TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/05/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 325/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in epigrafe
OGGETTO: pronuncia divorzile
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 14 maggio 2025.
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, in data 4 gennaio 2002, contraeva matrimonio con il resistente in Marocco.
Dalla loro unione nascevano Aya il 03.06.2003, il 14.07.2006 – CP_1 RSona_1
entrambi maggiorenni – e il 02.07.2010, minorenne RSona_2
Con sentenza n. 1477 del 21 ottobre 2022, il Tribunale di Busto Arsizio addebitava la separazione al sig. ; affidava i due figli all'epoca minorenni in via super esclusiva alla madre;
Controparte_1
Part assegnava l'abitazione in Cerro Maggiore alla sig.ra quale genitore collocatario della prole;
prevedeva a carico del padre un contributo al mantenimento dei tre figli non economicamente autosufficienti di euro 150,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, attribuendo alla madre l'assegno unico spettante per i figli minori;
prevedeva l'apertura di un procedimento di vigilanza a tutela dei due figli all'epoca minorenni.
Part Con ricorso depositato il 31.1.2025 la proponeva domanda divorzile, chiedendo l'affido superesclusivo di , il collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare e un Per_2
contributo per il mantenimento a carico del padre pari ad € 200 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le domande della ricorrente siano fondate.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
Deve essere disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre, considerato che nel provvedimento con il quale veniva disposta la chiusura della vigilanza a maggio 2024 (doc. 6 della ricorrente) veniva dato atto che il nucleo composto dalla madre e dai figli non aveva criticità e i riscontri dei Servizi
Sociali erano positivi. Invece il padre non aveva svolto alcun percorso finalizzato a riavvicinarsi ai figli e prodromico all'attivazione dello Spazio Neutro, come previsto nella sentenza di separazione, e si era reso irreperibile.
I Servizi Sociali, quindi, confermavano la ricostruzione della ricorrente, la quale allegava che il padre del minore era scomparso e non aveva più contatti con i figli dal 2022.
pagina 2 di 4 Considerato il disinteresse dimostrato dal padre ed attesa la necessità di consentire alla madre di provvedere tempestivamente alle esigenze del minore, deve essere disposto l'affido super esclusivo di alla madre e devono essere confermati il suo collocamento presso la stessa e l'assegnazione della Per_2
casa familiare.
Quanto alla frequentazione padre/figlio, tenuto conto dell'irreperibilità del resistente, non si può che confermare quanto previsto in separazione, cioè nel rispetto dei desideri espressi da , ove Per_2
rispondente al suo superiore interesse a una corretta ed equilibrata crescita psicofisica, intellettuale e morale, previi tutti i controlli e/o gli accertamenti del caso presso il SERT territorialmente competente,
i SS regolamenteranno in futuro, in spazio neutro e alla presenza di un educatore professionale, il diritto di visita del padre.
In relazione all'aspetto economico, deve essere accolta la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di € 200 ciascuno a titolo di concorso per il mantenimento del minore e di Per_1
RS mentre l'assegno per deve essere quantificato in € 150 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative a tutti e tre i figli. Inoltre la madre, quale affidataria, percepirà integralmente l'AUU. RS Detta quantificazione tiene conto del reddito della madre e di e del fatto che la madre è l'unica ad occuparsi del mantenimento diretto dei figli.
La ricorrente, infatti, risulta avere un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.200 al mese (si veda il doc. 5 e quanto dichiarato in udienza). Percepisce, inoltre, € 200 di AU.
pur essendo maggiorenne, allo stato è privo di redditi ed ha diritto ad essere mantenuto dal Per_1
padre, considerato che ha ancora solo 18 anni.
RS
invece, frequenta l'università. Al contempo, come dichiarato dalla madre in udienza, ha sempre fatto dei lavoretti. Al momento, guadagna € 1.000 al mese in forza di contratto di lavoro a termine, con
RS scadenza a giugno 2025. Considerati, però, la giovane età di ed il fatto che i genitori devono metterla in condizione di proseguire e completare il suo percorso di studi, senza che nel frattempo sia obbligata ad accettare un lavoro al fine di mantenersi, il contributo a carico del padre non può essere revocato, bensì quantificato in misura inferiore rispetto a quello dei fratelli.
Quanto al padre, irreperibile, si osserva che né nel presente giudizio né in quello di separazione emergevano elementi per ritenere compromessa la sua capacità lavorativa.
*
Le spese di lite della ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco fra e Parte_1
il 4.1.2002; Controparte_1
2) dispone l'affido super esclusivo di alla madre con collocamento presso quest'ultima e Per_2
assegnazione della casa familiare;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dal deposito del ricorso,
RS un assegno mensile di € 200,00 ciascuno per e e di € 150 per Per_2 RSona_1
annualmente rivalutabili ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
4) l'AU verrà percepito integralmente dalla madre;
5) regola gli incontri padre/figlia come in parte motiva;
6) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 3.500, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per compensi ed in € 98,00 per spese;
7) dispone che copia della presenta sentenza venga trasmessa ai Servizi Sociali di Cerro Maggiore, affinchè regolamentino la frequentazione padre/figlio ove il resistente dovesse essere reperibile e farne domanda.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Ardito Dr. Miro Santangelo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Miro Santangelo - Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 325/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARIA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale in epigrafe
OGGETTO: pronuncia divorzile
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, da intendersi qui ritrascritte, come da verbale d'udienza del 14 maggio 2025.
