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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/07/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 410/2023 tra le parti:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti MARLIANI GERARDO (cf ) e C.F._2
MARINI MARIA NELLA (cf ) C.F._3
ATTRICE
(p.iva ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. NESTI SABRINA (cf C.F._4
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 12.7.2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
19.3.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep. 18.3.2025 e da intenderei qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. cita in giudizio e Parte_1 Controparte_1
quale unica erede di (deceduto Controparte_2 Persona_1 in data 8.4.2021), al fine di sentir accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro occorso in data 15.11.2019 e conseguentemente sentir condannare le convenute in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice a causa del sinistro anzidetto.
Assume parte attrice che in data 15.11.2019 in Lamporecchio (PT), mentre stava percorrendo alla guida della propria autovettura Renault
UR tg. FB597VC la Via Verdi con direzione Via Firenze-Località Cerbaia, giunta in prossimità del tratto antistante il Ristorante “Il mestolo” veniva urtata frontalmente dall'autovettura Renault CL tg.
FC259EP di proprietà e condotta dal sig. il quale Persona_1 sopraggiungendo a fari spenti nel senso opposto di marcia improvvisamente invadeva completamente la corsia riservata alla circolazione in senso inverso.
Parte attrice chiede quindi:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: dichiarare il Sig. unico ed esclusivo responsabile del Persona_1 sinistro per cui è causa e conseguentemente;
condannare in solido il Sig. e la Persona_1 CP_3 [...] al risarcimento ed al pagamento in favore della Sig.ra Controparte_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei Parte_1 subiti a seguito del sinistro per cui è causa, nella misura che sarà accertata in corso di causa e risulterà di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto o in parte in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e
2056 c.c.; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro quello di effettivo pagamento.
In caso di sentenza favorevole alla danneggiata, qualora la somma offerta ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 148, comma 10, del Codice delle
Assicurazioni risulti essere inferiore alla metà di quella liquidata in giudizio, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, la Sig.ra
[...]
chiede espressamente che copia della sentenza sia trasmessa, Parte_1 contestualmente al deposito in cancelleria, all'IVASS per gli accertamenti di sua competenza, relativamente all'osservanza delle disposizioni di
Legge vigenti in materia.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre I.V.A. 22%
e C.A.P. 4% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
I.2.Rinunciata l'azione attorea nei confronti della convenuta CP_2 per intervenuta rinuncia all'eredità paterna da parte di
[...] quest'ultima (cfr. nota di deposito attorea 8.5.2025), si costituisce in giudizio la compagnia assicuratrice, contestando l'avversa pretesa sia in punto di an si in punto di quantum e così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, ed in totale accoglimento delle difese della comparente, così provvedere:
-nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in parte
-nel merito ed in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, determinare il quantum debeatur nei limiti del giusto e di quanto sarà provato nel corso del giudizio, accertando e gradando la responsabilità.
-In via istruttoria: si osserva come controparte, probabilmente per un refuso, ha chiesto l'interrogatorio formale del Sig. , dopo aver dato Controparte_4 atto con produzione del relativo certificato, dell'intervenuto decesso del medesimo. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA di legge”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene istruita a mezzo prova per testi e due c.t.u., l'una volta alla stima dei danni subiti dall'autovettura di proprietà attorea a seguito del sinistro per cui è causa, con indicazione del valore dell'auto ante-sinistro, l'altra di tipo medico-legale volta
“alla stima dei danni subiti dalla persona dell'attrice a seguito del sinistro per cui è causa, con individuazione del danno biologico permanente e valutazione dell'inabilità temporanea previo accertamento del nesso causale con il sinistro, nonché precisazione circa la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa generica e di un danno psichico e con indicazione delle spese mediche documentate ritenute congrue e causalmente collegate al sinistro de quo” (cfr. ordinanza19.3.2024); quindi, all'udienza cd. figurata del 20.3.2025 le parti precisano le proprie conclusioni come in epigrafe riportate e la causa viene trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
****** II. A giudizio di questo Tribunale la domanda attorea merita di trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
II.1. An debeatur
Parte attrice ha dedotto che in data 15.11.2019, mentre stava percorrendo alla guida della propria autovettura Renault UR tg. FB
597 VC, Via Verdi in Lamporecchio con direzione Via Firenze-Località
Cerbaia, giunta in prossimità del tratto antistante il Ristorante “Il mestolo”, veniva urtata frontalmente dall'autovettura Renault CL tg. FC
259 EP, di proprietà e condotta dal sig. il quale Persona_1 sopraggiungendo a fari spenti nel senso opposto di marcia, improvvisamente invadeva completamente la corsia riservata alla circolazione in senso inverso.
Tale dinamica trova conferma:
(i) dal verbale di sommarie informazioni rese da Parte_2 unica teste oculare del fatto, ai Carabinieri di Montecatini Terme intervenuti sul luogo del sinistro, dichiarazioni da costei confermate all'udienza del 21.12.2023 ove ha ribadito che “In data 15.11.2019 alle ore
19.30 circa, nel mentre percorrevo a bordo del mio veicolo Fiat Punto targata
BY824ZP la via Verdi del Comune di Lamporecchio (PT), con direzione Larciano
(PT), quando giunta all'altezza del civico 29, notavo davanti a me il veicolo
AN CL di colore grigio che con una sterzata repentina andava ad invadere
l'altra corsia di marcia;
nel frattempo sopraggiungeva il veicolo Renault UR di colore beige e andavano a collidere frontalmente;
a seguito dell'urto uno dei due veicoli andava ad urtare contro un veicolo in sosta, ma non ricordo precisamente quale dei due” salvo precisare che “per quanto riguarda i fari non so dire se la Renault CL li avesse accesi o spenti, confermo però di aver visto l'impatto” (verbale ud. 21.12.2023);
(ii) dalla planimetria allegata al suddetto rapporto che attesta una posizione statica post urto dei mezzi che vede l'autovettura Renault CL invadere la corsia di marcia di pertinenza dell'autovettura Renault UR: circostanza anch'essa poi confermata dall'appuntato verbalizzante che ha Testimone_1 dichiarato “(…) siamo arrivati sul posto almeno 20 minuti dopo la chiamata, ma non ricordo l'orario. Abbiamo trovato i veicoli uno di fronte all'altro in posizione di stasi” ed aggiunge “non so dire se la Renault CL avesse o meno i fari spenti”
(verbale ud. 31.1.2024). Fermo quanto sopra, l'affermazione della convenuta per cui la responsabilità nella verificazione del sinistro non è ascrivibile al suo assicurato il quale avrebbe perso il controllo del proprio veicolo per essere stato improvvisamente colto da un malore che ne ha provocato del tutto inaspettatamente la perdita di coscienza è rimasta priva di adeguato riscontro probatorio.
