Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 479/ 2024 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to VILLA FABRIZIO presso il cui Parte_1 studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall'avv.to POZZOLO BARBARA presso il cui studio è elett. Controparte_1 dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 16.04.2025
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previo ogni adempimento del caso e pronuncia meglio, e previa se ritenuta ammissione delle istanze di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e di prova formulate dal Sig. nel corso del Parte_1 giudizio di primo grado e reiterate con l'atto di appello, in riforma della sentenza n. 658/2024 del
Tribunale di Genova, pubblicata in data 28/2/2024, resa nel giudizio iscritto al numero di R.G.
9852/2021, unita in copia autenticata sub doc. A e notificata in data 3/4/2024 (doc. B: messaggio di notifica a mezzo posta elettronica certificata), ai fini del decorso del termine breve per
l'impugnazione, accertare e dichiarare la responsabilità a titolo contrattuale, per le ragioni di cui in narrativa, dell'Avv. verso il Sig. , condannandolo Controparte_1 Parte_1 conseguentemente, per i motivi di cui pure in narrativa, a corrispondere all'attore l'importo di Euro
231.046,36 in linea capitale o altra diversa somma, anche maggiore, quale risultante in corso di causa, maggiorata degli interessi legali a partire dalla data di pubblicazione della sentenza n.
1972/2013 (8/7/2013) e fino al 4/7/2019, data della messa in mora, e degli interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c. (che rinvia ai tassi praticati ai fini della determinazione degli interessi moratori nell'ambito delle transazioni commerciali rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2002), per il periodo successivo, sino all'effettivo pagamento, ed ulteriormente maggiorata della rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
1
dimostri di avere versato a titolo di rimborso delle spese legali, in esecuzione della sentenza
[...] impugnata, con maggiorazione degli interessi legali dalla data del pagamento o dei pagamenti, in caso di versamento in più soluzioni. In ogni caso vinte le spese di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria azione, eccezione e deduzione respinta, previe le opportune declaratorie, rigettando ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria:
In via principale, respingere l'appello ex adverso proposto per i motivi di cui in narrativa, siccome inammissibile, infondato in fatto e diritto e destituito di prova, con vittoria di spese di causa;
In via subordinata, nel non creduto caso in cui venisse provato un inadempimento dell'Avv. CP_1 il nesso di causalità con i presunti danni richiesti dall'attore, ricondurre ad equità l'importo ex adverso richiesto nei limiti del giusto e del provato. Con compensazione delle spese di lite.”
Fatto e diritto
Con atto di appello ritualmente notificato impugnava la Parte_1 sentenza nr. 658/2024 del Tribunale di Genova con cui è stata rigettata la domanda di parte attrice in primo grado e condannata la stessa al pagamento delle spese di lite.
Parte attrice in primo grado, attuale appellante, aveva dedotto:
- di essere stato convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Genova, nell'ambito del procedimento presupposto n. 13472/2010 R.G., da , già coniuge di parte attrice in primo grado Controparte_2 coniugata in regime di separazione dei beni, che aveva chiesto al Tribunale adito di dichiararlo tenuto a rendere il conto delle operazioni effettuate su una serie di rapporti bancari cointestati di conto corrente e di deposito titoli nonché di condannarlo al pagamento di un importo pari alla metà delle somme che sarebbero state dallo stesso distratte, senza giustificazione;
- di essersi costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocato parte convenuta Controparte_1 in primo grado ed odierna parte appellata, il quale aveva dedotto in comparsa di risposta che la cointestazione, in capo ai due coniugi dei rapporti (identificati dall'attrice in atto di citazione come distinti), del conto corrente ordinario n. 1117909, correlato ad un dossier titoli ed acceso presso
Unicredit Xelion Banca, e del conto titoli n. 116026, acceso presso ING Direct, fosse esclusivamente formale, poiché entrambi sarebbero stati approvvigionati con apporti di denaro in propria esclusiva titolarità ( cfr. p.1 atto di citazione in primo grado ); Pt_1
