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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11639 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel. /est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella civile iscritta al n. 25636 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione in data 01.07.2025, avente ad oggetto: azione di simulazione degli accordi di separazione
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Migliaccio Dario presso il quale Parte_1 è elettivamente domiciliata in Pozzuoli, alla Via Portanova n. 6,
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Fierro, con studio in Napoli alla Controparte_1 Piazza G. Bovio n. 22, giusta procura in atti
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giustina Raffaella Menna, Controparte_2 con studio in Napoli, alla Arangio Ruiz n. 83.
CONVENUTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
al fine di sentire accertare e dichiarare la simulazione della separazione personale intervenuta tra CP_2 le parti convenute in data 11.11.2013 ed omologata in data 02.12.2013, con correlata declaratoria di nullità. L'attrice, premesso che, in forza del divorzio intervenuto con il nel 2009, diveniva beneficiaria CP_1 dell'assegno divorzile di €2.076,00, poi ridotto ad €800,00 con decreto del Tribunale di Napoli del 14.02.2017, e che il risultava inadempiente al versamento dello stesso dall'aprile 2010 al gennaio CP_1 2020, riferiva che i convenuti, contratto matrimonio in data 19.05.2010, costituivano un fondo patrimoniale nel Marzo 2012 e nel Dicembre 2013 si separavano consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Napoli, stabilendo a carico del un assegno di mantenimento di CP_1
€1.500,00 in favore della (di cui €1.000,00 per la figlia minore ed €500,00 per la moglie). CP_2 Ciò posto, la chiarito di vantare un credito nei confronti del di €139.744,54 in forza Pt_1 CP_1 dell'ordinanza di assegnazione del 30.11.2020 resa dal Tribunale di Napoli, rilevava la natura simulatoria del suddetto accordo di separazione, unicamente volto ad incidere negativamente sulla garanzia patrimoniale del , così arrecando pregiudizio al fisco ed ai creditori dello stesso. CP_1 A sostegno della natura simulatoria della separazione personale intervenuta tra i coniugi – , CP_1 CP_2 l'attrice fondava:
- L'acquisto da parte del di immobili poi intestati alla;
CP_1 Controparte_2
- L'acquisto, con atto per notaio P. Guida del 4/4/2005, da parte dei sigg. e Controparte_3 [...]
pensionati e genitori della sig.ra , di un appartamento sito in Napoli CP_4 Controparte_2 alla via EN IT n. 4 con relativo deposito, e successivo trasferimento – previo corrispettivo - dello stesso, con atto per notaio del 10/5/2006, alla sig.ra Per_1 CP_2 ;
[...]
- L'acquisto, con atto per notaio del 21/12/2007 da parte della sig.ra del locale Per_2 CP_2 terraneo ad uso deposito sito alla via Pozzuoli n. 48 in Napoli dalla società OLIMPIC SPORT CONSULTING S.p.A., di cui il sig. era socio;
CP_1
- L'acquisto, con atto per notaio del 19/10/2009, da parte della sig.ra Per_3 CP_2 dell'appartamento sito alla via Colle n. 5 in Roccaraso (AQ);
- L'acquisto, da parte della sig.ra , successivamente alla celebrazione del matrimonio con il CP_2
, dell'appartamento sito in Napoli alla via Manzoni n. 150 ed annesso giardino, per il CP_1 prezzo dichiarato di € 1.150.000,00, con commissione di intermediazione immobiliare di € 39.600,00 versata dal sig. ; CP_1
1 2
- La costituzione, da parte dei convenuti, con atto per notaio del 29/3/2012, di un fondo Per_4 patrimoniale nel quale confluirono i predetti immobili;
- La residenza – asseritamente solo fittizia – del alla via IT n. 4 presso l'immobile di CP_1 proprietà della sua seconda moglie ed ove conviverebbe con la suocera;
- La circostanza che, come si evincerebbe dalla visura storica della tale Controparte_5 ultima società farebbe capo alla il cui socio di maggioranza Parte_2 sarebbe la sig.ra , che acquisiva l'80% delle quote societarie in concomitanza Controparte_2 della separazione senza che questa operazione fosse stata oggetto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi;
- L'intervenuto pignoramento sulla pensione mensile di € 4.817,53 del sig. da parte della CP_1
, in via prioritaria perché asseritamente beneficiaria di informazioni privilegiate sui tempi CP_2 di erogazione della pensione in parola dal marito convivente;
- La mancata contestazione, da parte del , dei soli atti di pignoramento pervenuti dalla CP_1
, a differenza di quelli proposti dalla sistematicamente opposti;
CP_2 Pt_1
- L'introduzione, da parte del , e per ben due volte, di giudizi volti a chiedere ed ottenere la CP_1 modifica dell'assegno divorzile riconosciuto alla e non altresì della riduzione dell'assegno Pt_1 di mantenimento riconosciuto alla , nonostante il diverso ammontare (più cospicuo il CP_2 secondo del primo). Dunque, parte attrice concludeva chiedendo: “- accertare e dichiarare la natura simulatoria della separazione personale tra i coniugi e , avvenuta in data 11.11.2013 ed Controparte_1 Controparte_2 omologata in data 02.12.2013 e per l'effetto dichiararne la nullità per simulazione, con ogni conseguenza di legge;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario”. Si costituiva in giudizio, in data 10.01.2022, , il quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_1 l'inammissibilità della domanda di simulazione stante l'antitesi tra questa e l'accordo di separazione omologato, e la carenza di legittimazione attiva della non ravvisandosi alcun pregiudizio ai danni Pt_1 della stessa. Nel merito, contestava i fatti costitutivi posti da parte attrice a fondamento della domanda, evidenziando altresì la carenza dell'impianto probatorio. In particolare, parte convenuta evidenziava che:
- Gli acquisti immobiliari compiuti a partire dal 2005 non possono celare alcun intento fraudolento posta l'assenza di debiti in capo al;
CP_1
- La residenza alla Via IT n. 4 è effettiva, avendo trascorso solo il periodo degli arresti domiciliari presso l'abitazione sita alla Via Manzoni n. 150 stante la condizione di invalidità al 100% della suocera;
- Il trasferimento delle quote societarie a favore della riguarderebbe la quota del figlio CP_2 ; Persona_5
- Al momento della separazione il lavorava presso la ETS di Trento e percepiva uno CP_1 stipendio mensile di €5.000,00, sulla base del quale veniva concordato l'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore e della moglie. Deduceva, infine, che, da un lato, la percepirebbe una pensione di €2.000,00 mensili, a fronte dello Pt_1 stato di disoccupata della , e, dall'altro, che l'ammontare dell'assegno disposto a favore della CP_2
– pari ad € 800,00 – è superiore a quello disposto a favore della – di € 500,00; da qui Pt_1 CP_2 l'instaurazione dei giudizi di modifica delle condizioni di divorzio e non anche di separazione. Dunque, il concludeva chiedendo: “1. in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della CP_1 domanda;
2. dichiarare il difetto di legittimazione attiva della 3. rigettare, comunque, la Pt_1 domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
4. condannare parte attrice al pagamento di spese e competenze legali”.
