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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/01/2024, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1612/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù giusta delega di funzioni presidenziali di cui alle Tabelle di organizzazione dell'intestato Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado ex artt. 15 d.lgs. 150/2011 e 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. r.g.
1612/2023, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
avv. FABIO SCALISE (CF ) C.F._1
RICORRENTE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE
RESISTENTE
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. FABIO SCALISE, all'udienza del 19/12/2023 ha concluso come da ricorso introduttivo, chiedendo, pertanto: «Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, in riforma dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di liquidazione emessa dal Tribunale di Prato in data 31.5.2023, depositata in data 1.6.2023, nel procedimento penale n. 2345/08 Rgnr - n. 1048/13 Rg Dib, notificata in data 26.6.2023, procedere alla liquidazione dei diritti e degli onorari nella misura indicata in premessa;
- Competenze ed onorari di causa rifusi, oltre accessori di legge, oltre spese anticipate».
Il procuratore del , con comparsa depositata il 18.7.23, ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/07/2023 l'avv. FABIO SCALISE ha proposto opposizione avverso il decreto dep. il 1.6.23 pronunciato da questo Tribunale, sezione penale, nel procedimento RGNR 2345/08 pagina 1 di 4 RG DIB. 1048/2013 con il quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione del compenso per l'attività professionale prestata in qualità di difensore di imputato irreperibile.
A fondamento dell'opposizione ha allegato e dedotto:
- di aver svolto, nel procedimento sopra indicato, definito con sentenza pronunciata il 4.5.16 le funzioni di difensore d'ufficio di , a seguito della rinuncia al mandato da parte Persona_1 del difensore di lui;
- che l'irreperibilità di fatto risultava dagli atti del fascicolo;
- di aver presentato istanza di liquidazione;
- che l'istanza era stata rigettata con “ordinanza” notificata il 26.6.23;
- che il provvedimento di rigetto era stato assunto sulla base di principio affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ma ormai superati, e sull'assunto della necessità di ricerche presso il DAP che, tuttavia, «[avrebbe posto] a carico del ricorrente un onere della prova insuperabile con la normale diligenza considerato che, astrattamente, potrebbero essere chieste innumerevoli ricerche, per esempio presso ambasciate o consolati, ospedali e istituti di cura o di altro genere, centri per l'impiego per verificare eventuali sedi di lavoro e via dicendo in una serie infinita»;
- che era stata prodotta documentazione sufficiente a dimostrare l'irreperibilità dell'imputato.
Si è costituito in giudizio il contestando la pretesa del ricorrente e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali, non risultando pervenuti, anche a seguito di sollecito, gli atti del procedimento penale. Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 19/12/2023, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
L'opposizione è infondata.
Ai sensi dell'art. 117 d.P.R. 115/2002 «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall' articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84».
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha avuto modo di affermare che l'irreperibilità è una situazione sostanziale e di fatto, indipendente dall'emissione del decreto ex artt. 159 e 160 c.p.p. (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 17021 del 20/07/2010).
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evince come questi, all'atto del deposito dell'istanza di liquidazione, si fosse limitato a produrre dichiarazione dell'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Prato che non risultava iscritto all'anagrafe e busta di posta prioritaria indirizzata Persona_1 all'assistito restituita il 30.5.2013, risultando questi sconosciuto in viale Montegrappa 236.
Il giudice del provvedimento opposto ha rigettato l'istanza formulata dall'avv. FABIO SCALISE sull'assunto che «dalla documentazione allegata all'istanza non si [potesse] ritenere l'imputato irreperibile di fatto. Nella prima fase del processo l'imputato aveva infatti nominato un difensore di
pagina 2 di 4 fiducia ed eletto un domicilio. Tale difensore ha poi rinunciato al mandato e rifiutato la domiciliazione.
Nessuno acquisizione di informazioni è stata tentata dall'istante presso il precedente difensore di fiducia.
Inoltre non risulta essere stata effettuato alcun accertamento presso la bancata dati dell'Amministrazione Penitenzia volta ad appurare l'eventuale stato detentivo».
Emerge dalle produzioni documentali del ricorrente che questi era stato nominato il 20.5.13, a seguito della rinuncia al mandato dell'avv. Sabrina Simone, difensore di fiducia.
Ritiene il Tribunale che il provvedimento gravato sia immune da censure.
L'unico articolato di opposizione (“Manifesta illogicità della motivazione, violazione delle norme di cui agli artt. 159 e 161 c.p.p. e artt. 116-117 Dpr n. 115/2002, omessa valutazione della documentazione prodotta”) non coglie nel segno.
