed instavano per l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed instando per il CP_3
rigetto.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1534/2023 pubblicata il 01/06/2023 rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese.
Richiamava la sentenza delle SSUU della Corte di Cassazione n. 3947/2010 in ordine alla distinzione tra fideiussione e garanzia autonoma.
Argomentava che la clausola di cui all'art. 5 del contratto di finanziamento in atti, contemplante l'impegno del garante a pagare la somma dovuta “dietro semplice richiesta e senza eccezioni”, valeva di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.
Riteneva che anche il rapporto di garanzia autonoma era “un accessorio” del rapporto giuridico principale garantito, destinato a circolare automaticamente (salvo diversa previsione) in caso di trasferimento del rapporto garantito, secondo il principio generale ricavabile dall'art. 1263 c.c..
Precisava che, nella specie, veniva in rilievo una retrocessione del credito principale (la prima cessione dalla alla Cassa Depositi e Prestiti è stata accettata dagli Controparte_1
opponenti come dagli stessi dedotto) in favore dell'originaria Banca finanziatrice a beneficio della quale la garanzia autonoma era stata prestata, sicchè la questione sollevata in ordine alla mancanza del consenso dei garanti era priva di rilevanza.
Nel merito argomentava che il credito ingiunto era sufficientemente provato avendo la CP_1
prodotto il contratto di finanziamento stipulato con l'intervento dei garanti odierni opponenti,
pagina 2 di 4 contenente l'indicazione delle specifiche condizioni economiche concordate, ed il relativo piano di ammortamento.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
e contestando che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto la legittimazione ad Parte_4
agire di ritenendo applicabile alla garanzia autonoma prestata dagli appellanti CP_3
l'automatismo circolatorio previsto dall'art. 1263 c.c. nonché omettendo di valutare il mancato consenso dei garanti in merito alla cessione.
Instavano per la riforma integrale della sentenza appellata con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita la contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto. CP_3
L'appello non può essere accolto.
Non è oggetto di contestazione la qualificazione della garanzia personale prestata dagli appellanti come contratto autonomo di garanzia.
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel contratto autonomo di garanzia l'eccezione di intervenuta cessione del credito sottostante non può essere proposta dal garante, poiché attiene al rapporto principale e, come tale, spetta a chi è parte del predetto rapporto e, solo se la garanzia non è autonoma o a prima richiesta, al garante (vd. per tutte Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 9650 del
13/04/2025 in fattispecie, sovrapponibile a quella de qua, in cui il garante contestava sia la legittimazione del creditore cessionario sia la validità del contratto per presunte clausole anticoncorrenziali).
Spiega la Cassazione in motivazione che la regola è che nel contratto autonomo di garanzia viene esclusa la facoltà per il garante di opporre le eccezioni che spetterebbero al debitore principale (Cass.
19300/ 2005; Cass. 4661/2007; Cass. 11890/ 2008;).
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della è relativa CP_3
all'effettiva ed efficace cessione del rapporto sottostante e come tale è eccezione che compete a chi è parte di quel rapporto, o al garante ove però la garanzia non sia autonoma o a prima richiesta, come in questo caso.
Senza contare che, come argomentato dal primo giudice e non specificamente contestato, nel caso in esame viene in rilievo una retrocessione del credito principale (la prima cessione dalla
[...]
alla è stata accettata dagli opponenti come dagli stessi Controparte_1 Parte_7
ammesso) in favore dell'originaria banca finanziatrice a beneficio della quale la garanzia autonoma è stata prestata.
Parte appellante ha, altresì, invocato il divieto di cessione del credito ai sensi dell'art. 7 del contratto secondo cui: “La Banca, la parte mutuataria ed i garanti prendono atto, esprimendo al riguardo la
pagina 3 di 4 propria accettazione, che è previsto espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o obblighi derivanti e/o connessi al presente contratto di finanziamento, ad eccezione della cessione in garanzia dei crediti in favore di CDP, fermo restando la facoltà per il debitore di esercitare la surroga di cui all'art. 120 quater D.Lgs 385/1993”).