Costituitasi in giudizio in data 26.01.2022, eccepiva, in via preliminare, la violazione del Controparte_2 dovere ex art. 89 comma 1 c.p.c., chiedendo la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive. Ancora, eccepiva l'inammissibilità della domanda ritenendo non impugnabile per simulazione l'accordo sotteso alla separazione. Nel merito deduceva l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'avversa domanda, di cui chiedeva, pertanto, il rigetto. Il tutto con vittoria di spese di lite in attribuzione all'avvocato antistatario.
Espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testimoni ammessi e dell'interrogatorio formale deferito, il GI, con ordinanza del 01.07.2025, riservava la causa al Collegio con concessione dei termini di legge.
Ciò posto, in via preliminare, con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata da entrambi i convenuti, questa deve ritenersi infondata.
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Invero si osserva che l'attrice in ordine all'azione di simulazione proposta, è da considerarsi legittimata. Infatti, i legittimati ad agire con l'azione di simulazione sono i terzi che siano attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione (artt. 1415, co. II, e 1416, co. II, c.c.). La Cassazione ha ripetutamente affermato che, con riguardo all'azione di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante, a norma dell'art. 1416, comma 2, c.c., il pregiudizio del creditore stesso, è ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento (Cass. Civ. 18/02/1991, n. 1690). Ciò seguendo la prospettazione di parte attrice, attenendo al merito la questione relativa alla diversa titolarità attiva. Dunque, seguendo la prospettazione di parte attrice la quale ha dedotto di essere creditrice del in CP_1 forza dell'ordinanza di assegnazione del 30.11.2020 resa dal Tribunale di Napoli, avendo la stessa documentalmente provato la suddetta qualità allegando la suddetta ordinanza (cfr. doc. n. 5 produzione di parte attrice), deve ritenersi che la sia nei termini di cui sopra legittimata ad agire. Pt_1 Con riferimento poi all'ulteriore eccezione di inammissibilità della domanda di simulazione, proposta da ambedue i convenuti, il Collegio ne rileva la fondatezza nei termini di seguito esposti. Il Collegio rileva che la presente domanda è inammissibile nei termini in cui è diretta a far accertare la simulazione di una statuizione attinente al contenuto essenziale dell'accordo di separazione. Invero, come ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'accordo di separazione può contenere due tipologie di pattuizioni: quelle attinenti al contenuto tipico ed essenziale dell'accordo, che hanno causa concreta nella separazione, essendo volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo successivo alla separazione (come, ad esempio, il contributo al mantenimento del figlio minore), e quelle attinenti al contenuto eventuale che nella separazione hanno mera occasione, finalizzate semplicemente a regolare, nel quadro dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate;
ciò in quanto ricollegate "in via soltanto estrinseca con il patto principale", e relative a "negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti "in occasione" della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale, al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del lutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili" (cfr., tra le varie, Cass. civ. n. 21839/2019 nonché, da ultimo, Cass. Civ. n. 24687/2022). Le pattuizioni del secondo tipo non sono modificabili dal giudice ai sensi degli attuali artt. 473-bis.29 ss. c.p.c., ma sono soggette alla disciplina ordinaria dei contratti di cui agli artt. 1372 ss. c.c. (cfr. Cass. civ. ord. n. 200034/24; Cass. civ. n. 16909/2015) ed in particolare "sono impugnabili per simulazione" ex art. 1414 c.c. (Cass. civ. n. 21839/2019). Al contrario, le pattuizioni attinenti al contenuto essenziale dell'accordo di separazione sono esclusivamente modificabili dal giudice ai sensi degli attuali artt. 473-bis.29 ss. c.p.c. in caso di sopravvenienza di un quid novi, modificativo della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati e, pertanto, non possono essere impugnate per simulazione, perché la stessa iniziativa processuale diretta ad ottenere l'omologazione dell'accordo originario o l'avallo giudiziale della modifica concordata di quest'ultimo -suscettibile di dare efficacia giuridica al patto stipulato fra le parti- è incompatibile con la volontà simulatoria diretta a privarlo di tale efficacia, o ad imprimergli un'efficacia diversa da quella apparente. L'iniziativa processuale diretta ad acquisire l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso "volere" l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione (cfr. Cass. civ. n. 19319/2014). In sintesi, mentre il contenuto essenziale dell'accordo di separazione può unicamente essere revocato e modificato ex art. 473-bis.29 c.p.c. ed è destinato ad essere superato dalla pronuncia di divorzio, ma non può essere oggetto di azione di simulazione, la componente eventuale dell'accordo di separazione – e principalmente il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare - contenuta nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, e seguendo la disciplina propria dei negozi giuridici, non è né revocabile né modificabile ma può essere aggredita dai terzi creditori del simulato alienante con l'azione di simulazione (cfr., Cass. Civ. n. 24687/2022 nonché, da ultimo, Cass. Civ., n. 20034/2024). Nel caso di specie, quindi, l'accertamento della simulazione di una pattuizione, quale quella diretta a far cessare l'obbligo del di corrispondere alla moglie l'assegno attraverso il quale contribuisce al CP_1 mantenimento della figlia minore, in quanto attinente al contenuto essenziale dell'accordo di separazione, è inammissibile, perché non più compatibile con la pregressa iniziativa processuale delle parti diretta all'emissione del decreto 11439/2013, che ha recepito l'accordo omologandolo.
