TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/03/2025, n. 3906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3906 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Ottavio Picozzi
all'udienza del 31 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 23592/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Vigliena Parte_1
n. 10, presso lo studio dell'avv. Pietro Raimondo che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)
CONCLUSIONI:
Per la parte ricorrente:
“riconoscere e accertare il diritto del Sig. , ad Parte_1
usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici annualità 2023/2024 della complessiva somma di € 500,00 (€ 500,00 per ciascun anno) da utilizzare sotto forma di carta docente/Borsellino Elettronico;
- condannare il l pagamento delle spese legali con distrazione ex art. 93”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 19 giugno 2024
[...]
premesso di aver lavorato per il Pt_1 Controparte_1
come docente di un contratto di lavoro a tempo determinato sino
[...]
alla fine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2023/2024, ha sostenuto che, nel predetto anno scolastico 2023/2024 di cui al ricorso, gli sarebbe stato illegittimamente negato il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo, in violazione dei principi giurisprudenziali nazionali ed europei che sanciscono il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. Concludeva come in epigrafe riportato.
Il , benché ritualmente citato, non Controparte_1
si costituiva in giudizio.
All'udienza del 31 marzo 2025 la causa, sulla base della documentazione in atti, era decisa con sentenza contestuale di cui viene data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124" ed aggiungendo che "la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la carta del valore di euro 500,00 annui può essere erogata solo ai
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'odierna parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica. Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di comparto del 29 novembre 2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e
6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla
CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa
C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47).
L'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte,
Cass. 8 febbraio 2016, n. 2468).
Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18 marzo 2022).
Inoltre, l'art. 15 D.L. n. 69 del 2023 ha espressamente esteso, a partire dal 2023, l'applicabilità dell'istituto in esame anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, disponendo che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma
121, primo periodo, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Infine, la Corte di Cassazione ha chiarito che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” (cfr.
Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023). Con la stessa pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi
l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 29961 del
27 ottobre 2023 cit.). In definitiva nel momento in cui i docenti precari svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, debbono consequenzialmente ricevere lo stesso trattamento. Per quanto riguarda l'attribuzione della carta docenti, secondo i principi fissati dalla Suprema
Corte con la richiamata sentenza, il beneficio spetta “1) ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti CP_1
di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”. In base a quanto esposto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, relativamente all'anno scolastico 2023/24, per l'importo nominale di euro 500,00, avendo il docente prestato servizio in tale anno con contratto di lavoro a tempo determinato dall'11 settembre 2023 al 30 giugno 2024 per n. 18 ore di servizio settimanali (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Peraltro, il ricorrente ha dimostrato la attuale persistenza del rapporto di lavoro con il convenuto, in quanto è stato assunto a tempo CP_1
indeterminato alle dipendenze del Controparte_1
come risulta dal contratto versato in atti.
Tuttavia, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il ricorrente non può ottenere il corrispondente valore economico della carta per l'anno di lavoro a tempo determinato in questione (nella specie euro 500,00 totali), bensì può conseguire la carta elettronica del docente come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata,
con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario. Infatti, il ricorrente ha provato di aver stipulato, per l'anno scolastico 2023/24, un contratto a tempo determinato per una durata complessiva non inferiore a 180 giorni. Lo stesso ha altresì documentato di aver sottoscritto successivamente un contratto a tempo indeterminato come docente per l'anno scolastico in corso, per cui deve ritenersi integrata la condizione della permanenza del rapporto di lavoro richiesta dall'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016.
Pertanto, il deve essere Controparte_1
condannato, alla luce delle considerazioni che precedono, a consegnare al ricorrente la carta docente, con valore nominale di euro 500,00, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto Parte_1
dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente all'anno scolastico 2023/2024, per l'importo nominale di euro 500,00;
- condanna il convenuto a dare applicazione a quanto sopra e a CP_1
provvedere in tal senso;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese CP_1 di lite, che liquida in complessivi euro 350,00, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Ottavio Picozzi
all'udienza del 31 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 23592/2024 R.G. promossa da:
, elettivamente domiciliato in Roma, via Vigliena Parte_1
n. 10, presso lo studio dell'avv. Pietro Raimondo che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche)
CONCLUSIONI:
Per la parte ricorrente:
“riconoscere e accertare il diritto del Sig. , ad Parte_1
usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto
- condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per gli anni scolastici annualità 2023/2024 della complessiva somma di € 500,00 (€ 500,00 per ciascun anno) da utilizzare sotto forma di carta docente/Borsellino Elettronico;
- condannare il l pagamento delle spese legali con distrazione ex art. 93”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 19 giugno 2024
[...]
premesso di aver lavorato per il Pt_1 Controparte_1
come docente di un contratto di lavoro a tempo determinato sino
[...]
alla fine delle attività didattiche nell'anno scolastico 2023/2024, ha sostenuto che, nel predetto anno scolastico 2023/2024 di cui al ricorso, gli sarebbe stato illegittimamente negato il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), riservato dalla legge ai soli docenti di ruolo, in violazione dei principi giurisprudenziali nazionali ed europei che sanciscono il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. Concludeva come in epigrafe riportato.