Ha concluso che la cessione del 27.05.2019 da alla era stata Parte_7 CP_3
stipulata senza accettazione e/o consenso dei garanti.
Anche questo assunto non condivisibile atteso che, come emerge dalla documentazione allegata al fascicolo del monitorio, oggetto della seconda cessione (rectius accordo di retrocessione) è il credito ormai rientrante nei “crediti Sofferenze ” e la retrocessione è avvenuta “senza garanzia della solvenza dei debitori ceduti” (vd. art.
2.1 dell'accordo di retrocessione in atti).
Trattandosi di cessione pro soluto non era richiesto il consenso del debitore ceduto.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
564.251,4 come indicato nell'atto di appello) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
del Tribunale di Foggia n. 1534/2023 pubblicata il 01/06/2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese del grado che liquida in € 13.078,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA
[...]
come per legge;
- sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
31.10.2025
Il Presidente est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
dott. Alessandra Piliego Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 992/2023 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1534/2023 pubblicata il 01/06/2023
promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(avv. NISTA VIRGINIO)
contro
(avv. ROMANO DAVIDE) Controparte_1
All'udienza del 31.10.2025. sentito l'istruttore, la causa è stata riservata in decisione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione solidale a carico di Controparte_1
, , in qualità di garanti della Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 debitrice principale , per il pagamento Parte_5
pagina 1 di 4 della somma di euro 564.251,41 oltre interessi a titolo di credito residuo (al netto dell'importo della garanzia escussa nei confronti ) maturato in forza del contratto di Controparte_2
finanziamento a medio lungo termine di € 1.500.000,00 stipulato con detta cooperativa in data
21.6.2013.
Il predetto credito era stato dapprima ceduto alla e Prestiti con atto del 6.8.2012 e poi Parte_6
retrocesso dalla alla con atto del 27.5.2019. Parte_7 Controparte_1
Avverso il decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione i garanti di Parte_1 Pt_2
, , eccependo la carenza di legittimazione in capo a
[...] Parte_3 Parte_4 [...]
ad escutere la garanzia, trattandosi di garanzia autonoma (e non fideiussoria) Controparte_1
che non poteva ritenersi trasferita unitamente al credito principale senza darne comunicazione ad essi garanti e senza acquisire preventivamente il loro consenso.
Nel merito lamentavano la carenza di idonea prova del credito ingiunto ed instavano per l'accoglimento dell'opposizione.
Si costituiva la contestando la fondatezza dell'avversa opposizione ed instando per il CP_3
rigetto.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1534/2023 pubblicata il 01/06/2023 rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti al pagamento delle spese.
Richiamava la sentenza delle SSUU della Corte di Cassazione n. 3947/2010 in ordine alla distinzione tra fideiussione e garanzia autonoma.
Argomentava che la clausola di cui all'art. 5 del contratto di finanziamento in atti, contemplante l'impegno del garante a pagare la somma dovuta “dietro semplice richiesta e senza eccezioni”, valeva di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia.
Riteneva che anche il rapporto di garanzia autonoma era “un accessorio” del rapporto giuridico principale garantito, destinato a circolare automaticamente (salvo diversa previsione) in caso di trasferimento del rapporto garantito, secondo il principio generale ricavabile dall'art. 1263 c.c..
Precisava che, nella specie, veniva in rilievo una retrocessione del credito principale (la prima cessione dalla alla Cassa Depositi e Prestiti è stata accettata dagli Controparte_1
opponenti come dagli stessi dedotto) in favore dell'originaria Banca finanziatrice a beneficio della quale la garanzia autonoma era stata prestata, sicchè la questione sollevata in ordine alla mancanza del consenso dei garanti era priva di rilevanza.