Invero il referto del Pronto Soccorso certifica che il Sig. era affetto da Per_1 diabete mellito in terapia con insulina e metformina (referto, peraltro, non allegato né menzionato nel rapporto) e relativamente alla condizione clinica del paziente attesta: “..si sconosce esatta diagnosi e relativa prognosi medica..” ma nessuna perdita di coscienza è stata riferita ai Sanitari dal Sig. Per_1
e/o diagnosticata a seguito del sinistro de quo (doc. 11 fasc.
[...] convenuto e doc. 73 fasc. attoreo): né del resto la frase estrapolata dal verbale di rilievo di incidente stradale per cui il repentino cambio di corsia dell sarebbe dipeso, “verosimilmente”, da un malore occorso a costui Per_1 integra dato assistito da fede privilegiata, non rappresentando un elemento rientrante nella diretta percezione degli agenti verbalizzanti bensì una mera ricostruzione da costoro effettuata a posteriori.
Parimenti non provato risulta essere il concorso di colpa di parte attrice nella causazione del sinistro de quo, contestato dalla compagnia convenuta.
L'art. 2054 co. 2 c.c. prevede che nel caso di scontro tra veicoli “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” ma trattasi di presunzione, come chiarito da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con
“carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro” (cfr. Cass. n. 7061/2020; Cass. n.
9353/2019; Cass. n. 9528/2012).
Invero nella vicenda che ci occupa tale presunzione può ritenersi inoperante e superata in quanto è provato che la responsabilità del sinistro sia ascrivibile al solo non avendo l'unica testimone oculare Persona_1 Parte_2 riferito circostanze dalle quali desumere un concorso di colpa
[...] dell'attrice, essendosi limitata ad affermare che “il veicolo AN CL di colore grigio che con una sterzata repentina andava ad invadere l'altra corsia di marcia;
nel frattempo sopraggiungeva il veicolo Renault UR di colore beige e andavano a collidere frontalmente” così come gli agenti intervenuti sul luogo non hanno rilevato alcuna infrazione al CdS da parte dell'odierna attrice. Non è dunque possibile desumere un concorso di colpa, come pretenderebbe di fare l'odierna convenuta, dal solo fatto che non siano risultati segni di frenata da parte del veicolo condotto dall'attrice, essendo verosimile ritenere che data la manovra repentina posta in essere dall' lo spazio di Per_1 reazione fosse insufficiente, come dichiarato dalla stessa attrice a s.i.t. secondo cui l'urto si è verificato in un attimo (cfr. ancora doc. 57 fasc. attoreo).
Alla luce di quanto sopra esposto, può dirsi provata l'esclusiva responsabilità del sinistro de quo in capo a Persona_1
II.2. Quantum debeatur
Provato l'an, in merito alla quantificazione dei danni occorre distinguere in base alle differenti voci invocate in risarcimento da parte attrice.
a) Danno non patrimoniale
In riferimento al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condivisibili, di cui alla c.t.u., in quanto logicamente e tecnicamente organizzate, con iter argomentativo immune da vizi ed elaborate nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Dalla c.t.u. si ricava che in occasione e a causa del sinistro del
15.11.2019 l'attrice ha riportato una frattura scomposta del polso destro dal quale sono derivati:
- danno biologico permanente 13%;
- danno biologico da inabilità temporanea pari a 120 giorni così suddiviso: 20 gg al 100%, 20 gg al 75%, 40 gg al 50%, 40 gg al 25%;
Trattandosi dunque di danno biologico cd. macropermanente (superiore al 9% di invalidità permanente), sono da applicare le tabelle di Milano quale parametro per garantire l'uniformità di liquidazione su scala nazionale del danno biologico.
Considerata l'età della danneggiata al momento del sinistro (51 anni), il danno biologico totale corrisponde all'importo di euro 36.452,00 (di cui euro 28.977,00 per invalidità permanente ed euro 7.475,00 per danno biologico temporaneo), sulla quale sono da calcolare la rivalutazione e gli interessi in base ai criteri dettati da Cass. S.U. n. 1712/1985 ossia devalutazione alla data del fatto causatore del danno e successiva rivalutazione sino alla data odierna, con applicazione di interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata. Nel caso in esame, inoltre, si ritiene che possa essere liquidato anche il cd. danno morale.
In proposito, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte nella efficace pronuncia n. 14551/2009, che sintetizza il dictum delle Sezioni
Unite a proposito di danno non patrimoniale, ribadendo che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia ed unitaria, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica.
Il danno non patrimoniale sub specie di danno morale è risarcibile anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, purché ricorrano tre condizioni: a) che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell'interesse sia grave;
c) che il danno non sia futile.