Non risulta, anzitutto, che il giudice penale abbia seguito l'orientamento che limita all'ipotesi di irreperibilità formale la possibilità di liquidazione a spese dello Stato del compenso del difensore d'ufficio.
Né può fondatamente sostenersi che «la richiesta di ulteriori ricerche, porrebbe a carico del ricorrente un onere della prova insuperabile con la normale diligenza considerato che, astrattamente, potrebbero essere chieste innumerevoli ricerche, per esempio presso ambasciate o consolati, ospedali e istituti di cura o di altro genere, centri per l'impiego per verificare eventuali sedi di lavoro e via dicendo in una serie infinita»: il giudice di prime cure, invero, ha segnalato che non erano stati fatti accertamenti al
DAP, di facile esecuzione, e l'argomentazione (riconducibile alla “fallacia della brutta china”) è meramente suggestiva. D'altra parte, l'accertamento circa la detenzione negli istituti di pena non è certamente tra quelli che, nella prospettazione del ricorrente «non erano ritenuti necessari per la citazione del soggetto imputato in giudizio» tanto che «il procedimento penale proseguiva il suo corso con la semplice dichiarazione della sua assenza». Ciò tanto più perché, nel caso di specie, l'imputato aveva eletto un domicilio e nominato un difensore di fiducia.
L'odierno attore, d'altro canto, non si è fatto carico di offrire nel presente giudizio la prova di resistenza, con dimostrazione che, anche ove fossero stati svolti accertamenti al DAP indicati dal giudice del provvedimento opposto, sarebbe stata confermata l'irreperibilità dell'imputato.
L'opposizione deve pertanto rigettarsi, con statuizione sulle spese di lite, che seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM
147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa e della natura del procedimento, dei minimi per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando in unico grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione formulata dall'avv. FABIO SCALISE avverso il decreto di rigetto dell'istanza ex art. 117 TUSG, pronunciato dal Tribunale di Prato e depositato il 1° giugno 2023 nel procedimento RGNR 2345/2008 RG dib. 1048/2013;
- condanna FABIO SCALISE a rimborsare al le spese di lite, Controparte_1
pagina 3 di 4 che si liquidano in € 851,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 22 gennaio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù giusta delega di funzioni presidenziali di cui alle Tabelle di organizzazione dell'intestato Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado ex artt. 15 d.lgs. 150/2011 e 170 d.P.R. 115/2002 iscritta al n. r.g.
1612/2023, trattata nelle forme del rito semplificato di cognizione e promossa da:
avv. FABIO SCALISE (CF ) C.F._1
RICORRENTE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI FIRENZE
RESISTENTE
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'avv. FABIO SCALISE, all'udienza del 19/12/2023 ha concluso come da ricorso introduttivo, chiedendo, pertanto: «Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, in riforma dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di liquidazione emessa dal Tribunale di Prato in data 31.5.2023, depositata in data 1.6.2023, nel procedimento penale n. 2345/08 Rgnr - n. 1048/13 Rg Dib, notificata in data 26.6.2023, procedere alla liquidazione dei diritti e degli onorari nella misura indicata in premessa;
- Competenze ed onorari di causa rifusi, oltre accessori di legge, oltre spese anticipate».
Il procuratore del , con comparsa depositata il 18.7.23, ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04/07/2023 l'avv. FABIO SCALISE ha proposto opposizione avverso il decreto dep. il 1.6.23 pronunciato da questo Tribunale, sezione penale, nel procedimento RGNR 2345/08 pagina 1 di 4 RG DIB. 1048/2013 con il quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione del compenso per l'attività professionale prestata in qualità di difensore di imputato irreperibile.
A fondamento dell'opposizione ha allegato e dedotto:
- di aver svolto, nel procedimento sopra indicato, definito con sentenza pronunciata il 4.5.16 le funzioni di difensore d'ufficio di , a seguito della rinuncia al mandato da parte Persona_1 del difensore di lui;
- che l'irreperibilità di fatto risultava dagli atti del fascicolo;
- di aver presentato istanza di liquidazione;
- che l'istanza era stata rigettata con “ordinanza” notificata il 26.6.23;
- che il provvedimento di rigetto era stato assunto sulla base di principio affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ma ormai superati, e sull'assunto della necessità di ricerche presso il DAP che, tuttavia, «[avrebbe posto] a carico del ricorrente un onere della prova insuperabile con la normale diligenza considerato che, astrattamente, potrebbero essere chieste innumerevoli ricerche, per esempio presso ambasciate o consolati, ospedali e istituti di cura o di altro genere, centri per l'impiego per verificare eventuali sedi di lavoro e via dicendo in una serie infinita»;
- che era stata prodotta documentazione sufficiente a dimostrare l'irreperibilità dell'imputato.