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La domanda è, al contrario, ammissibile con riferimento al contenuto eventuale dell'accordo di separazione e specificamente relativo all'assegno di mantenimento – pari ad € 500,00 – che il è CP_1 tenuto a versare in favore della moglie . Controparte_2
Tuttavia, pur ammissibile, la domanda de qua deve ritenersi priva di qualsivoglia fondamento probatorio, non trovando riscontro i requisiti all'uopo delineati ai sensi del disposto degli artt. 2729, comma 2, c.c. e 1417 c.c.; ed è, dunque, da rigettarsi nel merito. In particolare, in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia stata proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (cfr. Cass. nn. 17858/2003, 15399/2002, 3102/2002, 11372/2005, 903/2005, 4865/2001, 12803/2000). In diversi termini, poiché in tema di accertamento della simulazione, in assenza di controdichiarazione, la prova è indiziaria e presuntiva, trovano applicazione i principi da tempo affermati in materia di presunzioni (semplici), e cioè che: rientra nei compiti del giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit. I requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi, di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale;
il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito;
quindi, in ordine a tale mezzo probatorio, il controllo della Cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28224 del 26/11/2008). Ebbene, nel caso di specie, l'istante affida il proprio impianto probatorio esclusivamente alle presunzioni ed alla prova testimoniale, rivelatasi non dirimente. Più precisamente, parte attrice richiama, a sostengo dell'intento fraudolento e delle finalità simulatorie dei convenuti, fatti antecedenti all'accordo di separazione e, comunque, relativi ad aspetti che non trovano disciplina nell'accordo stesso. Specificamente, la individua, come presunzioni a sostegno dell'ipotesi dell'esistenza di un atto Pt_1 simulato, una serie di indizi desunti dalle seguenti circostanze:
- L'acquisto da parte del di immobili poi intestati alla;
CP_1 Controparte_2
- L'acquisto, con atto per notaio P. Guida del 4/4/2005, da parte dei sigg. e Controparte_3 [...]
pensionati e genitori della sig.ra , di un appartamento sito in Napoli CP_4 Controparte_2 alla via EN IT n. 4 con relativo deposito, e successivo trasferimento – previo corrispettivo - dello stesso, con atto per notaio del 10/5/2006, alla sig.ra Per_1 CP_2 ;
[...]
- L'acquisto, con atto per notaio del 21/12/2007 da parte della sig.ra del locale Per_2 CP_2 terraneo ad uso deposito sito alla via Pozzuoli n. 48 in Napoli dalla società OLIMPIC SPORT CONSULTING S.p.A., di cui il sig. era socio;
CP_1
- L'acquisto, con atto per notaio del 19/10/2009, da parte della sig.ra Per_3 CP_2 dell'appartamento sito alla via Colle n. 5 in Roccaraso (AQ);
- L'acquisto, da parte della sig.ra , successivamente alla celebrazione del matrimonio con il CP_2
, dell'appartamento sito in Napoli alla via Manzoni n. 150 ed annesso giardino, per il CP_1 prezzo dichiarato di € 1.150.000,00, con commissione di intermediazione immobiliare di € 39.600,00 versata dal sig. ; CP_1
- La costituzione, da parte dei convenuti, con atto per notaio del 29/3/2012, di un fondo Per_4 patrimoniale nel quale confluirono i predetti immobili;
- La residenza – asseritamente solo fittizia – del alla via IT n. 4 presso l'immobile di CP_1 proprietà della sua seconda moglie ed ove conviverebbe con la suocera;
- La circostanza che, come si evincerebbe dalla visura storica della tale Controparte_5 ultima società farebbe capo alla il cui socio di maggioranza Parte_2 sarebbe la sig.ra , che acquisiva l'80% delle quote societarie in concomitanza Controparte_2 della separazione senza che questa operazione fosse stata oggetto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi;
- L'intervenuto pignoramento sulla pensione mensile di € 4.817,53 del sig. da parte della CP_1
, in via prioritaria perché asseritamente beneficiaria di informazioni privilegiate sui tempi CP_2 di erogazione della pensione in parola dal marito convivente;
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- La mancata contestazione, da parte del , dei soli atti di pignoramento pervenuti dalla CP_1
, a differenza di quelli proposti dalla sistematicamente opposti;
CP_2 Pt_1
- L'introduzione, da parte del , e per ben due volte, di giudizi volti a chiedere ed ottenere la CP_1 modifica dell'assegno divorzile riconosciuto alla e non altresì della riduzione dell'assegno Pt_1 di mantenimento riconosciuto alla , nonostante il diverso ammontare (più cospicuo il CP_2 secondo del primo).
Ritiene parte attrice che gli odierni convenuti, quindi, abbiano simulato la separazione in vista della situazione debitoria del , così incidendo negativamente sulla garanzia patrimoniale dello CP_1 stesso e determinando un soddisfacimento succedaneo delle pretese creditorie della Pt_1
Ebbene, gli indizi all'uopo evidenziati non sono, soli, sufficienti a fondare – in via logica – la simulazione dell'atto impugnato;
ciò per mancanza di univocità e concludenza. Essi, infatti, sono rivelatori della volontà di intestare immobili alla moglie o di costituire un fondo patrimoniale e, in quanto tali, tutti compatibili con un atto realmente voluto, ovvero tutelare gli interessi della prole. Gli altri indizi, tutti finalizzati a provare la convivenza di fatto tra i coniugi – , non si CP_1 CP_2 rivelano sufficienti a fondare l'intento simulatorio delle parti. In particolare, all'uopo l'attrice evidenziava che il trascorse il periodo dei domiciliari presso la CP_1 casa coniugale e che, di fatto, il continui a convivere con la . CP_1 CP_2 Tale circostanza è solo in parte emersa dall'istruttoria. Invero, il teste , sentito all'udienza del 16.04.2024, dichiarava: “è vero che mio padre Testimone_1 dopo la separazione del 2013 dalla ha continuato a convivere con la stessa nella casa di Controparte_2 via Manzoni 150, e non si è mai interrotta la convivenza tra loro. Sono andato qualche volta a pranzo da loro nell'arco di tempo che va dal 2013 ad oggi”. Riferiva, tuttavia, altresì, che “io vivo e lavoro a Trento e quindi non sono andato spesso nel corso degli anni. Ricordo in particolare nella primavera del
2013 e nelle primavere successive degli anni successivi sono venuto a Napoli;
sono andato nel settembre
2014 quando è nato mio figlio nel febraio 2014. Andavo quasi sempre in primavera poiché a Natale di solito resto a Trento con mio figlio (essendo io separato); vengo a Napoli spesso, anche 4-5 volte all'anno ed è capitato che sia andato da mio padre di solito una volta all'anno in primavera o a settembre. Preciso che nel 2023 sono venuto più di 5 volte a Napoli ma poiché nel 2023 c'è stato un peggioramento dei rapporti con mio padre, non l'ho visto e non sono andato a casa sua”.