Nel caso concreto, dagli esiti dell'istruttoria orale espletata è emerso che l'attrice, a seguito delle lesioni riportate nel sinistro del 15.11.2019, ha manifestato difficoltà a compiere le azioni quotidiane della vita come guidare “La sig.ra per circa un anno non ha potuto guidare” (teste Pt_1 ud. 21.12.2023) ed ancora “Posso dire che la dopo Testimone_2 Pt_1
l'incidente aveva paura quando si trovava in auto. Lo so in quanto alcune volte mi sono trovata in auto con lei per accompagnarla a fare delle cose, come ad esempio la spesa. In questi frangenti guidavo io perché la Pt_1 non poteva guidare (teste ud. 21.12.2023) ovvero Testimone_3 svolgere le attività domestiche “Dopo l'incidente sono andata spesso a casa della per darle una mano perché ella non poteva fare niente. Pt_1
Andavo a casa della circa tre volte alla settimana nel pomeriggio e Pt_1 la sera, per fare la lavastoviglie e occuparmi delle cose di casa” (cfr. ancora teste ). Testimone_3
Dal sinistro inoltre sono derivati episodi di attacchi di panico manifestatisi con tremori e difficoltà di respirazione (cfr. ancora testi e , ud. 21.12.2023) e di ciò si ha conferma Testimone_2 Testimone_3 nella relazione psichiatrica svolta dal Prof. e allegata alla c.t.u., Per_2 ove si legge che “La Sig.ra antecedentemente all'incidente Parte_1 automobilistico avvenuto in data 15 Novembre 2019 ed al trauma riportato presentasse verosimilmente uno stato di sufficiente compenso psichico.
• La Sig.ra attualmente presenta un quadro clinico compatibile con la diagnosi di
Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso, misti di entità Lieve, non complicato, trattato con terapia antidepressiva prescritta dal proprio medico di base e colloqui psicologici a cadenza mensile.
• È verosimile la relazione cronologico-temporale tra l'evento traumatico e
l'insorgere del quadro riferito”.
Se ne può quindi concludere per la sussistenza di una condizione di sofferenza interiore patita dall'attrice in conseguenza del sinistro occorsogli in data 15.11.2019, tale da consentire una adeguata personalizzazione del danno biologico (modalità di riconoscimento del cd. danno morale) in misura che si ritiene congruo individuare nel 20% del danno biologico come liquidato, essendo derivate all'attrice dal sinistro conseguenze diverse e ulteriori e impattanti sulla propria esistenza sotto l'aspetto dinamico-relazionali, non comprese nel concetto di mero danno alla salute psico-fisica.
Ne discende un danno biologico personalizzato pari a euro 43.742,40.
b) Danno patrimoniale
Danno al veicolo
Su questo profilo si osserva che il mezzo incidentato di proprietà attorea non è stato riparato in quanto tale operazione era da considerarsi antieconomica, risultando il danno di gran lunga superiore al valore di mercato della vettura.
In proposito la teste in risposta al cap. 13 mem. Testimone_4
183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea ha confermato “Si è vero, lo confermo. Il sig.
è stato infatti cliente della carrozzeria e quando è stato possibile Per_1 riparare la sua macchina se ne è occupata la carrozzeria di mio marito.
Per quanto riguarda l'incidente con la sig.ra invece l'autovettura Pt_1 non è stata riparata in quanto la riparazione non era conveniente”.
In argomento si ricorda come la S.C., con ordinanza n. 10686 del
20.4.2023, abbia enunciato un importante principio secondo cui l'assicurato ha diritto a ottenere un risarcimento giusto anche quando il costo di riparazione supera il valore commerciale della vettura, con il solo limite che da tale risarcimento non derivi un aumento di valore del veicolo. Nel caso di specie, la compagnia assicurativa, si era resa disponibile a rimborsare a mezzo assegno postale n. 2172035657-12 (doc. 63 fasc. attoreo e doc. 9 fasc. convenuta) l'importo di € 10.000,00, a riconoscimento del valore del mezzo ante sinistro, importo che parte attrice non ha trattenuto neppure quale acconto sul maggiore avere, determinandosi per contro all'acquisto di altro mezzo.
Invero anche in questo caso non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. che ha quantificato il valore commerciale dell'autovettura di proprietà attorea all'epoca del sinistro in
€ 12.700,00 e stimato i danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa in € 9.303,56 oltre I.V.A. 22% per ulteriori € 2.046,78 per un totale di € 11.350,34 I.V.A. inclusa (pag. 10 relazione c.t.u. per. , Per_3 importo che dovrà essere posto a carico della compagnia assicurativa.
Non possono per contro trovare accoglimento le richieste di rimborso del fermo tecnico /F le quali non sono dovute in quanto non CP_5 provate, non trattandosi di danno in re ipsa e non avendo allegato parte attrice idonea documentazione al riguardo, quali spese per noleggiare auto sostitutiva o per utilizzare mezzi di trasporto.
Lo stesso dicasi per le spese di nuova immatricolazione e spese soccorso e trasporto e recupero le quali sono rimaste prive di riscontro probatorio.
Danno da mancato guadagno
Parte attrice avanza pretesa risarcitoria con riferimento al danno patrimoniale subito durante il periodo di malattia.
L'assenza dal lavoro è risultata provata all'esito dell'istruttoria: la teste ha confermato l'assenza da lavoro per parecchio tempo Testimone_5
(cfr. verbale udienza 31.1.2024), inoltre sono state prodotte le buste paga riferite alle mensilità interessate dal sinistro ossia dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020 e marzo 2020 (doc. 61 fasc. attoreo) dalle quali si evince una differenza retributiva netta - rispetto alle corrispondenti mensilità dell'anno precedente (cfr. doc. 61 fasc. attoreo) - pari a € 5.850,00 importo che dovrà essere ristorato.