- che le parti, in seguito alla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c da parte del Tribunale, avevano provveduto all'assolvimento delle relative incombenze e che si era avvalso della Controparte_1 memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. per produrre documentazione che sarebbe stata idonea a provare la titolarità esclusiva delle somme di denaro giacenti sul conto corrente cointestato limitatamente alle somme di danaro costituite da emolumenti percepiti dall'esponente per la propria attività lavorativa;
le movimentazioni del conto corrente ordinario cointestato acceso presso Unicredit Xelion Banca non sarebbero state limitate a quegli apporti di denaro, ma si sarebbero caratterizzate per numerosi disinvestimenti di fondi rientranti nel “dossier titoli” collegato, che avevano concorso ad incrementare la liquidità a disposizione dei correntisti ( cfr. p.3 atto di citazione in primo grado ); Pt_1
- che l'insufficienza delle produzioni versate avrebbe indotto il Tribunale ad ordinare il deposito del rendiconto delle operazioni svolte sul conto corrente ordinario acceso presso Unicredit Xelion Banca
2 e sul conto titoli acceso presso ING Direct, sull'evidente presupposto che il convenuto non avesse fornito la prova della sua proprietà esclusiva della liquidità giacente sul conto corrente e che dovesse pertanto provare che le somme da egli prelevate erano state impiegate per far fronte ai bisogni della famiglia e non fossero state invece distratte come dedotto da parte convenuta;
- che provvedeva a depositare il conto, che veniva contestato dall'attrice in quanto Controparte_1 ritenuto inidoneo a costituire un rendiconto effettivo ed eccepiva come lo stesso riguardasse soltanto il conto corrente n. 1117909 e non anche il conto titoli n. 116026 (sebbene quest'ultimo fosse privo di formale cointestazione);
- che a fronte di tale eccezione il Tribunale aveva concesso alle parti un termine per il deposito di note autorizzate, e che nelle note depositate si sarebbe limitato ad una generica Controparte_1 contestazione di tale eccezione e a un generico richiamo alle difese precedentemente svolte;
- che il Tribunale aveva trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito delle difese finali e che il sopracitato aveva depositato una comparsa conclusionale da sole CP_1 quattro pagine e note di replica, composte da sole due pagine, in cui si sarebbe limitato a richiamare le difese svolte nei precedenti atti difensivi nelle quali nulla avrebbe aggiunto rispetto a quanto già argomentato nei precedenti atti difensivi;
- che con sentenza n. 1972/2013 il Tribunale di Genova aveva condannato l'odierno appellante a rimborsare la somma di € 138.255,83, oltre rivalutazione ed interessi legali all'ex coniuge, ponendo, altresì, a suo carico le spese di lite, liquidate in € 12.000,00 per onorari, € 473,00 per esborsi ed oltre accessori di legge;
- che tale sentenza, a seguito dell'impossibilità di versare tali somme da parte dell'odierna appellante, era stata messa in esecuzione dalla controparte che aveva instaurato diverse procedure di pignoramento presso terzi, all'esito delle quali l'odierno attore aveva versato la complessiva somma di € 231.046,36, di cui € 8.290,00 a titolo di imposta di registro.
Parte attrice in primo grado deduceva pertanto la responsabilità professionale di Controparte_1 allegando il comportamento omissivo e il grave inadempimento al mandato difensivo, in quanto con il suo comportamento avrebbe fatto sì che l'attore subisse un grave danno, generato dalla condanna subita e dal considerevole esborso derivato.
Si costituiva contestando la ricostruzione dei fatti operata da controparte, Controparte_1 allegando e deducendo il mancato assolvimento dell'onere di allegazione probatoria circa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta e il pregiudizio sofferto da parte attrice in primo grado.
Nel corso del giudizio era stata esperita istruttoria documentale.
Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo che anche qualora parte attrice avesse dimostrato che il danaro utilizzato per l'acquisto dei titoli provenisse da conto intestato unicamente a sé, senza però provare a che titolo tale danaro fosse stato da questi percepito, ciò non sarebbe bastato a superare la presunzione di contitolarità di cui all'art. 1298, comma 6, c.c.
impugnava predetta sentenza chiedendo altresì la sospensione Parte_1 della provvisoria esecutività del titolo costituito dalla sentenza impugnata.