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, in data 4 gennaio 2002, contraeva matrimonio con il resistente in Marocco.
Dalla loro unione nascevano Aya il 03.06.2003, il 14.07.2006 – CP_1 RSona_1
entrambi maggiorenni – e il 02.07.2010, minorenne RSona_2
Con sentenza n. 1477 del 21 ottobre 2022, il Tribunale di Busto Arsizio addebitava la separazione al sig. ; affidava i due figli all'epoca minorenni in via super esclusiva alla madre;
Controparte_1
Part assegnava l'abitazione in Cerro Maggiore alla sig.ra quale genitore collocatario della prole;
prevedeva a carico del padre un contributo al mantenimento dei tre figli non economicamente autosufficienti di euro 150,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, attribuendo alla madre l'assegno unico spettante per i figli minori;
prevedeva l'apertura di un procedimento di vigilanza a tutela dei due figli all'epoca minorenni.
Part Con ricorso depositato il 31.1.2025 la proponeva domanda divorzile, chiedendo l'affido superesclusivo di , il collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare e un Per_2
contributo per il mantenimento a carico del padre pari ad € 200 per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
All'esito della prima udienza, la causa veniva rimessa in decisione.
Ritiene il Collegio che le domande della ricorrente siano fondate.
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (vd. copia dell'atto di matrimonio e sentenza di separazione).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
Deve essere disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre, considerato che nel provvedimento con il quale veniva disposta la chiusura della vigilanza a maggio 2024 (doc. 6 della ricorrente) veniva dato atto che il nucleo composto dalla madre e dai figli non aveva criticità e i riscontri dei Servizi
Sociali erano positivi. Invece il padre non aveva svolto alcun percorso finalizzato a riavvicinarsi ai figli e prodromico all'attivazione dello Spazio Neutro, come previsto nella sentenza di separazione, e si era reso irreperibile.
I Servizi Sociali, quindi, confermavano la ricostruzione della ricorrente, la quale allegava che il padre del minore era scomparso e non aveva più contatti con i figli dal 2022.
pagina 2 di 4 Considerato il disinteresse dimostrato dal padre ed attesa la necessità di consentire alla madre di provvedere tempestivamente alle esigenze del minore, deve essere disposto l'affido super esclusivo di alla madre e devono essere confermati il suo collocamento presso la stessa e l'assegnazione della Per_2
casa familiare.
Quanto alla frequentazione padre/figlio, tenuto conto dell'irreperibilità del resistente, non si può che confermare quanto previsto in separazione, cioè nel rispetto dei desideri espressi da , ove Per_2
rispondente al suo superiore interesse a una corretta ed equilibrata crescita psicofisica, intellettuale e morale, previi tutti i controlli e/o gli accertamenti del caso presso il SERT territorialmente competente,
i SS regolamenteranno in futuro, in spazio neutro e alla presenza di un educatore professionale, il diritto di visita del padre.
In relazione all'aspetto economico, deve essere accolta la domanda della ricorrente di riconoscimento di un assegno di € 200 ciascuno a titolo di concorso per il mantenimento del minore e di Per_1
RS mentre l'assegno per deve essere quantificato in € 150 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative a tutti e tre i figli. Inoltre la madre, quale affidataria, percepirà integralmente l'AUU. RS Detta quantificazione tiene conto del reddito della madre e di e del fatto che la madre è l'unica ad occuparsi del mantenimento diretto dei figli.
La ricorrente, infatti, risulta avere un reddito da lavoro dipendente di circa € 1.200 al mese (si veda il doc. 5 e quanto dichiarato in udienza). Percepisce, inoltre, € 200 di AU.
pur essendo maggiorenne, allo stato è privo di redditi ed ha diritto ad essere mantenuto dal Per_1
padre, considerato che ha ancora solo 18 anni.
RS
invece, frequenta l'università. Al contempo, come dichiarato dalla madre in udienza, ha sempre fatto dei lavoretti. Al momento, guadagna € 1.000 al mese in forza di contratto di lavoro a termine, con
RS scadenza a giugno 2025. Considerati, però, la giovane età di ed il fatto che i genitori devono metterla in condizione di proseguire e completare il suo percorso di studi, senza che nel frattempo sia obbligata ad accettare un lavoro al fine di mantenersi, il contributo a carico del padre non può essere revocato, bensì quantificato in misura inferiore rispetto a quello dei fratelli.
Quanto al padre, irreperibile, si osserva che né nel presente giudizio né in quello di separazione emergevano elementi per ritenere compromessa la sua capacità lavorativa.
*
Le spese di lite della ricorrente seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Marocco fra e Parte_1
il 4.1.2002; Controparte_1
2) dispone l'affido super esclusivo di alla madre con collocamento presso quest'ultima e Per_2
assegnazione della casa familiare;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, con decorrenza dal deposito del ricorso,
RS un assegno mensile di € 200,00 ciascuno per e e di € 150 per Per_2 RSona_1
annualmente rivalutabili ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il 50% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di Milano;
4) l'AU verrà percepito integralmente dalla madre;
5) regola gli incontri padre/figlia come in parte motiva;
6) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 3.500, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, per compensi ed in € 98,00 per spese;
7) dispone che copia della presenta sentenza venga trasmessa ai Servizi Sociali di Cerro Maggiore, affinchè regolamentino la frequentazione padre/figlio ove il resistente dovesse essere reperibile e farne domanda.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Ardito Dr. Miro Santangelo
pagina 4 di 4