Danno da perdita della capacità lavorativa specifica
La posta risarcitoria trattata al punto che precede si distingue dal cd. danno alla capacità lavorativa specifica, che concerne l'intera futura presumibile “vita lavorativa” del danneggiato. Il c.t.u. medico-legale ha riconosciuto tale voce di danno quantificandola nella misura del 5%, per la cui liquidazione vengono prese a riferimento le tabelle di Milano le quali tengono conto di taluni criteri quali il reddito annuo ritenuto perso dal danneggiato, il sesso del soggetto e la sua età al momento della capitalizzazione nonché la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica.
Orbene il coefficiente di capitalizzazione che si ricava incrociando l'età della danneggiata al momento del sinistro (51 anni) con la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica per 16 anni (pensionamento a 67 anni) è pari a 14,71.
Considerato altresì che il reddito dell'attrice all'epoca del fatto era pari a
€ 38.242,29, così come risultante dalla Certificazione Unica 2020- periodo imposta 2019 (doc. 60 fasc. attoreo), il danno da perdita della capacità lavorativa specifica risulta pari a € 28.127,20 così ottenuto euro 38.242,29 (reddito annuo) x 14,71(coefficiente di capitalizzazione) x
0,05 (percentuale di riduzione stimata dal c.t.u.) = euro 28.127,20.
Spese mediche
Le stesse sono state riconosciute congrue e necessarie dal c.t.u. per l'importo di € 1.641,00.
A tale importo deve aggiungersi, in quanto ripetibile, il costo della relazione medica del dott. di € 610,00 corrisposta da parte attrice Per_4 come da ricevuta n. 76 del 27.6.2020 (doc. 49 fasc. attoreo) e così per complessivi euro 2.251,00 rimborsabili.
Non possono liquidarsi spese mediche future, non ravvisate in c.t.u. e con riferimento alle quali i cc.tt.pp. nulla hanno osservato.
Trattandosi di posta di danno patrimoniale siccome costituente un credito di valuta espresso ab origine in termini monetari, sulla stessa andranno calcolati i soli interessi legali dai singoli esborsi (coincidenti con l'evento di danno patrimoniale al saldo).
Spese legali
Parte attrice inserisce tra le voci di danno patrimoniale di cui chiede ristoro anche le spese di redazione dell'atto di denuncia-querela che ha dato origine al procedimento penale n. 723/2020 r.g.n.r. per il reato di cui all'art. 590 bis c.p. a carico di nonché le spese Persona_1 legali sostenute per l'assistenza nella fase stragiudiziale con la compagnia assicurativa. Quanto alla prima, si osserva che è stato dichiarato sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato: la Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla pronuncia di sentenza di non doversi procedere, sia pure con riferimento all'ipotesi di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, precisando come “l'art. 535 c.p.p. prevede che venga posto a carico del condannato l'onere del pagamento delle spese processuali soltanto all'esito di sentenza di condanna, la quale non può essere ritenuta assimilabile alla sentenza di non doversi procedere (…) conseguentemente, le spese processuali del relativo grado di giudizio non possono essere poste a carico dell'imputato, potendo esserlo solo a carico del condannato, quale non è
l'imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere” (Cass. pen., sez. III, 19.2.2022 n. 47804).
Quanto alle seconde, afferendo esse in senso lato alla tematica relativa alla regolamentazione delle spese di lite, occorre trattarne in quel contesto, dovendo anche le spese legali stragiudiziali - ove richiesta la relativa liquidazione e condanna al pagamento nell'ambito del successivo procedimento giudiziale - andare soggette al principio di soccombenza e dunque essere valutate in questa prospettiva avuto riguardo ai reciproci rapporti processuali tra le parti.
II.
3. Conclusioni
Conclusivamente, risultano risarcibili in favore di parte attrice: danno non patrimoniale personalizzato pari a euro 43.742,40 oltre interessi e rivalutazione come sopra specificato con richiamo a Cass. S.U. n. 1712/1995 trattandosi di credito di valore;
danno patrimoniale pari a euro (11.350,34+ 5850,00+ 28127,00+ 2251) = euro
47.578,54 oltre interessi legali sulle somme dovute a titolo di danno patrimoniale dalla data dell'evento di danno per mancato guadagno, dalla data dei singoli esborsi per danno al veicolo e per le spese mediche, trattandosi in tutti i casi di credito di valuta in quanto afferente a grandezze espresse ad origine in termini monetari;
mentre sull'importo dovuto a titolo di danno biologico, che solo con la liquidazione operata nel presente provvedimento è divenuto da credito di valore un credito di valuta, saranno dovuti i soli interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo. III. Le spese di lite seguono la soccombenza della compagnia convenuta e la liquidazione viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa come risultante dal decisum e alla consistenza dell'attività processuale svolta, non essendovi ragione per discostarsi dai parametri medi dello scaglione di riferimento per ogni fase.
Le spese di entrambe le c.t.u., liquidate rispettivamente con decreto n.
4040/2024 del 7.10.2024 (c.t.u. estimativa) e decreto 4041/2024 del
5.10.2024 (c.t.u. medico-legale) sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, sempre in forza del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea, accertando l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è lite;
Persona_1
2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 43.742,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria come specificato in parte motiva a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di euro
47.578,54 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subiti;
3) in ottemperanza al disposto di cui all'art. 148, c.10 del D.Lgs.
7.9.2005 ordina la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza all' per gli accertamenti relativi all'osservanza da parte della Compagnia CP_6 di Assicurazione delle disposizioni afferenti le Controparte_1 procedure liquidative;
4) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che liquida nell'importo di euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi (marca, c.u., spese di notifica e di intimazione a testi);
5) pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di entrambe le c.t.u. oltre spese di c.t.p..