Nel merito argomentava che il credito ingiunto era sufficientemente provato avendo la CP_1
prodotto il contratto di finanziamento stipulato con l'intervento dei garanti odierni opponenti,
pagina 2 di 4 contenente l'indicazione delle specifiche condizioni economiche concordate, ed il relativo piano di ammortamento.
Avverso detta pronuncia hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
e contestando che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto la legittimazione ad Parte_4
agire di ritenendo applicabile alla garanzia autonoma prestata dagli appellanti CP_3
l'automatismo circolatorio previsto dall'art. 1263 c.c. nonché omettendo di valutare il mancato consenso dei garanti in merito alla cessione.
Instavano per la riforma integrale della sentenza appellata con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita la contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto. CP_3
L'appello non può essere accolto.
Non è oggetto di contestazione la qualificazione della garanzia personale prestata dagli appellanti come contratto autonomo di garanzia.
Ciò posto, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel contratto autonomo di garanzia l'eccezione di intervenuta cessione del credito sottostante non può essere proposta dal garante, poiché attiene al rapporto principale e, come tale, spetta a chi è parte del predetto rapporto e, solo se la garanzia non è autonoma o a prima richiesta, al garante (vd. per tutte Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 9650 del
13/04/2025 in fattispecie, sovrapponibile a quella de qua, in cui il garante contestava sia la legittimazione del creditore cessionario sia la validità del contratto per presunte clausole anticoncorrenziali).
Spiega la Cassazione in motivazione che la regola è che nel contratto autonomo di garanzia viene esclusa la facoltà per il garante di opporre le eccezioni che spetterebbero al debitore principale (Cass.
19300/ 2005; Cass. 4661/2007; Cass. 11890/ 2008;).
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della è relativa CP_3
all'effettiva ed efficace cessione del rapporto sottostante e come tale è eccezione che compete a chi è parte di quel rapporto, o al garante ove però la garanzia non sia autonoma o a prima richiesta, come in questo caso.
Senza contare che, come argomentato dal primo giudice e non specificamente contestato, nel caso in esame viene in rilievo una retrocessione del credito principale (la prima cessione dalla
[...]
alla è stata accettata dagli opponenti come dagli stessi Controparte_1 Parte_7
ammesso) in favore dell'originaria banca finanziatrice a beneficio della quale la garanzia autonoma è stata prestata.
Parte appellante ha, altresì, invocato il divieto di cessione del credito ai sensi dell'art. 7 del contratto secondo cui: “La Banca, la parte mutuataria ed i garanti prendono atto, esprimendo al riguardo la
pagina 3 di 4 propria accettazione, che è previsto espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o obblighi derivanti e/o connessi al presente contratto di finanziamento, ad eccezione della cessione in garanzia dei crediti in favore di CDP, fermo restando la facoltà per il debitore di esercitare la surroga di cui all'art. 120 quater D.Lgs 385/1993”).
Ha concluso che la cessione del 27.05.2019 da alla era stata Parte_7 CP_3
stipulata senza accettazione e/o consenso dei garanti.
Anche questo assunto non condivisibile atteso che, come emerge dalla documentazione allegata al fascicolo del monitorio, oggetto della seconda cessione (rectius accordo di retrocessione) è il credito ormai rientrante nei “crediti Sofferenze ” e la retrocessione è avvenuta “senza garanzia della solvenza dei debitori ceduti” (vd. art.
2.1 dell'accordo di retrocessione in atti).
Trattandosi di cessione pro soluto non era richiesto il consenso del debitore ceduto.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
564.251,4 come indicato nell'atto di appello) ai sensi del DM n. 55/2014 (parametri minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
del Tribunale di Foggia n. 1534/2023 pubblicata il 01/06/2023, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese del grado che liquida in € 13.078,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA
[...]
come per legge;
- sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
31.10.2025
Il Presidente est.
Dr. Alessandra Piliego
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