Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 06/02/2026, n. 26
CCONTI
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Accolto
    Irregolarità nella parifica del conto giudiziale

    La Corte ha preso atto dell’assenza di un valido atto di parifica, sottolineando che solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio. La dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è un elemento imprescindibile per il deposito e l’esame giudiziale del conto.

  • Accolto
    Assenza della qualifica di agente contabile

    La Corte ha accertato che il sig. GU NI FA, in qualità di presidente del collegio sindacale, non aveva la disponibilità materiale delle partecipazioni societarie e quindi non poteva essere considerato agente contabile né ex lege (a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 59/2024 che ha dichiarato illegittimo l’art. 8 della legge regionale), né di fatto. Pertanto, è stata dichiarata l’improcedibilità del giudizio per difetto di legittimazione passiva del convenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 06/02/2026, n. 26
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 26
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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