Pistoia, 12.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Leoncini
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 410/2023 tra le parti:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti MARLIANI GERARDO (cf ) e C.F._2
MARINI MARIA NELLA (cf ) C.F._3
ATTRICE
(p.iva ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. NESTI SABRINA (cf C.F._4
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 12.7.2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
19.3.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep. 18.3.2025 e da intenderei qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. cita in giudizio e Parte_1 Controparte_1
quale unica erede di (deceduto Controparte_2 Persona_1 in data 8.4.2021), al fine di sentir accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro occorso in data 15.11.2019 e conseguentemente sentir condannare le convenute in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice a causa del sinistro anzidetto.
Assume parte attrice che in data 15.11.2019 in Lamporecchio (PT), mentre stava percorrendo alla guida della propria autovettura Renault
UR tg. FB597VC la Via Verdi con direzione Via Firenze-Località Cerbaia, giunta in prossimità del tratto antistante il Ristorante “Il mestolo” veniva urtata frontalmente dall'autovettura Renault CL tg.
FC259EP di proprietà e condotta dal sig. il quale Persona_1 sopraggiungendo a fari spenti nel senso opposto di marcia improvvisamente invadeva completamente la corsia riservata alla circolazione in senso inverso.
Parte attrice chiede quindi:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta: dichiarare il Sig. unico ed esclusivo responsabile del Persona_1 sinistro per cui è causa e conseguentemente;
condannare in solido il Sig. e la Persona_1 CP_3 [...] al risarcimento ed al pagamento in favore della Sig.ra Controparte_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da lei Parte_1 subiti a seguito del sinistro per cui è causa, nella misura che sarà accertata in corso di causa e risulterà di giustizia;
se del caso, da liquidarsi in tutto o in parte in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e
2056 c.c.; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del sinistro quello di effettivo pagamento.
In caso di sentenza favorevole alla danneggiata, qualora la somma offerta ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 148, comma 10, del Codice delle
Assicurazioni risulti essere inferiore alla metà di quella liquidata in giudizio, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, la Sig.ra
[...]
chiede espressamente che copia della sentenza sia trasmessa, Parte_1 contestualmente al deposito in cancelleria, all'IVASS per gli accertamenti di sua competenza, relativamente all'osservanza delle disposizioni di
Legge vigenti in materia.
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, oltre I.V.A. 22%
e C.A.P. 4% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
I.2.Rinunciata l'azione attorea nei confronti della convenuta CP_2 per intervenuta rinuncia all'eredità paterna da parte di
[...] quest'ultima (cfr. nota di deposito attorea 8.5.2025), si costituisce in giudizio la compagnia assicuratrice, contestando l'avversa pretesa sia in punto di an si in punto di quantum e così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, ed in totale accoglimento delle difese della comparente, così provvedere:
-nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in parte
-nel merito ed in subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, determinare il quantum debeatur nei limiti del giusto e di quanto sarà provato nel corso del giudizio, accertando e gradando la responsabilità.
-In via istruttoria: si osserva come controparte, probabilmente per un refuso, ha chiesto l'interrogatorio formale del Sig. , dopo aver dato Controparte_4 atto con produzione del relativo certificato, dell'intervenuto decesso del medesimo. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA di legge”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene istruita a mezzo prova per testi e due c.t.u., l'una volta alla stima dei danni subiti dall'autovettura di proprietà attorea a seguito del sinistro per cui è causa, con indicazione del valore dell'auto ante-sinistro, l'altra di tipo medico-legale volta
“alla stima dei danni subiti dalla persona dell'attrice a seguito del sinistro per cui è causa, con individuazione del danno biologico permanente e valutazione dell'inabilità temporanea previo accertamento del nesso causale con il sinistro, nonché precisazione circa la sussistenza di un danno alla capacità lavorativa generica e di un danno psichico e con indicazione delle spese mediche documentate ritenute congrue e causalmente collegate al sinistro de quo” (cfr. ordinanza19.3.2024); quindi, all'udienza cd. figurata del 20.3.2025 le parti precisano le proprie conclusioni come in epigrafe riportate e la causa viene trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
****** II. A giudizio di questo Tribunale la domanda attorea merita di trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
II.1. An debeatur
Parte attrice ha dedotto che in data 15.11.2019, mentre stava percorrendo alla guida della propria autovettura Renault UR tg. FB
597 VC, Via Verdi in Lamporecchio con direzione Via Firenze-Località
Cerbaia, giunta in prossimità del tratto antistante il Ristorante “Il mestolo”, veniva urtata frontalmente dall'autovettura Renault CL tg. FC
259 EP, di proprietà e condotta dal sig. il quale Persona_1 sopraggiungendo a fari spenti nel senso opposto di marcia, improvvisamente invadeva completamente la corsia riservata alla circolazione in senso inverso.
Tale dinamica trova conferma:
(i) dal verbale di sommarie informazioni rese da Parte_2 unica teste oculare del fatto, ai Carabinieri di Montecatini Terme intervenuti sul luogo del sinistro, dichiarazioni da costei confermate all'udienza del 21.12.2023 ove ha ribadito che “In data 15.11.2019 alle ore
19.30 circa, nel mentre percorrevo a bordo del mio veicolo Fiat Punto targata
BY824ZP la via Verdi del Comune di Lamporecchio (PT), con direzione Larciano
(PT), quando giunta all'altezza del civico 29, notavo davanti a me il veicolo
AN CL di colore grigio che con una sterzata repentina andava ad invadere
l'altra corsia di marcia;
nel frattempo sopraggiungeva il veicolo Renault UR di colore beige e andavano a collidere frontalmente;
a seguito dell'urto uno dei due veicoli andava ad urtare contro un veicolo in sosta, ma non ricordo precisamente quale dei due” salvo precisare che “per quanto riguarda i fari non so dire se la Renault CL li avesse accesi o spenti, confermo però di aver visto l'impatto” (verbale ud. 21.12.2023);
(ii) dalla planimetria allegata al suddetto rapporto che attesta una posizione statica post urto dei mezzi che vede l'autovettura Renault CL invadere la corsia di marcia di pertinenza dell'autovettura Renault UR: circostanza anch'essa poi confermata dall'appuntato verbalizzante che ha Testimone_1 dichiarato “(…) siamo arrivati sul posto almeno 20 minuti dopo la chiamata, ma non ricordo l'orario. Abbiamo trovato i veicoli uno di fronte all'altro in posizione di stasi” ed aggiunge “non so dire se la Renault CL avesse o meno i fari spenti”
(verbale ud. 31.1.2024). Fermo quanto sopra, l'affermazione della convenuta per cui la responsabilità nella verificazione del sinistro non è ascrivibile al suo assicurato il quale avrebbe perso il controllo del proprio veicolo per essere stato improvvisamente colto da un malore che ne ha provocato del tutto inaspettatamente la perdita di coscienza è rimasta priva di adeguato riscontro probatorio.