Del pari, , ascoltato alla medesima udienza, dichiarava: “preciso che l'ultima volta che Persona_5 sono stato a casa di mio padre a via Manzoni 150 è stato nel 2014. Anche nel 2013 ci sono andato perché portai mio figlio, e se non sbaglio era l'ultimo piano. Dopo non ci sono più andato perché il lavoro mi ha portato altrove. Lavoro a Capri. Praticamente non ho più rapporti con mio padre neppure telefonici dal 2019. Non so se lui viva ancora a via Manzoni;
non so nulla sulla sign.ra . Nel periodo Controparte_2 di Natale del 2018 ricordo che gli portati dei panettoni (che io produco a Capri) e ci demmo appuntamento a via EN IT a Fuorigrotta. Lui scese e io gli diedi i dolci e lo salutai ma non salii a casa. Non sono mai andato a casa sua a Fuorigrotta;
a via Manzoni sono salito due volte, una volta nel 2013 (ed avevo mio figlio piccolo ed il passeggino non entrava in ascensore) e la seconda volta nel 2014, gli portai dei documenti e salii a via Manzoni. In queste due occasioni del 2013 e del 2014 c'erano sempre e , mia sorella;
non ho mai pranzato con loro, anzi, preciso che nel CP_2 Per_6 2013, quando portai mio figlio piccolo, mi trattenni a pranzo, mentre nel 2014 salii per pochi minuti”.
All'udienza del 17.10.2024 si procedeva all'escussione del testimone il quale Testimone_2 dichiarava: “ricordo degli arresti domiciliari del nell'estate del 2019, e se no sbaglio li fece a via CP_1 Manzoni. Non so se dormissero in camere separate. Anzi, preciso che, terminati gli arresti domiciliari, quando dopo ho frequentato la casa di via Manzoni dove mi recavo abbastanza spesso per motivi legati alla liquidazione, vedevo che lui dormiva in una stanzetta. Poiché ci occorreva una linea internet, spesso lo prendevo a via IT con la macchina dove non c'era internet ed eravamo obbligati ad andare a via Manzoni dove mi riceveva in una piccola stanza dove c'era un letto ed una scrivania. Lui mi diceva che dormiva in quella stanza. Preciso che stava un po' a casa di via Manzoni e un po' a casa dei suoceri a via IT. Mi diceva che spesso si fermava a via Manzoni perché era l'occasione per stare con la figlia e mi diceva che dormiva nella cameretta dove c'era un bagno in camera”.
In data 06.03.2025 si procedeva all'interrogatorio formale del , il quale nell'occasione Controparte_1 riferiva: “dal 2013 – data della separazione - fino al 2019 non ho convissuto con la;
convivo con
CP_2 la sign.ra dal 15.7.2019 quando fui sottoposto agli arresti domiciliari a via Manzoni 150; a via
CP_2 EN IT, casa della madre della – non potevo scontare i domiciliari in quanto la stessa
CP_2 era invalida ed aveva necessità di assistenza h 24. Anche mia figlia ha sempre vissuto con me e Per_6 la ed ancora adesso vivo a via Manzoni. Preciso che dal 2013 al 2015 ho vissuto a via Orazio 75.
CP_2 Dal 2015 al 2019 ho poi trasferito il mio domicilio in via EN IT presso mia suocera
[...]
. Oggi vivo a via Manzoni”. CP_4
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In data 29.05.2025 si procedeva all'interrogatorio formale della che dichiarava: “il Controparte_2
, dopo la separazione da me nel 2013 ha vissuto prima in via Orazio che era la prima casa CP_1 familiare e poi si è trasferito in via EN IT fino al 2019. Non ha mai vissuto a via Manzoni”; riferiva, altresì, che “da circa dicembre 2019, dopo gli arresti domiciliari a via Manzoni, i nostri rapporti si sono distesi e siamo tornati insieme e ci frequentiamo di nuovo con saltuaria convivenza;
anzi lui va e viene da casa perché la figlia è molto legata al padre”.
Ebbene, come anticipato, dalle dichiarazioni testimoniali e dagli interrogatori delle parti è emerso che il e la hanno vissuto nell'immobile di Via Manzoni durante il periodo dei domiciliari e dal CP_1 CP_2 2019, allorchè i rapporti si sarebbero distesi al punto da riprendere la frequentazione. Tuttavia, non vi sono elementi per sostenere che, in fase di separazione e nelle fasi immediatamente successive i coniugi abbiano convissuto in quanto tali ovvero abbiano condiviso la casa solo saltuariamente ed in specifiche occasioni. Dalle testimonianze, infatti, non vi è modo di evincere l'elemento della stabile convivenza. I figli del , entrambi escussi, hanno di fatto evidenziato di aver incontrato il in compagnia CP_1 CP_1 della e della loro figlia, in circostanze saltuarie;
ciò sia perché vivono e lavorano entrambi fuori CP_2 Napoli sia per l'affievolirsi del rapporto – anche solo telefonico – con il padre. Al contrario, i testimoni concordano sulla circostanza che il , nelle fasi immediatamente CP_1 successive alla separazione, ha vissuto in un immobile sito alla Via Orazio. Ciò posto, occorre comunque evidenziare che, l'elemento della convivenza, solo, non è sufficiente a svelare intenti simulatori delle parti. Tale circostanza, cioè, non assume – in assenza di ulteriori indizi che contribuiscano, in termini di gravità, precisione e concordanza, a delineare un quadro probatorio sostenuto - alcun rilievo al fine di dimostrare, neppure in via presuntiva, la simulazione: l'eventuale ripristino della convivenza e la eventuale riconciliazione tra i coniugi non proverebbe comunque la simulazione della separazione avvenuta anni prima (nel 2013). Invero, ancorchè si volesse considerare provata la ripresa della convivenza, questa comunque dovrebbe essere intesa in termini di riconciliazione succedanea alla separazione personale;
riconciliazione che, in ogni caso, dal quadro probatorio, deve farsi coincidere con le fasi che hanno seguito gli arresti domiciliari del (dunque dal 2019 in poi) e che, perciò, non può essere considerata – finanche in termini CP_1 presuntivi – prova di un intento simulatorio che avrebbe determinato le parti – anni prima – ad accordarsi per la separazione. In conclusione, dal complesso degli scarni elementi forniti dalla parte gravata dal relativo onere della prova, non può ritenersi dimostrato l'accordo simulatorio tra i contraenti volto a porre in essere alcun negozio in assenza dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. Ciò anche tenendo conto della circostanza, di non secondario rilievo, per cui la destinataria di Pt_1 un'ordinanza di assegnazione, può vedere le sue pretese soddisfatte, ancorchè in una fase successiva. Va pertanto respinta l'azione di simulazione assoluta nei confronti della separazione consensuale e specificamente della parte relativa al versamento dell'assegno di mantenimento, di € 500,00, a favore della . Controparte_2
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo solo per , in applicazione dei valori medi previsti dal DM 55/2014, come Controparte_2 modificato dal D.M. n. 147 del 2022, per le controversie di valore indeterminato, e con riferimento alle fasi espletate, con riduzione prevista dalla legge stante la non particolare complessità delle questioni trattate. L'avv. M. Pia Fierro ha chiesto compensazione delle spese in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e del deposito degli atti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda come in parte motiva;
- rigetta, nel resto, la domanda proposta da parte attrice;
- compensa le spese di lite per;
Controparte_1
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di;
spese che si Controparte_2 liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
-
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.10.2025
IL PRESIDENTE
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Dott.ssa Immacolata Cozzolino Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel. /est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella civile iscritta al n. 25636 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione in data 01.07.2025, avente ad oggetto: azione di simulazione degli accordi di separazione
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Migliaccio Dario presso il quale Parte_1 è elettivamente domiciliata in Pozzuoli, alla Via Portanova n. 6,
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Fierro, con studio in Napoli alla Controparte_1 Piazza G. Bovio n. 22, giusta procura in atti
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giustina Raffaella Menna, Controparte_2 con studio in Napoli, alla Arangio Ruiz n. 83.
CONVENUTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
al fine di sentire accertare e dichiarare la simulazione della separazione personale intervenuta tra CP_2 le parti convenute in data 11.11.2013 ed omologata in data 02.12.2013, con correlata declaratoria di nullità. L'attrice, premesso che, in forza del divorzio intervenuto con il nel 2009, diveniva beneficiaria CP_1 dell'assegno divorzile di €2.076,00, poi ridotto ad €800,00 con decreto del Tribunale di Napoli del 14.02.2017, e che il risultava inadempiente al versamento dello stesso dall'aprile 2010 al gennaio CP_1 2020, riferiva che i convenuti, contratto matrimonio in data 19.05.2010, costituivano un fondo patrimoniale nel Marzo 2012 e nel Dicembre 2013 si separavano consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Napoli, stabilendo a carico del un assegno di mantenimento di CP_1
€1.500,00 in favore della (di cui €1.000,00 per la figlia minore ed €500,00 per la moglie). CP_2 Ciò posto, la chiarito di vantare un credito nei confronti del di €139.744,54 in forza Pt_1 CP_1 dell'ordinanza di assegnazione del 30.11.2020 resa dal Tribunale di Napoli, rilevava la natura simulatoria del suddetto accordo di separazione, unicamente volto ad incidere negativamente sulla garanzia patrimoniale del , così arrecando pregiudizio al fisco ed ai creditori dello stesso. CP_1 A sostegno della natura simulatoria della separazione personale intervenuta tra i coniugi – , CP_1 CP_2 l'attrice fondava:
- L'acquisto da parte del di immobili poi intestati alla;
CP_1 Controparte_2
- L'acquisto, con atto per notaio P. Guida del 4/4/2005, da parte dei sigg. e Controparte_3 [...]
pensionati e genitori della sig.ra , di un appartamento sito in Napoli CP_4 Controparte_2 alla via EN IT n. 4 con relativo deposito, e successivo trasferimento – previo corrispettivo - dello stesso, con atto per notaio del 10/5/2006, alla sig.ra Per_1 CP_2 ;
[...]
- L'acquisto, con atto per notaio del 21/12/2007 da parte della sig.ra del locale Per_2 CP_2 terraneo ad uso deposito sito alla via Pozzuoli n. 48 in Napoli dalla società OLIMPIC SPORT CONSULTING S.p.A., di cui il sig. era socio;
CP_1
- L'acquisto, con atto per notaio del 19/10/2009, da parte della sig.ra Per_3 CP_2 dell'appartamento sito alla via Colle n. 5 in Roccaraso (AQ);
- L'acquisto, da parte della sig.ra , successivamente alla celebrazione del matrimonio con il CP_2
, dell'appartamento sito in Napoli alla via Manzoni n. 150 ed annesso giardino, per il CP_1 prezzo dichiarato di € 1.150.000,00, con commissione di intermediazione immobiliare di € 39.600,00 versata dal sig. ; CP_1
1 2
- La costituzione, da parte dei convenuti, con atto per notaio del 29/3/2012, di un fondo Per_4 patrimoniale nel quale confluirono i predetti immobili;
- La residenza – asseritamente solo fittizia – del alla via IT n. 4 presso l'immobile di CP_1 proprietà della sua seconda moglie ed ove conviverebbe con la suocera;
- La circostanza che, come si evincerebbe dalla visura storica della tale Controparte_5 ultima società farebbe capo alla il cui socio di maggioranza Parte_2 sarebbe la sig.ra , che acquisiva l'80% delle quote societarie in concomitanza Controparte_2 della separazione senza che questa operazione fosse stata oggetto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi;
- L'intervenuto pignoramento sulla pensione mensile di € 4.817,53 del sig. da parte della CP_1
, in via prioritaria perché asseritamente beneficiaria di informazioni privilegiate sui tempi CP_2 di erogazione della pensione in parola dal marito convivente;
- La mancata contestazione, da parte del , dei soli atti di pignoramento pervenuti dalla CP_1
, a differenza di quelli proposti dalla sistematicamente opposti;
CP_2 Pt_1
- L'introduzione, da parte del , e per ben due volte, di giudizi volti a chiedere ed ottenere la CP_1 modifica dell'assegno divorzile riconosciuto alla e non altresì della riduzione dell'assegno Pt_1 di mantenimento riconosciuto alla , nonostante il diverso ammontare (più cospicuo il CP_2 secondo del primo). Dunque, parte attrice concludeva chiedendo: “- accertare e dichiarare la natura simulatoria della separazione personale tra i coniugi e , avvenuta in data 11.11.2013 ed Controparte_1 Controparte_2 omologata in data 02.12.2013 e per l'effetto dichiararne la nullità per simulazione, con ogni conseguenza di legge;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario”. Si costituiva in giudizio, in data 10.01.2022, , il quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_1 l'inammissibilità della domanda di simulazione stante l'antitesi tra questa e l'accordo di separazione omologato, e la carenza di legittimazione attiva della non ravvisandosi alcun pregiudizio ai danni Pt_1 della stessa. Nel merito, contestava i fatti costitutivi posti da parte attrice a fondamento della domanda, evidenziando altresì la carenza dell'impianto probatorio. In particolare, parte convenuta evidenziava che:
- Gli acquisti immobiliari compiuti a partire dal 2005 non possono celare alcun intento fraudolento posta l'assenza di debiti in capo al;
CP_1
- La residenza alla Via IT n. 4 è effettiva, avendo trascorso solo il periodo degli arresti domiciliari presso l'abitazione sita alla Via Manzoni n. 150 stante la condizione di invalidità al 100% della suocera;
- Il trasferimento delle quote societarie a favore della riguarderebbe la quota del figlio CP_2 ; Persona_5
- Al momento della separazione il lavorava presso la ETS di Trento e percepiva uno CP_1 stipendio mensile di €5.000,00, sulla base del quale veniva concordato l'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore e della moglie. Deduceva, infine, che, da un lato, la percepirebbe una pensione di €2.000,00 mensili, a fronte dello Pt_1 stato di disoccupata della , e, dall'altro, che l'ammontare dell'assegno disposto a favore della CP_2
– pari ad € 800,00 – è superiore a quello disposto a favore della – di € 500,00; da qui Pt_1 CP_2 l'instaurazione dei giudizi di modifica delle condizioni di divorzio e non anche di separazione. Dunque, il concludeva chiedendo: “1. in via preliminare dichiarare l'inammissibilità della CP_1 domanda;
2. dichiarare il difetto di legittimazione attiva della 3. rigettare, comunque, la Pt_1 domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
4. condannare parte attrice al pagamento di spese e competenze legali”.
