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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 09/01/2026, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 353/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2767/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437606 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437606 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437606 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437606 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437606 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437606 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste sulle spese
Resistente: richiede la compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 3 gennaio 2025 e ritualmente depositato, il ricorrente
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401437606, emesso da Roma Capitale in data 28 ottobre 2024 e notificato l'8 novembre 2024, con cui è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 2.813,00, di cui euro 1.898,88 per TARI e TEFA relative alle annualità dal
2018 al 2023, euro 906,60 per sanzioni ed euro 7,83 per spese di notifica.
Il ricorrente ha rappresentato di essere proprietario dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, censito al N.C.E.U. al Dati catastali_1 (A/2) e 38 (C/6), e di avere concesso l'immobile in comodato d'uso gratuito alla Sig.ra Nominativo_1, nata a [...] nascita_1, con contratto stipulato il 1° marzo 2012 e registrato il 12 marzo 2012.
Ha dedotto che la comodataria ha occupato stabilmente l'immobile e ha provveduto al pagamento della
TARI e del TEFA in forza del contratto TARI n. 0002533105, sostenendo che l'avviso impugnato ha determinato una duplicazione del tributo.
Ha chiesto l'annullamento integrale dell'atto, la sospensione dell'efficacia esecutiva e la condanna di Roma
Capitale per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con liquidazione delle spese in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, che ha rappresentato di avere proceduto al riesame della posizione tributaria e di avere adottato il provvedimento n. U250200127618 del 17 febbraio 2025, con cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401437606.
Roma Capitale ha chiesto, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/1992, la dichiarazione di cessata materia del contendere, evidenziando che l'annullamento è intervenuto in sede amministrativa, con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti è risultato che Roma Capitale ha integralmente annullato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401437606 con provvedimento n. U250200127618 del 17 febbraio 2025, eliminando ogni effetto giuridico e patrimoniale della pretesa tributaria fatta valere nei confronti del ricorrente.
È conseguentemente venuto meno l'interesse delle parti a una decisione sul merito della controversia, sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Devono, tuttavia, essere rigettate le ulteriori domande del ricorrente, in particolare quella di condanna per lite temeraria, non essendo emersi elementi idonei a configurare una condotta dell'Amministrazione connotata da mala fede o colpa grave.
Quanto alle spese di lite, il Giudice ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'Amministrazione resistente in virtù della soccombenza virtuale, atteso che l'annullamento dell'atto è intervenuto successivamente alla notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma,
15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE EN
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2767/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437606 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437606 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437606 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437606 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437606 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401437606 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 02/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste sulle spese
Resistente: richiede la compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 3 gennaio 2025 e ritualmente depositato, il ricorrente
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401437606, emesso da Roma Capitale in data 28 ottobre 2024 e notificato l'8 novembre 2024, con cui è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 2.813,00, di cui euro 1.898,88 per TARI e TEFA relative alle annualità dal
2018 al 2023, euro 906,60 per sanzioni ed euro 7,83 per spese di notifica.
Il ricorrente ha rappresentato di essere proprietario dell'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, censito al N.C.E.U. al Dati catastali_1 (A/2) e 38 (C/6), e di avere concesso l'immobile in comodato d'uso gratuito alla Sig.ra Nominativo_1, nata a [...] nascita_1, con contratto stipulato il 1° marzo 2012 e registrato il 12 marzo 2012.
Ha dedotto che la comodataria ha occupato stabilmente l'immobile e ha provveduto al pagamento della
TARI e del TEFA in forza del contratto TARI n. 0002533105, sostenendo che l'avviso impugnato ha determinato una duplicazione del tributo.
Ha chiesto l'annullamento integrale dell'atto, la sospensione dell'efficacia esecutiva e la condanna di Roma
Capitale per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., con liquidazione delle spese in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, che ha rappresentato di avere proceduto al riesame della posizione tributaria e di avere adottato il provvedimento n. U250200127618 del 17 febbraio 2025, con cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401437606.
Roma Capitale ha chiesto, ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/1992, la dichiarazione di cessata materia del contendere, evidenziando che l'annullamento è intervenuto in sede amministrativa, con compensazione delle spese di lite.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti è risultato che Roma Capitale ha integralmente annullato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401437606 con provvedimento n. U250200127618 del 17 febbraio 2025, eliminando ogni effetto giuridico e patrimoniale della pretesa tributaria fatta valere nei confronti del ricorrente.
È conseguentemente venuto meno l'interesse delle parti a una decisione sul merito della controversia, sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Devono, tuttavia, essere rigettate le ulteriori domande del ricorrente, in particolare quella di condanna per lite temeraria, non essendo emersi elementi idonei a configurare una condotta dell'Amministrazione connotata da mala fede o colpa grave.
Quanto alle spese di lite, il Giudice ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'Amministrazione resistente in virtù della soccombenza virtuale, atteso che l'annullamento dell'atto è intervenuto successivamente alla notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma,
15 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE EN