Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 833/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/2/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUCIA Parte_1 C.F._1
MILIARDI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Gaetano
Luporini n.807, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato PAOLA Parte_2 C.F._2
ANDREINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via di Poggio
n.34, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Affidamento e collocamento del figlio minore: PE Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la casa materna dove manterrà la sua residenza anagrafica. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle
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Nell'arco di due settimane la permanenza del figlio presso il padre avrà la seguente cadenza:
a.: 1° settimana, il giovedì prima dell'ora di cena con pernottamento. Il padre, nel periodo scolastico, PE accompagnerà a scuola il mattino successivo o presso l'abitazione materna nel periodo extra scolastico;
2° settimana: dal giovedì prima dell'ora di cena al lunedì mattina quando, nel periodo scolastico, il PE padre accompagnerà a scuola il mattino successivo o presso l'abitazione materna nel periodo extra scolastico.
Durante le vacanze scolastiche natalizie il figlio starà con ciascun genitore alternando di anno in anno il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre a quello dal 30 dicembre al 6 gennaio, nelle vacanze di Natale 2025/2026 GO trascorrerà il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con la madre e dal
30 dicembre al 6 gennaio con il padre.
Durante le vacanze scolastiche pasquali il figlio starà con ciascun genitore alternando di anno in anno il periodo dal termine delle lezioni scolastiche fino alla Vigilia di Pasqua e al periodo dalla
Vigilia di Pasqua fino alla ripresa dell'attività scolastica (nel 2025 il primo periodo GO lo trascorrerà con il padre e il secondo periodo con la madre e nel 2026 con la madre il primo periodo e con il padre il secondo). Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà 15 gg consecutivi con ciascun genitore nei mesi di luglio e agosto secondo il principio dell'alternanza per mese e anno. Nel
2025 dal 1 al 15 luglio con il padre dal 16 al 31 luglio con la madre e dal 1 al 15 agosto con il padre dal 16 al 31 agosto con la madre, nel 2026 dal 1 al 15 luglio con la madre dal 16 al 31 luglio con il padre e dal 1 al 15 agosto con la madre e dal 16 al 31 agosto con il padre. Sono sempre fatti salvi PE diversi ed ulteriori accordi nell'interesse di tenendo comunque conto delle esigenze e dei desideri dello stesso.
3. Riguardo al mantenimento dei figli, i coniugi hanno ipotizzato diversi scenari che potrebbero verificarsi prevedendo per ciascuna ipotesi una specifica regolamentazione economica:
A. FIGLI PRESSO DOMICILIO DELLA MADRE IN FORMA STABILE SECONDO GLI ACCORDI
DI FREQUENTAZIONE PADRE/MADRE STABILITI
- Il padre corrisponderà mensilmente per il mantenimento dei figli:
• 235,00 € oltre rivalutazione ISTAT per ciascun figlio direttamente alla madre
- Ciascun genitore contribuirà inoltre con una paga mensile di 40,00 € per ciascun figlio maggiorenne e di 20,00 € per il figlio minorenne. La somma di € 20,00 al figlio minorenne si intende fino al compimento dell'età di 14 anni da quel momento la paga mensile anche per il figlio minorenne sarà corrisposta nella misura di € 40,00.
- Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
B. UNO o PIÙ FIGLI PRESSO DOMICILIO INDIPENDENTE DAI GENITORI PER MOTIVI DI
2 STUDIO
- Il padre corrisponderà mensilmente l'importo di € 235,00 oltre rivalutazione ISTAT
• direttamente al/ai figlio/i maggiorenne/i con domicilio indipendente
• alla madre per il mantenimento del figlio minorenne e per il mantenimento del figlio maggiorenne ancora convivente
- La madre corrisponderà mensilmente direttamente
• al/ai figlio/i con domicilio indipendente 100,00 € oltre rivalutazione ISTAT
- Ciascun genitore contribuirà inoltre con una paga mensile di 40,00 € per ciascun figlio maggiorenne e di 20,00 € per il figlio minorenne. La somma di € 20,00 al figlio minorenne si intende fino al compimento dell'età di 14 anni da quel momento la paga mensile anche per il figlio minorenne sarà corrisposta nella misura di € 40,00.
