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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1250/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000534000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000534000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000534000 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.Ricorrente_1 impugna la comunicazione n. 03080202300000534000 fascicolo 2023/000004483 con Intimazione del pagamento della somma complessiva di € 2.221,90, comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell' autovettura opel karl 1.0 con targa 2 Targa_1 , notificata il 18.11.2023 dall'Agenzia delle Entrate-CO, con ritiro presso ufficio postale in relazione alle seguenti cartelle: 1)
03020160009628307000 notificata il 25/05/2017 dell'importo di € 601,01 relativa al mancato pagamento dell'imposta Comunale sugli immobili , ( annualità 2010 ) ; 2) 030220190009881974000 notificata il
01/10/2021 dell'importo di € 742,02 relativa al mancato pagamento dell'imposta tassa smaltimento rifiuti e tributi provinciale ( annualità 2015); 3) 03020190014731827000 notifica notificata il 06/05/2022 dell'importo di € 816,89 relativa al mancato pagamento dell'imposta tassa smaltimento rifiuti e tributi provinciale ( annualità
2014); eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione. Chiede l'accoglimento del ricorso, con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, distratte in favore del procuratore distrattario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-CO di ZA, che rileva quanto segue:1 ) difetto di legittimazione passiva con riferimento alle censure del contribuente che concernono esclusivamente la pretesa creditoria e involgono l'attività dell'ente impositore;
2 )le cartelle di pagamento elencate dal ricorrente sono state tutte ritualmente notificate come segue : a)n. 03020160009628307000 (ici) notificata ai sensi dell'art. 143 cpc il 25.5.2017 e i termini di prescrizione sono stati interrotti dalla notifica dell'intimazione n.
03020219000797955000 ;b)n. 03020190009881974000 (tari) notificata 01/10/2021, ai sensi dell'art.143 cpc;
c)n. 03020190014731827000 (tari) notificata 06/05/2022, ai sensi dell'art. 140 cpc;
3 ) Il termine quinquennale di prescrizione non è decorso , tenendo conto della proroga dei termini per effetto della normativa emergenziale per il Covid19 ;4 ) richiesta di intervento volontario dell'Associazione_1 di Lamezia-Terme, al seguente indirizzo pec “ Email_3 “-” ai sensi dell'art.23, c.3 DLgs n.546/92; chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
All'udienza del 05.11.2025, il Giudice Monocratico, trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, in via preliminare, che la costituzione in giudizio della ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs.
n°546/1992, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla sua notifica a mezzo pec, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal DM 23.12.2013 n.163
Risulta che la costituzione in giudizio è stata effettuata il 03.04.2024,oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso alla controparte agenzia della riscossione, avvenuta in data 18.12.2023;il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese sono liquidate come da dispositivo. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Agenzia delle Entrate-
CO che liquida in €.880,00 oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge,
ZA,05.11.2025 Il Giudice Monocratico
(dott.ssa Maria Eva Taccardi)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1250/2024 depositato il 03/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000534000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000534000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03080202300000534000 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.Ricorrente_1 impugna la comunicazione n. 03080202300000534000 fascicolo 2023/000004483 con Intimazione del pagamento della somma complessiva di € 2.221,90, comunicazione preventiva di fermo amministrativo dell' autovettura opel karl 1.0 con targa 2 Targa_1 , notificata il 18.11.2023 dall'Agenzia delle Entrate-CO, con ritiro presso ufficio postale in relazione alle seguenti cartelle: 1)
03020160009628307000 notificata il 25/05/2017 dell'importo di € 601,01 relativa al mancato pagamento dell'imposta Comunale sugli immobili , ( annualità 2010 ) ; 2) 030220190009881974000 notificata il
01/10/2021 dell'importo di € 742,02 relativa al mancato pagamento dell'imposta tassa smaltimento rifiuti e tributi provinciale ( annualità 2015); 3) 03020190014731827000 notifica notificata il 06/05/2022 dell'importo di € 816,89 relativa al mancato pagamento dell'imposta tassa smaltimento rifiuti e tributi provinciale ( annualità
2014); eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione. Chiede l'accoglimento del ricorso, con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio, distratte in favore del procuratore distrattario.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-CO di ZA, che rileva quanto segue:1 ) difetto di legittimazione passiva con riferimento alle censure del contribuente che concernono esclusivamente la pretesa creditoria e involgono l'attività dell'ente impositore;
2 )le cartelle di pagamento elencate dal ricorrente sono state tutte ritualmente notificate come segue : a)n. 03020160009628307000 (ici) notificata ai sensi dell'art. 143 cpc il 25.5.2017 e i termini di prescrizione sono stati interrotti dalla notifica dell'intimazione n.
03020219000797955000 ;b)n. 03020190009881974000 (tari) notificata 01/10/2021, ai sensi dell'art.143 cpc;
c)n. 03020190014731827000 (tari) notificata 06/05/2022, ai sensi dell'art. 140 cpc;
3 ) Il termine quinquennale di prescrizione non è decorso , tenendo conto della proroga dei termini per effetto della normativa emergenziale per il Covid19 ;4 ) richiesta di intervento volontario dell'Associazione_1 di Lamezia-Terme, al seguente indirizzo pec “ Email_3 “-” ai sensi dell'art.23, c.3 DLgs n.546/92; chiede il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
All'udienza del 05.11.2025, il Giudice Monocratico, trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, in via preliminare, che la costituzione in giudizio della ricorrente, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs.
n°546/1992, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla sua notifica a mezzo pec, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT (art. 16-bis, comma 3, del D. Lgs. n° 546/1992), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal DM 23.12.2013 n.163
Risulta che la costituzione in giudizio è stata effettuata il 03.04.2024,oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso alla controparte agenzia della riscossione, avvenuta in data 18.12.2023;il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese sono liquidate come da dispositivo. Ogni altra eccezione rimane assorbita.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente Agenzia delle Entrate-
CO che liquida in €.880,00 oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge,
ZA,05.11.2025 Il Giudice Monocratico
(dott.ssa Maria Eva Taccardi)