Costituitasi in giudizio in data 26.01.2022, eccepiva, in via preliminare, la violazione del Controparte_2 dovere ex art. 89 comma 1 c.p.c., chiedendo la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive. Ancora, eccepiva l'inammissibilità della domanda ritenendo non impugnabile per simulazione l'accordo sotteso alla separazione. Nel merito deduceva l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'avversa domanda, di cui chiedeva, pertanto, il rigetto. Il tutto con vittoria di spese di lite in attribuzione all'avvocato antistatario.
Espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testimoni ammessi e dell'interrogatorio formale deferito, il GI, con ordinanza del 01.07.2025, riservava la causa al Collegio con concessione dei termini di legge.
Ciò posto, in via preliminare, con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata da entrambi i convenuti, questa deve ritenersi infondata.
2 3
Invero si osserva che l'attrice in ordine all'azione di simulazione proposta, è da considerarsi legittimata. Infatti, i legittimati ad agire con l'azione di simulazione sono i terzi che siano attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla simulazione (artt. 1415, co. II, e 1416, co. II, c.c.). La Cassazione ha ripetutamente affermato che, con riguardo all'azione di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante, a norma dell'art. 1416, comma 2, c.c., il pregiudizio del creditore stesso, è ravvisabile in presenza di una diminuzione quantitativa o variazione qualitativa del patrimonio del debitore, che renda più incerto, difficile, o comunque oneroso il soddisfacimento (Cass. Civ. 18/02/1991, n. 1690). Ciò seguendo la prospettazione di parte attrice, attenendo al merito la questione relativa alla diversa titolarità attiva. Dunque, seguendo la prospettazione di parte attrice la quale ha dedotto di essere creditrice del in CP_1 forza dell'ordinanza di assegnazione del 30.11.2020 resa dal Tribunale di Napoli, avendo la stessa documentalmente provato la suddetta qualità allegando la suddetta ordinanza (cfr. doc. n. 5 produzione di parte attrice), deve ritenersi che la sia nei termini di cui sopra legittimata ad agire. Pt_1 Con riferimento poi all'ulteriore eccezione di inammissibilità della domanda di simulazione, proposta da ambedue i convenuti, il Collegio ne rileva la fondatezza nei termini di seguito esposti. Il Collegio rileva che la presente domanda è inammissibile nei termini in cui è diretta a far accertare la simulazione di una statuizione attinente al contenuto essenziale dell'accordo di separazione. Invero, come ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'accordo di separazione può contenere due tipologie di pattuizioni: quelle attinenti al contenuto tipico ed essenziale dell'accordo, che hanno causa concreta nella separazione, essendo volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo successivo alla separazione (come, ad esempio, il contributo al mantenimento del figlio minore), e quelle attinenti al contenuto eventuale che nella separazione hanno mera occasione, finalizzate semplicemente a regolare, nel quadro dell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate;
ciò in quanto ricollegate "in via soltanto estrinseca con il patto principale", e relative a "negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente assunti "in occasione" della separazione medesima, senza dipendere dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma costituendo espressione di libera autonomia contrattuale, al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i pregressi rapporti, e che sono del lutto leciti, secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e purché non ledano diritti inderogabili" (cfr., tra le varie, Cass. civ. n. 21839/2019 nonché, da ultimo, Cass. Civ. n. 24687/2022). Le pattuizioni del secondo tipo non sono modificabili dal giudice ai sensi degli attuali artt. 473-bis.29 ss. c.p.c., ma sono soggette alla disciplina ordinaria dei contratti di cui agli artt. 1372 ss. c.c. (cfr. Cass. civ. ord. n. 200034/24; Cass. civ. n. 16909/2015) ed in particolare "sono impugnabili per simulazione" ex art. 1414 c.c. (Cass. civ. n. 21839/2019). Al contrario, le pattuizioni attinenti al contenuto essenziale dell'accordo di separazione sono esclusivamente modificabili dal giudice ai sensi degli attuali artt. 473-bis.29 ss. c.p.c. in caso di sopravvenienza di un quid novi, modificativo della situazione in relazione alla quale gli accordi erano stati stipulati e, pertanto, non possono essere impugnate per simulazione, perché la stessa iniziativa processuale diretta ad ottenere l'omologazione dell'accordo originario o l'avallo giudiziale della modifica concordata di quest'ultimo -suscettibile di dare efficacia giuridica al patto stipulato fra le parti- è incompatibile con la volontà simulatoria diretta a privarlo di tale efficacia, o ad imprimergli un'efficacia diversa da quella apparente. L'iniziativa processuale diretta ad acquisire l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso "volere" l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione (cfr. Cass. civ. n. 19319/2014). In sintesi, mentre il contenuto essenziale dell'accordo di separazione può unicamente essere revocato e modificato ex art. 473-bis.29 c.p.c. ed è destinato ad essere superato dalla pronuncia di divorzio, ma non può essere oggetto di azione di simulazione, la componente eventuale dell'accordo di separazione – e principalmente il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare - contenuta nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, e seguendo la disciplina propria dei negozi giuridici, non è né revocabile né modificabile ma può essere aggredita dai terzi creditori del simulato alienante con l'azione di simulazione (cfr., Cass. Civ. n. 24687/2022 nonché, da ultimo, Cass. Civ., n. 20034/2024). Nel caso di specie, quindi, l'accertamento della simulazione di una pattuizione, quale quella diretta a far cessare l'obbligo del di corrispondere alla moglie l'assegno attraverso il quale contribuisce al CP_1 mantenimento della figlia minore, in quanto attinente al contenuto essenziale dell'accordo di separazione, è inammissibile, perché non più compatibile con la pregressa iniziativa processuale delle parti diretta all'emissione del decreto 11439/2013, che ha recepito l'accordo omologandolo.
