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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/04/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4197/2024 R.G. promossa da
e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, n. il 23/02/1944 a NAPOLI (NA), rappresentato e difesa dall'avv.
[...]
PONTICELLI TOMMASO come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall' avv. BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti
è stata disposta per l'udienza del 10.04.2025 la trattazione scritta e che l' ha CP_1
depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 02.04.2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 100% senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonchè uno status di persona in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l.104/92), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (indennità di accompagnamento). Nelle more del giudizio interveniva il decesso della parte ricorrente e si costituivano gli eredi in data
27.9.2024.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 04.03.2024 e l'opposizione depositata in data 02.04.2024 .
2 4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Il Tribunale ha disposto la convocazione a chiarimenti del CTU nominato nella precedente fase, invitando il CTU a prendere posizione sulle osservazioni critiche formulata anche in questa sede.
3 Il CTU ha confermato le sue conclusioni (cfr. integrazione della consulenza in atti), spiegando, con adeguatezza e specificità, le ragioni per le quali non era possibile affermare la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della de cuius.
Nella fattispecie in esame il CTU, ha specificato i motivi per cui non è possibile riconoscere la prestazione invocata, precisando: “La SI.ra presenta Persona_1 un quadro clinico complesso, caratterizzato da patologie gravi quali un carcinoma della giunzione esofago-gastrica con metastasi polmonari, esiti di tiroidectomia totale, vasculopatia con posizionamento di stent e una lesione della cuffia dei rotatori. Queste condizioni sono state attentamente valutate sia attraverso l'analisi della documentazione medica fornita, sia mediante l'esame obiettivo durante le operazioni peritali.”
Il CTU, stante l'incongruenza emersa tra la documentazione sanitaria in atti e quanto rilevato in sede di esame obiettivo, richiedeva ulteriori accertamenti e, all'esito, nella integrazione alla CTU depositata in data 10.11.2024 evidenziava
“per dirimere il dubbio dovuto all'incongruenza tra il quadro clinico descritto in atti e quanto osservato alla visita, e consapevole di eventuali attacchi che sarebbero potuti provenire dall'avvocato di parte ricorrente, si richiedeva un certificato oncologico con indice di che confermava quanto osservato dal CTU. La visita oncologica del Per_2
07.11.23 aveva attribuito un punteggio di 60% sulla scala di , indicante un Per_2 soggetto che necessita di "qualche aiuto ma indipendente nei bisogni personali".
Nella ulteriore integrazione depositata in data 03.03.2025, con riferimento a tale documentazione acquisita in corso di giudizio, è stato precisato: “Questo dato non può essere ignorato né sottovalutato tenuto conto del fatto che la scala di Karnofsky è uno strumento riconosciuto a livello internazionale per valutare lo stato funzionale dei pazienti oncologici e tale valutazione non lasciava dubbi in quanto l'oncologo che seguiva la pz e la conosceva anche meglio del sottoscritto esprimeva tale parere che coincideva con quanto osservato dal CTU. Si fa presente che tale accertamento era stata richiesto dal sottoscritto durante l'accesso peritale (06.11.23) ed era stato stilato il giorno dopo
(07.11.23). Dunque era contemporaneo all'accesso peritale e rispecchiava appieno la incongruenza osservata dal CTU. In aggiunta, nel corso dell'esame peritale, nonostante
4 le patologie presenti, la SI.ra aveva dimostrato capacità di deambulazione Per_1 sufficiente e un grado di autonomia personale che non soddisfaceva i criteri per la concessione della indennità di accompagnamento previsti dalla legge.” confermando quanto già relazionato in fase di ATP.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito durante l'esame obiettivo effettuato durante la fase di ATP.
Del resto, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Nulla a provvedere sulla sussistenza del requisito sanitario in relazione alla condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 ex L.104/1992, sulla base delle
5 risultanze della CTU espletata in fase di ATP, stante il decesso della ricorrente nelle more del giudizio di opposizione, trattandosi di prestazione strettamente collegata allo status personale.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
6. Parte ricorrente, soccombente, può essere esonerata dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto l'autodichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. con sottoscrizione personale della parte (cfr. Cass.
n. 5363/12). Le spese di CTU del processo ex art. 445 bis c.p.c., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili;
- pone definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, CP_1 liquidato in atti.
Si comunichi.
Aversa, 11.04.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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