Invero il referto del Pronto Soccorso certifica che il Sig. era affetto da Per_1 diabete mellito in terapia con insulina e metformina (referto, peraltro, non allegato né menzionato nel rapporto) e relativamente alla condizione clinica del paziente attesta: “..si sconosce esatta diagnosi e relativa prognosi medica..” ma nessuna perdita di coscienza è stata riferita ai Sanitari dal Sig. Per_1
e/o diagnosticata a seguito del sinistro de quo (doc. 11 fasc.
[...] convenuto e doc. 73 fasc. attoreo): né del resto la frase estrapolata dal verbale di rilievo di incidente stradale per cui il repentino cambio di corsia dell sarebbe dipeso, “verosimilmente”, da un malore occorso a costui Per_1 integra dato assistito da fede privilegiata, non rappresentando un elemento rientrante nella diretta percezione degli agenti verbalizzanti bensì una mera ricostruzione da costoro effettuata a posteriori.
Parimenti non provato risulta essere il concorso di colpa di parte attrice nella causazione del sinistro de quo, contestato dalla compagnia convenuta.
L'art. 2054 co. 2 c.c. prevede che nel caso di scontro tra veicoli “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli” ma trattasi di presunzione, come chiarito da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, con
“carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro” (cfr. Cass. n. 7061/2020; Cass. n.
9353/2019; Cass. n. 9528/2012).
Invero nella vicenda che ci occupa tale presunzione può ritenersi inoperante e superata in quanto è provato che la responsabilità del sinistro sia ascrivibile al solo non avendo l'unica testimone oculare Persona_1 Parte_2 riferito circostanze dalle quali desumere un concorso di colpa
[...] dell'attrice, essendosi limitata ad affermare che “il veicolo AN CL di colore grigio che con una sterzata repentina andava ad invadere l'altra corsia di marcia;
nel frattempo sopraggiungeva il veicolo Renault UR di colore beige e andavano a collidere frontalmente” così come gli agenti intervenuti sul luogo non hanno rilevato alcuna infrazione al CdS da parte dell'odierna attrice. Non è dunque possibile desumere un concorso di colpa, come pretenderebbe di fare l'odierna convenuta, dal solo fatto che non siano risultati segni di frenata da parte del veicolo condotto dall'attrice, essendo verosimile ritenere che data la manovra repentina posta in essere dall' lo spazio di Per_1 reazione fosse insufficiente, come dichiarato dalla stessa attrice a s.i.t. secondo cui l'urto si è verificato in un attimo (cfr. ancora doc. 57 fasc. attoreo).
Alla luce di quanto sopra esposto, può dirsi provata l'esclusiva responsabilità del sinistro de quo in capo a Persona_1
II.2. Quantum debeatur
Provato l'an, in merito alla quantificazione dei danni occorre distinguere in base alle differenti voci invocate in risarcimento da parte attrice.
a) Danno non patrimoniale
In riferimento al danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute devono essere integralmente richiamate le conclusioni, pienamente condivisibili, di cui alla c.t.u., in quanto logicamente e tecnicamente organizzate, con iter argomentativo immune da vizi ed elaborate nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
Dalla c.t.u. si ricava che in occasione e a causa del sinistro del
15.11.2019 l'attrice ha riportato una frattura scomposta del polso destro dal quale sono derivati:
- danno biologico permanente 13%;
- danno biologico da inabilità temporanea pari a 120 giorni così suddiviso: 20 gg al 100%, 20 gg al 75%, 40 gg al 50%, 40 gg al 25%;
Trattandosi dunque di danno biologico cd. macropermanente (superiore al 9% di invalidità permanente), sono da applicare le tabelle di Milano quale parametro per garantire l'uniformità di liquidazione su scala nazionale del danno biologico.
Considerata l'età della danneggiata al momento del sinistro (51 anni), il danno biologico totale corrisponde all'importo di euro 36.452,00 (di cui euro 28.977,00 per invalidità permanente ed euro 7.475,00 per danno biologico temporaneo), sulla quale sono da calcolare la rivalutazione e gli interessi in base ai criteri dettati da Cass. S.U. n. 1712/1985 ossia devalutazione alla data del fatto causatore del danno e successiva rivalutazione sino alla data odierna, con applicazione di interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata. Nel caso in esame, inoltre, si ritiene che possa essere liquidato anche il cd. danno morale.
In proposito, si rammenta l'insegnamento della Suprema Corte nella efficace pronuncia n. 14551/2009, che sintetizza il dictum delle Sezioni
Unite a proposito di danno non patrimoniale, ribadendo che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia ed unitaria, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica.
Il danno non patrimoniale sub specie di danno morale è risarcibile anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, purché ricorrano tre condizioni: a) che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell'interesse sia grave;
c) che il danno non sia futile.
