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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 452/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3126/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Costruzioni Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Ufficio Tributi 87032 Amantea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Costruzioni Ricorrente_1 srl., corrente in Amantea (CS) rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti , dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Paola (CS), presso il cui Studio, sito in Amantea alla Indirizzo_1, è anche elettivamente domiciliato, ha proposto ricorso avverso l'Avviso di accertamento esecutivo n.5/2023 del 10.10.2023 emesso dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio tributi del Comune di
Amantea, e notificato l'8.1.2024 in relazione al mancato versamento del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) relativa all'anno 2018 aree fabbricabili, site nelle località "Indirizzo_2" e "Indirizzo_3" portnate la somma di di euro 111,00, di cui euro 76,00 a titolo di imposta non pagata,euro 22,80 per sanzioni, euro 4,60 per interessi ed euro 7,83 per spese di notifica.
Ha convenuto in giudizio il Comune di Amantea.
Ha posto a motivi, L'inesistenza della notifica effettuata tramite operatore postale privato privo di licenza speciale;
La carenza di motivazione dell'atto per mancata indicazione dei criteri di stima del valore venale
(art. 7 L. 212/2000); La violazione dell'art. 5 D.Lgs. 504/1992 per erronea determinazione della base imponibile, contestando la vocazione edificatoria dei suoli e producendo apposita Consulenza Tecnica di
Parte a sostegno della natura inedificabile o di minor valore delle aree;
La decadenza dei vincoli urbanistici e il conseguente declassamento delle aree in "zone bianche" (agricole) ai sensi dell'art. 65 L.R. Calabria n.
19/2002, stante la mancata approvazione del PSA nel periodo d'imposta 2018.
Il Comune di Amantea non si è costituito in giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto in appresso .
La questione dirimente , ad avviso di questa Corte , è l'accertamento in ordine alla valutazione dei terreni
(Violazione Art. 5 D.Lgs. 504/92) .
Va osservato che il Regolamento Comunale TASI (art. 4) rinvia per la base imponibile alla disciplina IMU.
Il Regolamento IMU (art. 7, n. 3) e l'art. 5 del D.Lgs. 504/1992 impongono che il valore delle aree fabbricabili sia determinato avendo riguardo alla zona territoriale, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso e agli oneri di adattamento.
Non può che darsi atto che l'Avviso di accertamento impugnato è relativo ad omesso parziale pagamento dell'imposta in questione che nel caso di specie è di €. 76,00 e che il ricorso , da quanto è dato evincersi dalle richieste conclusive formulate , attiene all'annullamento dell'Avviso relativamente alla somma richiesta
, quale differenza del valore delle aree ed il suo conseguenziale importo a titolo di Tasi .
Va rilevato che l'Avviso di Accertamento ha specificatamente indicato la base imponibile dei terreni in questione sulla cui relativa imposta il ricorrente ha già effettuato il versamento di €. 2.270,00 , derivante dal versamento in acconto e dell'altro a saldo , residuando la differenza di €. 76,000.
In conseguenza di tanto , ogni contestazione , cosi come formulata dal ricorrente , appare contraddittoria e comunque priva di fondamento risultando , invero, non contestato il valore degli immobili , atteso il versamento della imposta nei termini suddetti.
Ogni altra questione è da ritenersi ultronea oltre che assorbita.
Nulla per le spese .
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorso . Nulla per le spese .
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CALICIURI TOMMASO, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3126/2024 depositato il 28/03/2024
proposto da
Costruzioni Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Amantea - Ufficio Tributi 87032 Amantea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società Costruzioni Ricorrente_1 srl., corrente in Amantea (CS) rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti , dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Paola (CS), presso il cui Studio, sito in Amantea alla Indirizzo_1, è anche elettivamente domiciliato, ha proposto ricorso avverso l'Avviso di accertamento esecutivo n.5/2023 del 10.10.2023 emesso dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio tributi del Comune di
Amantea, e notificato l'8.1.2024 in relazione al mancato versamento del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) relativa all'anno 2018 aree fabbricabili, site nelle località "Indirizzo_2" e "Indirizzo_3" portnate la somma di di euro 111,00, di cui euro 76,00 a titolo di imposta non pagata,euro 22,80 per sanzioni, euro 4,60 per interessi ed euro 7,83 per spese di notifica.
Ha convenuto in giudizio il Comune di Amantea.
Ha posto a motivi, L'inesistenza della notifica effettuata tramite operatore postale privato privo di licenza speciale;
La carenza di motivazione dell'atto per mancata indicazione dei criteri di stima del valore venale
(art. 7 L. 212/2000); La violazione dell'art. 5 D.Lgs. 504/1992 per erronea determinazione della base imponibile, contestando la vocazione edificatoria dei suoli e producendo apposita Consulenza Tecnica di
Parte a sostegno della natura inedificabile o di minor valore delle aree;
La decadenza dei vincoli urbanistici e il conseguente declassamento delle aree in "zone bianche" (agricole) ai sensi dell'art. 65 L.R. Calabria n.
19/2002, stante la mancata approvazione del PSA nel periodo d'imposta 2018.
Il Comune di Amantea non si è costituito in giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto in appresso .
La questione dirimente , ad avviso di questa Corte , è l'accertamento in ordine alla valutazione dei terreni
(Violazione Art. 5 D.Lgs. 504/92) .
Va osservato che il Regolamento Comunale TASI (art. 4) rinvia per la base imponibile alla disciplina IMU.
Il Regolamento IMU (art. 7, n. 3) e l'art. 5 del D.Lgs. 504/1992 impongono che il valore delle aree fabbricabili sia determinato avendo riguardo alla zona territoriale, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso e agli oneri di adattamento.
Non può che darsi atto che l'Avviso di accertamento impugnato è relativo ad omesso parziale pagamento dell'imposta in questione che nel caso di specie è di €. 76,00 e che il ricorso , da quanto è dato evincersi dalle richieste conclusive formulate , attiene all'annullamento dell'Avviso relativamente alla somma richiesta
, quale differenza del valore delle aree ed il suo conseguenziale importo a titolo di Tasi .
Va rilevato che l'Avviso di Accertamento ha specificatamente indicato la base imponibile dei terreni in questione sulla cui relativa imposta il ricorrente ha già effettuato il versamento di €. 2.270,00 , derivante dal versamento in acconto e dell'altro a saldo , residuando la differenza di €. 76,000.
In conseguenza di tanto , ogni contestazione , cosi come formulata dal ricorrente , appare contraddittoria e comunque priva di fondamento risultando , invero, non contestato il valore degli immobili , atteso il versamento della imposta nei termini suddetti.
Ogni altra questione è da ritenersi ultronea oltre che assorbita.
Nulla per le spese .
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorso . Nulla per le spese .