Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 118 / 2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott.
Antonio Contini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno 2020 al numero 118, e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliate in Perugia, Via G.B. Pontani n. 3, presso C.F._2 gli avv.ti Sara Perari e Massimo Perari che le assistono e difendono, unitamente e disgiuntamente, come da procura in calce all'atto di citazione;
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
(P.I. , e per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in La Spezia
[...]
(SP), Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati come da procura allegata al ricorso per ingiunzione;
CONVENUTO OPPOSTO
e avente ad oggetto: contratti bancari;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con atto di citazione ritualmente notificato, – quale debitrice Parte_1 principale – e – quale coobbligata in solido – hanno convenuto in giudizio Parte_2
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Tribunale in data 23 ottobre 2019, per il cui tramite era stato loro ingiunto il pagamento di euro 27.092,78, oltre interessi e spese, in dipendenza del parziale inadempimento dell'obbligazione di pagamento afferente un contratto di mutuo chirografario contratto in data 27 maggio 2019 con Consum.it S.p.A., per il cui credito si è affermata cessionaria la società poi ricorrente.
Le opponenti hanno contestato, in via preliminare, la legittimazione attiva della controparte allegando l'estraneità della stessa al rapporto contrattuale originario oltre che l'inopponibilità delle cessioni intervenute per non essere state né comunicate né accettate dalla parte ceduta, ulteriormente argomentando in sede di prima udienza (con note scritte in sostituzione di udienza) il difetto di legittimazione attiva per mancata prova delle vicende circolatorie del credito.
Le parti opponenti, inoltre, hanno sostenuto la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza di idonea prova scritta ai sensi dell'art. 633 cod. proc. civ., ciò in quanto, in sede monitoria, la società avrebbe prodotto esclusivamente un estratto conto non analitico della posizione debitoria e il modulo contrattuale di adesione alla richiesta di prestito personale, senza fornire la serie di tutti gli estratti conto inerenti.
Nel merito, le opponenti hanno contestato la validità del contratto di finanziamento allegato sotto una pluralità di profili.
In primo luogo, hanno contestato l'assenza della sottoscrizione del contratto da parte di un rappresentante della società creditrice originaria oltre che l'illeggibilità delle clausole contrattuali per essere scritte in caratteri microscopici, derivando dalle predette circostanze la nullità del negozio.
In secondo luogo, le opponenti hanno allegato la nullità relativa del contratto con riferimento alle clausole nn. 16 e 17 delle Condizioni generali del contratto, ritenute clausole vessatorie ai sensi dell'art. 33, c. 2, lett. f) del Codice del Consumo in quanto prevederebbero oneri manifestamente eccessivi in capo al debitore in caso di inadempimento.
Infine, secondo la prospettazione offerta, l'art. 16 delle Condizioni generali di contratto sarebbe affetto da nullità virtuale in quanto prevederebbe un tasso di interesse moratorio – individuato nel 15,96% - asseritamente superiore al tasso soglia antiusura rilevante al tempo della stipula.
Pagina 2 di 6 Le parti opponenti hanno, quindi, concluso, in via principale, per la revoca del d.i. opposto;
in via riconvenzionale, per la declaratoria di nullità dell'intero contratto di finanziamento o, in subordine, per la declaratoria di nullità delle sole clausole contrattuali stipulate in violazione del Codice del Consumo e, in ulteriore subordine, per la declaratoria di nullità della clausola di previsione degli interessi moratori, ritenuti usurari.
2. – Con tempestiva comparsa, si è costituita in giudizio contestando Controparte_1 le avverse eccezioni.
L'opposta, innanzitutto, ha negato la propria legittimazione a contraddire rispetto alle contestazioni mosse con riferimento alla vicenda contrattuale precedente all'acquisizione del credito, adducendo la propria estraneità rispetto alle patologie del titolo originario.
In merito alle eccezioni sull'opponibilità della cessione al debitore ceduto – con particolare riferimento alla propria titolarità della situazione giuridica controversa, negata dalle opponenti – la parte ha ribadito la regolarità della successione nel diritto controverso, avvenuto nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 58 T.U.B., affermando la sufficienza, in punto di adempimento dell'onere probatorio, della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e allegando di aver comunicato l'avvenuta cessione del credito a mezzo raccomandata in data 14 aprile 2017.
In merito alle avverse eccezioni di nullità assoluta del contratto di finanziamento – fondate sulla carenza della forma scritta ad substantiam e sulla asserita illeggibilità delle
Condizioni generali di contratto –, la parte ha allegato la parziale esecuzione del contratto sia da parte della società erogatrice del finanziamento che ha conferito la somma, sia da parte delle odierne opponenti che hanno provveduto al pagamento di alcune delle rate dovute.