Nel caso concreto, dagli esiti dell'istruttoria orale espletata è emerso che l'attrice, a seguito delle lesioni riportate nel sinistro del 15.11.2019, ha manifestato difficoltà a compiere le azioni quotidiane della vita come guidare “La sig.ra per circa un anno non ha potuto guidare” (teste Pt_1 ud. 21.12.2023) ed ancora “Posso dire che la dopo Testimone_2 Pt_1
l'incidente aveva paura quando si trovava in auto. Lo so in quanto alcune volte mi sono trovata in auto con lei per accompagnarla a fare delle cose, come ad esempio la spesa. In questi frangenti guidavo io perché la Pt_1 non poteva guidare (teste ud. 21.12.2023) ovvero Testimone_3 svolgere le attività domestiche “Dopo l'incidente sono andata spesso a casa della per darle una mano perché ella non poteva fare niente. Pt_1
Andavo a casa della circa tre volte alla settimana nel pomeriggio e Pt_1 la sera, per fare la lavastoviglie e occuparmi delle cose di casa” (cfr. ancora teste ). Testimone_3
Dal sinistro inoltre sono derivati episodi di attacchi di panico manifestatisi con tremori e difficoltà di respirazione (cfr. ancora testi e , ud. 21.12.2023) e di ciò si ha conferma Testimone_2 Testimone_3 nella relazione psichiatrica svolta dal Prof. e allegata alla c.t.u., Per_2 ove si legge che “La Sig.ra antecedentemente all'incidente Parte_1 automobilistico avvenuto in data 15 Novembre 2019 ed al trauma riportato presentasse verosimilmente uno stato di sufficiente compenso psichico.
• La Sig.ra attualmente presenta un quadro clinico compatibile con la diagnosi di
Disturbo dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso, misti di entità Lieve, non complicato, trattato con terapia antidepressiva prescritta dal proprio medico di base e colloqui psicologici a cadenza mensile.
• È verosimile la relazione cronologico-temporale tra l'evento traumatico e
l'insorgere del quadro riferito”.
Se ne può quindi concludere per la sussistenza di una condizione di sofferenza interiore patita dall'attrice in conseguenza del sinistro occorsogli in data 15.11.2019, tale da consentire una adeguata personalizzazione del danno biologico (modalità di riconoscimento del cd. danno morale) in misura che si ritiene congruo individuare nel 20% del danno biologico come liquidato, essendo derivate all'attrice dal sinistro conseguenze diverse e ulteriori e impattanti sulla propria esistenza sotto l'aspetto dinamico-relazionali, non comprese nel concetto di mero danno alla salute psico-fisica.
Ne discende un danno biologico personalizzato pari a euro 43.742,40.
b) Danno patrimoniale
Danno al veicolo
Su questo profilo si osserva che il mezzo incidentato di proprietà attorea non è stato riparato in quanto tale operazione era da considerarsi antieconomica, risultando il danno di gran lunga superiore al valore di mercato della vettura.
In proposito la teste in risposta al cap. 13 mem. Testimone_4
183 co. 6 n. 2 c.p.c. attorea ha confermato “Si è vero, lo confermo. Il sig.
è stato infatti cliente della carrozzeria e quando è stato possibile Per_1 riparare la sua macchina se ne è occupata la carrozzeria di mio marito.
Per quanto riguarda l'incidente con la sig.ra invece l'autovettura Pt_1 non è stata riparata in quanto la riparazione non era conveniente”.
In argomento si ricorda come la S.C., con ordinanza n. 10686 del
20.4.2023, abbia enunciato un importante principio secondo cui l'assicurato ha diritto a ottenere un risarcimento giusto anche quando il costo di riparazione supera il valore commerciale della vettura, con il solo limite che da tale risarcimento non derivi un aumento di valore del veicolo. Nel caso di specie, la compagnia assicurativa, si era resa disponibile a rimborsare a mezzo assegno postale n. 2172035657-12 (doc. 63 fasc. attoreo e doc. 9 fasc. convenuta) l'importo di € 10.000,00, a riconoscimento del valore del mezzo ante sinistro, importo che parte attrice non ha trattenuto neppure quale acconto sul maggiore avere, determinandosi per contro all'acquisto di altro mezzo.
Invero anche in questo caso non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. che ha quantificato il valore commerciale dell'autovettura di proprietà attorea all'epoca del sinistro in
€ 12.700,00 e stimato i danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa in € 9.303,56 oltre I.V.A. 22% per ulteriori € 2.046,78 per un totale di € 11.350,34 I.V.A. inclusa (pag. 10 relazione c.t.u. per. , Per_3 importo che dovrà essere posto a carico della compagnia assicurativa.
Non possono per contro trovare accoglimento le richieste di rimborso del fermo tecnico /F le quali non sono dovute in quanto non CP_5 provate, non trattandosi di danno in re ipsa e non avendo allegato parte attrice idonea documentazione al riguardo, quali spese per noleggiare auto sostitutiva o per utilizzare mezzi di trasporto.
Lo stesso dicasi per le spese di nuova immatricolazione e spese soccorso e trasporto e recupero le quali sono rimaste prive di riscontro probatorio.
Danno da mancato guadagno
Parte attrice avanza pretesa risarcitoria con riferimento al danno patrimoniale subito durante il periodo di malattia.
L'assenza dal lavoro è risultata provata all'esito dell'istruttoria: la teste ha confermato l'assenza da lavoro per parecchio tempo Testimone_5
(cfr. verbale udienza 31.1.2024), inoltre sono state prodotte le buste paga riferite alle mensilità interessate dal sinistro ossia dicembre 2019, gennaio 2020, febbraio 2020 e marzo 2020 (doc. 61 fasc. attoreo) dalle quali si evince una differenza retributiva netta - rispetto alle corrispondenti mensilità dell'anno precedente (cfr. doc. 61 fasc. attoreo) - pari a € 5.850,00 importo che dovrà essere ristorato.