Si costituiva parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto immotivata in fatto e in diritto.
La Corte fissava udienza per la discussione orale al 16.04.2025, previa fissazione della udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini per il deposito delle note conclusive.
Entrambe le parti depositavano note conclusive tempestivamente.
All'esito della discussione orale all'udienza del 16.04.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
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1. sui motivi di appello principale
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 c.c. in punto di diligenza nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale e degli artt. 1218 e 2697 c.c. in punto di onere della prova in materia di responsabilità contrattuale.
Il Tribunale ha ritenuto che parte attrice in primo grado, odierna appellante, non avesse fornito la prova di avere concretamente consegnato al Professionista tutta la documentazione prodotta nel corso del primo grado del procedimento presupposto, come esposto nelle pagine da 7 a 11 del provvedimento impugnato.
Parte appellante deduce l'errata costruzione del fatto effettuata dal Tribunale in primo grado allegando che lo stesso sarebbe incorso in un'errata lettura delle difese di parte attrice, che non avrebbe mai sostenuto di aver consegnato al proprio avvocato tutti i documenti prodotti in giudizio, ma soltanto alcuni di essi deducendo altresì che il Tribunale avrebbe errato nel non prendere in considerazione il mancato adempimento del proprio mandato professionale da parte dell'odierna parte appellata per non averne chiesto l'integrazione.
L'appellante allega che proprio in ragione dell'incompletezza della documentazione consegnata l'avvocato avrebbe dovuto istruire la pratica e richiedere la necessaria integrazione documentale al proprio cliente.
Deduce che vertendosi in materia di responsabilità contrattuale l'onere di provare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e di averle svolte con la necessaria diligenza con il mandato professionale graverebbe, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale ex art.1218 c.c., sull'odierna appellata e che controparte non avrebbe assolto al proprio onere di allegazione probatoria non avendo dimostrato di aver posto in essere le condotte necessarie ad adempiere all'obbligazioni assunte con il conferimento del mandato professionale.
Sussisterebbe quindi la violazione dell'art.1176, comma due, c.c. in quanto controparte non avrebbe usato la diligenza richiesta per l'adempimento delle obbligazioni inerenti l'attività professionale esercitata.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Occorre premettere che “Nel giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché
l'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione”(Cass.
Sentenza n. 28903 del 11/11/2024).
Ciò posto si rileva che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una azione di rendiconto e che esso fu redatto, per stessa ammissione del , dalla stessa parte. Pt_1
Il Tribunale ( sent. nr. 1972/2013) ha dato atto:
- che il deduceva come di “esclusiva (sua) proprietà le somme del dossier titoli ING DIERCT Pt_1
116026” ( SETN. PAG. 3),ovvero della circostanza la cui mancata documentazione costituirebbe l'inadempimento allegato;
- che il presentò un rendiconto del tutto incompleto quanto all'indicazione delle poste e della Pt_1 documentazione allegata.
4 E' altresì pacifico che il rendiconto fu effettuato personalmente dal che a tale scopo fu Pt_1 convocato nello studio del difensore e che esso fu più volte rielaborato dallo stesso , come Pt_1 ammesso dalla parte attrice in primo grado.
Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e s. cod. proc. civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale - in caso di accettazione del conto - è un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, mentre - in caso contrario - è una sentenza “ (Cass. Sez. 1, 23/07/2010, n. 17283).
Essendo dedotto come presupposto del rendiconto la contitolarità dei c/c e degli strumenti finanziari collegati era onere della parte allegare documentazione attestante la diversa situazione in fatto.
Tale onere non è stato assolto dal convenuto nel giudizio presupposto, attuale parte appellante, neppure nel presente giudizio.