Relativamente alla doglianza sulla mancanza di prova idonea all'emissione del provvedimento monitorio, l'opposta ha, da una parte, richiamato gli atti già prodotti come sufficienti all'assolvimento dell'onere probatorio su di essa gravante e, dall'altra, ha depositato l'integrale movimentazione del rapporto.
In merito alle nullità parziali eccepite, parte opposta ha allegato la rispondenza alla normativa delle clausole contestate, evidenziando il rispetto del c.d. tasso soglia antiusura con riferimento al saggio dell'interesse moratorio ed escludendo che gli artt. 16 e 17 delle
Condizioni generali di contratto contengano statuizioni comportanti significativi squilibri tra i diritti e i doveri delle parti contraenti tali da farne derivare la vessatorietà delle stesse.
Pagina 3 di 6 La parte ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio opposto.
3. – All'esito della prima udienza nel rito per tempo applicabile è stata concessa la facoltà di esecuzione provvisoria, tentata la conciliazione giudiziale e, quindi, tentata infruttuosamente la mediazione della lite, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 co.
6 c.p.c.. Esclusivamente parte ha depositato la seconda memoria, e la causa è Controparte_1 stata all'esito chiamata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 19 dicembre 2024 alla quale i procuratori delle parti hanno discusso la stessa riportandosi agli scritti difensivi e, quindi, la causa è passata in decisione a norma dell'art. 2871 sexies c.p.c. ult. periodo nuova formulazione.
4. – L'eccezione formulata dall'opponente di difetto di legittimazione attiva, o meglio di difetto di titolarità attiva della situazione giuridica controversa è fondata e deve essere accolta, posto che all'esito dell'istruttoria documentale non è stata data prova liquida dell'effettiva ricomprensione del credito oggi vantato da nel novero di quelli Controparte_1 effettivamente ceduti a lei da ed a questa a sua volta ceduti da Controparte_3 [...]
.it. CP_4
Deve al riguardo osservarsi che in sede di udienza tenuta in forma scritta l'attore opponente ha precisato, come era sua facoltà, l'eccezione formulata (originariamente intesa a negare la legittimazione dell'opposta in ragione della mancata comunicazione della cessione al ceduto), contestando l'assenza del contratto di cessione.
Ebbene, in adesione ai più recenti orientamenti di legittimità sul punto, non può che ritenersi che la prova della cessione – per la quale chiaramente non rileva la sola pubblicità in Gazzetta Ufficiale, che, appunto, ha soli effetti pubblicitari e non costitutivi – debba essere fornita quantomeno con la produzione del contratto di cessione e dunque, nel caso di specie, che dovesse essere provata sia la cessione da a CP_5 CP_3 che la cessione da questa ad
[...] CP_1
In questo senso è stato affermato, infatti, che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di
Pagina 4 di 6 forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB. In tale ipotesi la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella G.U. tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la cessionaria dovrà fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato in G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della cessionaria e, in tal caso, la legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (Cass. civ., Sez. I, 29 febbraio
2024, n. 5478, richiamando a sua volta Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
Né può richiamarsi quella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277) che consente di ritenere dimostrata la cessione in presenza di un avviso in Gazzetta Ufficiale che enunci con sufficiente determinatezza i criteri di individuazione dei crediti ceduti, così da consentirne l'identificazione con adeguato grado di certezza, posto che nel caso di specie l'avviso (prodotto al n. 1 della produzione per il monitorio e concernente solo la cessione in favore di è generico, in particolare CP_1 quanto ai criteri da iii a vi, e quindi non valendo i riferimenti di cui ai criteri ii e vii (nei quali sono richiamati, al primo, numerosi altri contratti di cessione verso terzi, per i quali appunto si dichiarava ulteriore cessionario e per al secondo si riferisce elenco di CP_1 crediti) a identificare i crediti in difetto di produzione dei ridetti contratti.
Ne deriva, in definitiva, che in via del tutto assorbente rispetto alle altre questioni dedotte sussiste il difetto di prova della titolarità attiva della posizione creditoria affermata da e, pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato. Controparte_1
5. – La sopravvenienza di più determinanti orientamenti di legittimità consente la compensazione delle spese di lite nella misura della metà. Queste sono liquidate tenendo conto del valore della causa e delle fasi di studio, introduttiva e decisionale (minimi:
2.906 euro).
P. Q. M.
Pagina 5 di 6 Il Tribunale ordinario di Perugia, respinta ogni altra domanda o eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo 23 ottobre 2019,
n. 1853;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore solidale di Controparte_1
e che liquida in misura di euro 1.500 oltre spese generali Parte_1 Parte_2
(15%) iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Perugia il 13 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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