Il , benché ritualmente citato, non Controparte_1
si costituiva in giudizio.
All'udienza del 31 marzo 2025 la causa, sulla base della documentazione in atti, era decisa con sentenza contestuale di cui viene data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
L'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 ha disposto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124" ed aggiungendo che "la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».
Il DPCM del 23 settembre 2015 ha, a propria volta, disposto, all'art. 2, che la carta del valore di euro 500,00 annui può essere erogata solo ai
“docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo DPCM del 28 novembre 2016 ha quindi ribadito che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'odierna parte ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato, pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi non ha goduto del beneficio della carta elettronica. Tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell'istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di comparto del 29 novembre 2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Potendosi, quindi, prospettare un possibile contrasto con le clausole 4 e
6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, per il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio in esame, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla
CGUE la quale, con l'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa
C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia, nella motivazione di detta ordinanza, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l'indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all'indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” (punto 47).
L'interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (per tutte,
Cass. 8 febbraio 2016, n. 2468).
Deve poi comunque aggiungersi che i medesimi principi erano stati in precedenza affermati e sostenuti anche dalla giurisprudenza amministrativa, intervenuta ad annullare il citato DPCM del 25 settembre 2015, che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1842 del 18 marzo 2022).
Inoltre, l'art. 15 D.L. n. 69 del 2023 ha espressamente esteso, a partire dal 2023, l'applicabilità dell'istituto in esame anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, disponendo che “
1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma
121, primo periodo, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Infine, la Corte di Cassazione ha chiarito che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” (cfr.
Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023). Con la stessa pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi
l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore” (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., Sentenza n. 29961 del
27 ottobre 2023 cit.). In definitiva nel momento in cui i docenti precari svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, debbono consequenzialmente ricevere lo stesso trattamento. Per quanto riguarda l'attribuzione della carta docenti, secondo i principi fissati dalla Suprema
Corte con la richiamata sentenza, il beneficio spetta “1) ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti CP_1
di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”. In base a quanto esposto, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, relativamente all'anno scolastico 2023/24, per l'importo nominale di euro 500,00, avendo il docente prestato servizio in tale anno con contratto di lavoro a tempo determinato dall'11 settembre 2023 al 30 giugno 2024 per n. 18 ore di servizio settimanali (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Peraltro, il ricorrente ha dimostrato la attuale persistenza del rapporto di lavoro con il convenuto, in quanto è stato assunto a tempo CP_1
indeterminato alle dipendenze del Controparte_1
come risulta dal contratto versato in atti.
Tuttavia, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il ricorrente non può ottenere il corrispondente valore economico della carta per l'anno di lavoro a tempo determinato in questione (nella specie euro 500,00 totali), bensì può conseguire la carta elettronica del docente come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata,
con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario. Infatti, il ricorrente ha provato di aver stipulato, per l'anno scolastico 2023/24, un contratto a tempo determinato per una durata complessiva non inferiore a 180 giorni. Lo stesso ha altresì documentato di aver sottoscritto successivamente un contratto a tempo indeterminato come docente per l'anno scolastico in corso, per cui deve ritenersi integrata la condizione della permanenza del rapporto di lavoro richiesta dall'art. 3 del DPCM del 28 novembre 2016.
Pertanto, il deve essere Controparte_1
condannato, alla luce delle considerazioni che precedono, a consegnare al ricorrente la carta docente, con valore nominale di euro 500,00, con le limitazioni e le modalità già previste e adottate per i docenti di ruolo. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio previsto Parte_1
dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente all'anno scolastico 2023/2024, per l'importo nominale di euro 500,00;
- condanna il convenuto a dare applicazione a quanto sopra e a CP_1
provvedere in tal senso;
- condanna il convenuto a rifondere a parte ricorrente le spese CP_1 di lite, che liquida in complessivi euro 350,00, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ottavio Picozzi