- Ciascun genitore contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
C. FIGLI PRESSO DOMICILIO INDIPENDENTE PER MOTIVI DI LAVORO O “ANNO SABBATICO”
- Nel caso cui uno o entrambi i figli maggiorenni si determini/determinino ad effettuare un "anno sabbatico" anche all'estero con la volontà però di volere ricominciare gli studi universitari al suo termine, fermo restando l'impegno del ragazzo a reperire un impiego stabile che lo renda autonomo nel periodo dell'”anno sabbatico”:
• Entrambi i genitori, a far data dal mese successivo alla stipula del contratto di lavoro e fino al suo termine, saranno esonerati dal corrispondere al medesimo alcunchè a titolo di contributo al suo mantenimento, compresa la paga mensile.
• Il padre corrisponderà mensilmente per il mantenimento del figlio/i che rimangono a vivere stabilmente presso il domicilio della madre le quote previste al punto A.
• Ciascun genitore contribuirà per il figlio/i che rimangono a vivere stabilmente presso il domicilio della madre con una paga mensile di 40,00 € per ciascun figlio maggiorenne e di 20€ per il figlio minorenne. La somma di € 20,00 al figlio minorenne si intende fino al compimento dell'età di 14 anni da quel momento la paga mensile anche per il figlio minorenne sarà corrisposta nella misura di €
40,00.
Nel caso in cui uno o più figli maggiorenni decidesse di vivere in forma stabile presso il domicilio del padre lo comunicherà ai genitori, dopo l'avvenuto trasferimento, a cui farà seguito anche il trasferimento della residenza anagrafica, per cui il/i contributo/i dovuti dal padre di cui al punto A cesseranno dal mese successivo.
In quel caso le parti, tenendo conto dei tempi effettivi di permanenza dei figli presso ciascun genitore e delle capacità reddituali di entrambi i genitori, valuteranno la debenza di un eventuale contributo al mantenimento del/i figlio/figli da parte della madre.
Il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del Sig. nella misura di euro Parte_1
235,00 per ciascun figlio si intende, come già sopra indicato, oltre rivalutazione ISTAT (l'importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT-FOI a far data dal mese di gennaio 2025) e sarà versato entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico su conto corrente intestato alla
[...]
salva l'ipotesi di cui al punto B in cui sarà versato direttamente al figlio o ai figli sul conto Pt_2 corrente che sarà dagli stessi indicato. Le spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il
3 Tribunale di Lucca 07/10/2020, che viene allegato al presente atto sottoscritto dai coniugi, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori provvederanno al rimborso reciproco delle spese straordinarie con cadenza mensile e previa esibizione dei documenti giustificativi nell'ipotesi di spese che non prevedono alcuna autorizzazione e che vengano da questi anticipate.
Fatto salvo il principio per cui le spese scolastiche per università fuori sede necessitano di preventivo accordo, le parti espressamente concordano fin da ora che nel caso in cui uno dei figli decida di studiare a Villach (Austria) e di usufruire per uso studio dell'immobile di proprietà esclusiva della
Sig.ra le spese per le utenze di detto immobile (luce, riscaldamento e acqua) saranno Parte_2 sostenute dai genitori nella misura del 50%.
4. Le parti sono economicamente indipendenti e pertanto dichiarano di non avanzare alcuna reciproca pretesa o richiesta economica in ordine all'assegno di mantenimento.
5. Il autorizza la a ricevere l'intera somma erogata dall'INPS a titolo Parte_1 Parte_2 di assegno unico per i figli;
6. Le parti hanno provveduto a dividere le cose di proprietà comune e di non avere da pretendere niente l'una nei confronti dell'altra per qualsiasi ragione o causa;
7. I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
8. Le spese legali tra le parti saranno integralmente compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in San Romano in Garfagnana (LU) l'11/5/2002, dal quale PE PE sono nati i figli (nato il [...]), (nata il [...]), entrambi maggiorenni ma non PE economicamente autosufficienti, e (nato il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
4 Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in San Romano in Garfagnana (LU) in data 11/5/2002, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Romano in Garfagnana (LU) all'Atto
Numero 3, Parte II, Serie A, dell'Anno 2002, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di San Romano in Garfagnana (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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