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La domanda è, al contrario, ammissibile con riferimento al contenuto eventuale dell'accordo di separazione e specificamente relativo all'assegno di mantenimento – pari ad € 500,00 – che il è CP_1 tenuto a versare in favore della moglie . Controparte_2
Tuttavia, pur ammissibile, la domanda de qua deve ritenersi priva di qualsivoglia fondamento probatorio, non trovando riscontro i requisiti all'uopo delineati ai sensi del disposto degli artt. 2729, comma 2, c.c. e 1417 c.c.; ed è, dunque, da rigettarsi nel merito. In particolare, in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia stata proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (cfr. Cass. nn. 17858/2003, 15399/2002, 3102/2002, 11372/2005, 903/2005, 4865/2001, 12803/2000). In diversi termini, poiché in tema di accertamento della simulazione, in assenza di controdichiarazione, la prova è indiziaria e presuntiva, trovano applicazione i principi da tempo affermati in materia di presunzioni (semplici), e cioè che: rientra nei compiti del giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit. I requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi, di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale;
il giudizio di idoneità dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito;
quindi, in ordine a tale mezzo probatorio, il controllo della Cassazione non può riguardare il convincimento del giudice sulla rilevanza probatoria degli elementi indiziari o presuntivi, che costituisce un giudizio di fatto, ma solo la congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28224 del 26/11/2008). Ebbene, nel caso di specie, l'istante affida il proprio impianto probatorio esclusivamente alle presunzioni ed alla prova testimoniale, rivelatasi non dirimente. Più precisamente, parte attrice richiama, a sostengo dell'intento fraudolento e delle finalità simulatorie dei convenuti, fatti antecedenti all'accordo di separazione e, comunque, relativi ad aspetti che non trovano disciplina nell'accordo stesso. Specificamente, la individua, come presunzioni a sostegno dell'ipotesi dell'esistenza di un atto Pt_1 simulato, una serie di indizi desunti dalle seguenti circostanze:
- L'acquisto da parte del di immobili poi intestati alla;
CP_1 Controparte_2
- L'acquisto, con atto per notaio P. Guida del 4/4/2005, da parte dei sigg. e Controparte_3 [...]
pensionati e genitori della sig.ra , di un appartamento sito in Napoli CP_4 Controparte_2 alla via EN IT n. 4 con relativo deposito, e successivo trasferimento – previo corrispettivo - dello stesso, con atto per notaio del 10/5/2006, alla sig.ra Per_1 CP_2 ;
[...]
- L'acquisto, con atto per notaio del 21/12/2007 da parte della sig.ra del locale Per_2 CP_2 terraneo ad uso deposito sito alla via Pozzuoli n. 48 in Napoli dalla società OLIMPIC SPORT CONSULTING S.p.A., di cui il sig. era socio;
CP_1
- L'acquisto, con atto per notaio del 19/10/2009, da parte della sig.ra Per_3 CP_2 dell'appartamento sito alla via Colle n. 5 in Roccaraso (AQ);
- L'acquisto, da parte della sig.ra , successivamente alla celebrazione del matrimonio con il CP_2
, dell'appartamento sito in Napoli alla via Manzoni n. 150 ed annesso giardino, per il CP_1 prezzo dichiarato di € 1.150.000,00, con commissione di intermediazione immobiliare di € 39.600,00 versata dal sig. ; CP_1
- La costituzione, da parte dei convenuti, con atto per notaio del 29/3/2012, di un fondo Per_4 patrimoniale nel quale confluirono i predetti immobili;
- La residenza – asseritamente solo fittizia – del alla via IT n. 4 presso l'immobile di CP_1 proprietà della sua seconda moglie ed ove conviverebbe con la suocera;
- La circostanza che, come si evincerebbe dalla visura storica della tale Controparte_5 ultima società farebbe capo alla il cui socio di maggioranza Parte_2 sarebbe la sig.ra , che acquisiva l'80% delle quote societarie in concomitanza Controparte_2 della separazione senza che questa operazione fosse stata oggetto della regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi;
- L'intervenuto pignoramento sulla pensione mensile di € 4.817,53 del sig. da parte della CP_1
, in via prioritaria perché asseritamente beneficiaria di informazioni privilegiate sui tempi CP_2 di erogazione della pensione in parola dal marito convivente;
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- La mancata contestazione, da parte del , dei soli atti di pignoramento pervenuti dalla CP_1
, a differenza di quelli proposti dalla sistematicamente opposti;
CP_2 Pt_1
- L'introduzione, da parte del , e per ben due volte, di giudizi volti a chiedere ed ottenere la CP_1 modifica dell'assegno divorzile riconosciuto alla e non altresì della riduzione dell'assegno Pt_1 di mantenimento riconosciuto alla , nonostante il diverso ammontare (più cospicuo il CP_2 secondo del primo).