Si è costituito in giudizio il contestando la pretesa del ricorrente e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita sulle produzioni documentali, non risultando pervenuti, anche a seguito di sollecito, gli atti del procedimento penale. Indi, precisate le conclusioni all'udienza del 19/12/2023, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
L'opposizione è infondata.
Ai sensi dell'art. 117 d.P.R. 115/2002 «l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall' articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84».
La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha avuto modo di affermare che l'irreperibilità è una situazione sostanziale e di fatto, indipendente dall'emissione del decreto ex artt. 159 e 160 c.p.p. (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 17021 del 20/07/2010).
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evince come questi, all'atto del deposito dell'istanza di liquidazione, si fosse limitato a produrre dichiarazione dell'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Prato che non risultava iscritto all'anagrafe e busta di posta prioritaria indirizzata Persona_1 all'assistito restituita il 30.5.2013, risultando questi sconosciuto in viale Montegrappa 236.
Il giudice del provvedimento opposto ha rigettato l'istanza formulata dall'avv. FABIO SCALISE sull'assunto che «dalla documentazione allegata all'istanza non si [potesse] ritenere l'imputato irreperibile di fatto. Nella prima fase del processo l'imputato aveva infatti nominato un difensore di
pagina 2 di 4 fiducia ed eletto un domicilio. Tale difensore ha poi rinunciato al mandato e rifiutato la domiciliazione.
Nessuno acquisizione di informazioni è stata tentata dall'istante presso il precedente difensore di fiducia.
Inoltre non risulta essere stata effettuato alcun accertamento presso la bancata dati dell'Amministrazione Penitenzia volta ad appurare l'eventuale stato detentivo».
Emerge dalle produzioni documentali del ricorrente che questi era stato nominato il 20.5.13, a seguito della rinuncia al mandato dell'avv. Sabrina Simone, difensore di fiducia.
Ritiene il Tribunale che il provvedimento gravato sia immune da censure.
L'unico articolato di opposizione (“Manifesta illogicità della motivazione, violazione delle norme di cui agli artt. 159 e 161 c.p.p. e artt. 116-117 Dpr n. 115/2002, omessa valutazione della documentazione prodotta”) non coglie nel segno.
Non risulta, anzitutto, che il giudice penale abbia seguito l'orientamento che limita all'ipotesi di irreperibilità formale la possibilità di liquidazione a spese dello Stato del compenso del difensore d'ufficio.
Né può fondatamente sostenersi che «la richiesta di ulteriori ricerche, porrebbe a carico del ricorrente un onere della prova insuperabile con la normale diligenza considerato che, astrattamente, potrebbero essere chieste innumerevoli ricerche, per esempio presso ambasciate o consolati, ospedali e istituti di cura o di altro genere, centri per l'impiego per verificare eventuali sedi di lavoro e via dicendo in una serie infinita»: il giudice di prime cure, invero, ha segnalato che non erano stati fatti accertamenti al
DAP, di facile esecuzione, e l'argomentazione (riconducibile alla “fallacia della brutta china”) è meramente suggestiva. D'altra parte, l'accertamento circa la detenzione negli istituti di pena non è certamente tra quelli che, nella prospettazione del ricorrente «non erano ritenuti necessari per la citazione del soggetto imputato in giudizio» tanto che «il procedimento penale proseguiva il suo corso con la semplice dichiarazione della sua assenza». Ciò tanto più perché, nel caso di specie, l'imputato aveva eletto un domicilio e nominato un difensore di fiducia.
L'odierno attore, d'altro canto, non si è fatto carico di offrire nel presente giudizio la prova di resistenza, con dimostrazione che, anche ove fossero stati svolti accertamenti al DAP indicati dal giudice del provvedimento opposto, sarebbe stata confermata l'irreperibilità dell'imputato.
L'opposizione deve pertanto rigettarsi, con statuizione sulle spese di lite, che seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM
147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa e della natura del procedimento, dei minimi per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando in unico grado, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione formulata dall'avv. FABIO SCALISE avverso il decreto di rigetto dell'istanza ex art. 117 TUSG, pronunciato dal Tribunale di Prato e depositato il 1° giugno 2023 nel procedimento RGNR 2345/2008 RG dib. 1048/2013;
- condanna FABIO SCALISE a rimborsare al le spese di lite, Controparte_1
pagina 3 di 4 che si liquidano in € 851,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 22 gennaio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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