L'atto di citazione del giudizio presupposto chiedeva espressamente il rendiconto per il bonifico di
€ 25.000,00 del 16.1.2007 del conto titoli nr. 116026; e di quello di € 96.000,00= dal conto Unicredit in data 05.3.2007, ma il non ha provato l' intestazione esclusiva del conto titoli nr. 116026 Pt_1 all'epoca dei fatti dedotti ( anno 2007) , avendo allegato anche in questa sede solo “contabili” relative ad operazioni precedenti a quelle di cui al rendiconto ( doc. nr. 17 parte attrice in primo grado) e l'acquisto dei titoli, ma senza allegazione del contratto di deposito titoli.Nè ha fornito la prova della provvista “esclusiva” di detto acquisto.
Nello stesso parere pro veritate allegato dalla parte appellante risulta:
Quindi tutti i prelievi effettuati dal erano tratti dal c/c cointestato ad eccezione di quello di Pt_1 cui al punto C,tratto dal conto titoli e di cui non è tuttora provata l'intestazione esclusiva al , Pt_1 per quanto sopra indicato. Peraltro la stessa parte appellante spiega che “ il conto titoli numero 116026 era stato incorporato nel conto corrente ordinario, numero 11179 Acceso presso Unicredit Xelion
Banca, divenendo nella sostanza il dossier titoli collegato al conto corrente” , pacificamente cointestato ( atto di appello pag. 9), così ammettendo la cointestazione del medesimo.
Si legge nel parere pro veritate allegato dalla parte appellante ( doc. nr. 41) “In merito alla documentazione bancaria consultata, occorre chiarire che lo scrivente ha potuto disporre esclusivamente di quella citata (e non i forma completa) in quanto il lungo lasso temporale
5 trascorso rispetto ai fatti oggetto d'esame, ha determinato purtroppo l'impossibilità di disporre di ulteriore documentazione, seppur richiesta, ma ormai non più reperibile presso le banche e gli istituti finanziari interessati” ( redatto in data 09 giugno 2016). Risulta quindi da documentazione della stessa parte appellante che lo questa non era in possesso della documentazione di cui è causa, ormai non più reperibile presso gli istituti bancari.
Non sussiste quindi alcun inadempimento del difensore al mandato difensivo atteso che non sussiste alcuna prova dell'esistenza della documentazione asseritamente dallo stesso non allegata e che in ogni caso il stesso ha predisposto un rendiconto ritenuto dal Tribunale del tutto generico. Pt_1
E' pacifico che il fu convocato dal difensore per la predisposizione del rendiconto e Pt_1 sussistono molteplici elementi , gravi precisi e concordanti, che in quella sede il professionista spiegò alla parte i motivi della redazione e della modalità di compilazione: infatti, per stessa ammissione del
, esso fu più volte modificato;
tale circostanza è significativa della discussione con il Pt_1 difensore della strategia difensiva in allora ritenuta più opportuna e tesa ad “occultare” l'effettiva capacità finanziaria del convenuto nei confronti dell'ex coniuge, essendo in corso una separazione giudiziale, come dallo stesso difensore sostenuto e non contraddetto dal . Pt_1
Pertanto la condotta omissiva di cui è causa è addebitale al personalmente che fornì al Pt_1 difensore un “rendiconto” del tutto incompleto e privo della necessaria documentazione;
rilevandosi altresì che le circostanze dallo stesso dedotte quale inadempimento del difensore risultano tuttora non provate.
Tali osservazioni sono dirimenti ed assorbenti degli altri motivi di appello.
La sentenza deve pertanto essere confermata.
a. sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico della parte appellante. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente: valore causa inferiore ad 5
260.000,00= nei valori medi:
1.Studio controversia: € 2.058,00=
2. Fase introduttiva : € 1.418,00=
3. fase istruttoria: € 3.045,00=
4. Fase decisionale: € 3.470,00= totale per compensi avvocato: € 9.991,00
Si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto
P. Q. M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese Parte_1 di lite del presente grado di giudizio sostenute da che liquida in € Controparte_1
9.991,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3) si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello è respinto;
4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consigli alli16.04.2025
Il Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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