Danno da perdita della capacità lavorativa specifica
La posta risarcitoria trattata al punto che precede si distingue dal cd. danno alla capacità lavorativa specifica, che concerne l'intera futura presumibile “vita lavorativa” del danneggiato. Il c.t.u. medico-legale ha riconosciuto tale voce di danno quantificandola nella misura del 5%, per la cui liquidazione vengono prese a riferimento le tabelle di Milano le quali tengono conto di taluni criteri quali il reddito annuo ritenuto perso dal danneggiato, il sesso del soggetto e la sua età al momento della capitalizzazione nonché la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica.
Orbene il coefficiente di capitalizzazione che si ricava incrociando l'età della danneggiata al momento del sinistro (51 anni) con la durata dell'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita della rendita periodica per 16 anni (pensionamento a 67 anni) è pari a 14,71.
Considerato altresì che il reddito dell'attrice all'epoca del fatto era pari a
€ 38.242,29, così come risultante dalla Certificazione Unica 2020- periodo imposta 2019 (doc. 60 fasc. attoreo), il danno da perdita della capacità lavorativa specifica risulta pari a € 28.127,20 così ottenuto euro 38.242,29 (reddito annuo) x 14,71(coefficiente di capitalizzazione) x
0,05 (percentuale di riduzione stimata dal c.t.u.) = euro 28.127,20.
Spese mediche
Le stesse sono state riconosciute congrue e necessarie dal c.t.u. per l'importo di € 1.641,00.
A tale importo deve aggiungersi, in quanto ripetibile, il costo della relazione medica del dott. di € 610,00 corrisposta da parte attrice Per_4 come da ricevuta n. 76 del 27.6.2020 (doc. 49 fasc. attoreo) e così per complessivi euro 2.251,00 rimborsabili.
Non possono liquidarsi spese mediche future, non ravvisate in c.t.u. e con riferimento alle quali i cc.tt.pp. nulla hanno osservato.
Trattandosi di posta di danno patrimoniale siccome costituente un credito di valuta espresso ab origine in termini monetari, sulla stessa andranno calcolati i soli interessi legali dai singoli esborsi (coincidenti con l'evento di danno patrimoniale al saldo).
Spese legali
Parte attrice inserisce tra le voci di danno patrimoniale di cui chiede ristoro anche le spese di redazione dell'atto di denuncia-querela che ha dato origine al procedimento penale n. 723/2020 r.g.n.r. per il reato di cui all'art. 590 bis c.p. a carico di nonché le spese Persona_1 legali sostenute per l'assistenza nella fase stragiudiziale con la compagnia assicurativa. Quanto alla prima, si osserva che è stato dichiarato sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato: la Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla pronuncia di sentenza di non doversi procedere, sia pure con riferimento all'ipotesi di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, precisando come “l'art. 535 c.p.p. prevede che venga posto a carico del condannato l'onere del pagamento delle spese processuali soltanto all'esito di sentenza di condanna, la quale non può essere ritenuta assimilabile alla sentenza di non doversi procedere (…) conseguentemente, le spese processuali del relativo grado di giudizio non possono essere poste a carico dell'imputato, potendo esserlo solo a carico del condannato, quale non è
l'imputato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non doversi procedere” (Cass. pen., sez. III, 19.2.2022 n. 47804).
Quanto alle seconde, afferendo esse in senso lato alla tematica relativa alla regolamentazione delle spese di lite, occorre trattarne in quel contesto, dovendo anche le spese legali stragiudiziali - ove richiesta la relativa liquidazione e condanna al pagamento nell'ambito del successivo procedimento giudiziale - andare soggette al principio di soccombenza e dunque essere valutate in questa prospettiva avuto riguardo ai reciproci rapporti processuali tra le parti.
II.
3. Conclusioni
Conclusivamente, risultano risarcibili in favore di parte attrice: danno non patrimoniale personalizzato pari a euro 43.742,40 oltre interessi e rivalutazione come sopra specificato con richiamo a Cass. S.U. n. 1712/1995 trattandosi di credito di valore;
danno patrimoniale pari a euro (11.350,34+ 5850,00+ 28127,00+ 2251) = euro
47.578,54 oltre interessi legali sulle somme dovute a titolo di danno patrimoniale dalla data dell'evento di danno per mancato guadagno, dalla data dei singoli esborsi per danno al veicolo e per le spese mediche, trattandosi in tutti i casi di credito di valuta in quanto afferente a grandezze espresse ad origine in termini monetari;
mentre sull'importo dovuto a titolo di danno biologico, che solo con la liquidazione operata nel presente provvedimento è divenuto da credito di valore un credito di valuta, saranno dovuti i soli interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo. III. Le spese di lite seguono la soccombenza della compagnia convenuta e la liquidazione viene operata a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa come risultante dal decisum e alla consistenza dell'attività processuale svolta, non essendovi ragione per discostarsi dai parametri medi dello scaglione di riferimento per ogni fase.
Le spese di entrambe le c.t.u., liquidate rispettivamente con decreto n.
4040/2024 del 7.10.2024 (c.t.u. estimativa) e decreto 4041/2024 del
5.10.2024 (c.t.u. medico-legale) sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, sempre in forza del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea, accertando l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è lite;
Persona_1
2) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di euro 43.742,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria come specificato in parte motiva a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e di euro
47.578,54 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subiti;
3) in ottemperanza al disposto di cui all'art. 148, c.10 del D.Lgs.
7.9.2005 ordina la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza all' per gli accertamenti relativi all'osservanza da parte della Compagnia CP_6 di Assicurazione delle disposizioni afferenti le Controparte_1 procedure liquidative;
4) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che liquida nell'importo di euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, oltre esborsi (marca, c.u., spese di notifica e di intimazione a testi);
5) pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese di entrambe le c.t.u. oltre spese di c.t.p..
Pistoia, 12.7.2025
Il Giudice
dott.ssa Lucia Leoncini