Ritiene parte attrice che gli odierni convenuti, quindi, abbiano simulato la separazione in vista della situazione debitoria del , così incidendo negativamente sulla garanzia patrimoniale dello CP_1 stesso e determinando un soddisfacimento succedaneo delle pretese creditorie della Pt_1
Ebbene, gli indizi all'uopo evidenziati non sono, soli, sufficienti a fondare – in via logica – la simulazione dell'atto impugnato;
ciò per mancanza di univocità e concludenza. Essi, infatti, sono rivelatori della volontà di intestare immobili alla moglie o di costituire un fondo patrimoniale e, in quanto tali, tutti compatibili con un atto realmente voluto, ovvero tutelare gli interessi della prole. Gli altri indizi, tutti finalizzati a provare la convivenza di fatto tra i coniugi – , non si CP_1 CP_2 rivelano sufficienti a fondare l'intento simulatorio delle parti. In particolare, all'uopo l'attrice evidenziava che il trascorse il periodo dei domiciliari presso la CP_1 casa coniugale e che, di fatto, il continui a convivere con la . CP_1 CP_2 Tale circostanza è solo in parte emersa dall'istruttoria. Invero, il teste , sentito all'udienza del 16.04.2024, dichiarava: “è vero che mio padre Testimone_1 dopo la separazione del 2013 dalla ha continuato a convivere con la stessa nella casa di Controparte_2 via Manzoni 150, e non si è mai interrotta la convivenza tra loro. Sono andato qualche volta a pranzo da loro nell'arco di tempo che va dal 2013 ad oggi”. Riferiva, tuttavia, altresì, che “io vivo e lavoro a Trento e quindi non sono andato spesso nel corso degli anni. Ricordo in particolare nella primavera del
2013 e nelle primavere successive degli anni successivi sono venuto a Napoli;
sono andato nel settembre
2014 quando è nato mio figlio nel febraio 2014. Andavo quasi sempre in primavera poiché a Natale di solito resto a Trento con mio figlio (essendo io separato); vengo a Napoli spesso, anche 4-5 volte all'anno ed è capitato che sia andato da mio padre di solito una volta all'anno in primavera o a settembre. Preciso che nel 2023 sono venuto più di 5 volte a Napoli ma poiché nel 2023 c'è stato un peggioramento dei rapporti con mio padre, non l'ho visto e non sono andato a casa sua”.
Del pari, , ascoltato alla medesima udienza, dichiarava: “preciso che l'ultima volta che Persona_5 sono stato a casa di mio padre a via Manzoni 150 è stato nel 2014. Anche nel 2013 ci sono andato perché portai mio figlio, e se non sbaglio era l'ultimo piano. Dopo non ci sono più andato perché il lavoro mi ha portato altrove. Lavoro a Capri. Praticamente non ho più rapporti con mio padre neppure telefonici dal 2019. Non so se lui viva ancora a via Manzoni;
non so nulla sulla sign.ra . Nel periodo Controparte_2 di Natale del 2018 ricordo che gli portati dei panettoni (che io produco a Capri) e ci demmo appuntamento a via EN IT a Fuorigrotta. Lui scese e io gli diedi i dolci e lo salutai ma non salii a casa. Non sono mai andato a casa sua a Fuorigrotta;
a via Manzoni sono salito due volte, una volta nel 2013 (ed avevo mio figlio piccolo ed il passeggino non entrava in ascensore) e la seconda volta nel 2014, gli portai dei documenti e salii a via Manzoni. In queste due occasioni del 2013 e del 2014 c'erano sempre e , mia sorella;
non ho mai pranzato con loro, anzi, preciso che nel CP_2 Per_6 2013, quando portai mio figlio piccolo, mi trattenni a pranzo, mentre nel 2014 salii per pochi minuti”.
All'udienza del 17.10.2024 si procedeva all'escussione del testimone il quale Testimone_2 dichiarava: “ricordo degli arresti domiciliari del nell'estate del 2019, e se no sbaglio li fece a via CP_1 Manzoni. Non so se dormissero in camere separate. Anzi, preciso che, terminati gli arresti domiciliari, quando dopo ho frequentato la casa di via Manzoni dove mi recavo abbastanza spesso per motivi legati alla liquidazione, vedevo che lui dormiva in una stanzetta. Poiché ci occorreva una linea internet, spesso lo prendevo a via IT con la macchina dove non c'era internet ed eravamo obbligati ad andare a via Manzoni dove mi riceveva in una piccola stanza dove c'era un letto ed una scrivania. Lui mi diceva che dormiva in quella stanza. Preciso che stava un po' a casa di via Manzoni e un po' a casa dei suoceri a via IT. Mi diceva che spesso si fermava a via Manzoni perché era l'occasione per stare con la figlia e mi diceva che dormiva nella cameretta dove c'era un bagno in camera”.
In data 06.03.2025 si procedeva all'interrogatorio formale del , il quale nell'occasione Controparte_1 riferiva: “dal 2013 – data della separazione - fino al 2019 non ho convissuto con la;
convivo con
CP_2 la sign.ra dal 15.7.2019 quando fui sottoposto agli arresti domiciliari a via Manzoni 150; a via
CP_2 EN IT, casa della madre della – non potevo scontare i domiciliari in quanto la stessa
CP_2 era invalida ed aveva necessità di assistenza h 24. Anche mia figlia ha sempre vissuto con me e Per_6 la ed ancora adesso vivo a via Manzoni. Preciso che dal 2013 al 2015 ho vissuto a via Orazio 75.
CP_2 Dal 2015 al 2019 ho poi trasferito il mio domicilio in via EN IT presso mia suocera
[...]
. Oggi vivo a via Manzoni”. CP_4
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In data 29.05.2025 si procedeva all'interrogatorio formale della che dichiarava: “il Controparte_2
, dopo la separazione da me nel 2013 ha vissuto prima in via Orazio che era la prima casa CP_1 familiare e poi si è trasferito in via EN IT fino al 2019. Non ha mai vissuto a via Manzoni”; riferiva, altresì, che “da circa dicembre 2019, dopo gli arresti domiciliari a via Manzoni, i nostri rapporti si sono distesi e siamo tornati insieme e ci frequentiamo di nuovo con saltuaria convivenza;
anzi lui va e viene da casa perché la figlia è molto legata al padre”.
Ebbene, come anticipato, dalle dichiarazioni testimoniali e dagli interrogatori delle parti è emerso che il e la hanno vissuto nell'immobile di Via Manzoni durante il periodo dei domiciliari e dal CP_1 CP_2 2019, allorchè i rapporti si sarebbero distesi al punto da riprendere la frequentazione. Tuttavia, non vi sono elementi per sostenere che, in fase di separazione e nelle fasi immediatamente successive i coniugi abbiano convissuto in quanto tali ovvero abbiano condiviso la casa solo saltuariamente ed in specifiche occasioni. Dalle testimonianze, infatti, non vi è modo di evincere l'elemento della stabile convivenza. I figli del , entrambi escussi, hanno di fatto evidenziato di aver incontrato il in compagnia CP_1 CP_1 della e della loro figlia, in circostanze saltuarie;
ciò sia perché vivono e lavorano entrambi fuori CP_2 Napoli sia per l'affievolirsi del rapporto – anche solo telefonico – con il padre. Al contrario, i testimoni concordano sulla circostanza che il , nelle fasi immediatamente CP_1 successive alla separazione, ha vissuto in un immobile sito alla Via Orazio. Ciò posto, occorre comunque evidenziare che, l'elemento della convivenza, solo, non è sufficiente a svelare intenti simulatori delle parti. Tale circostanza, cioè, non assume – in assenza di ulteriori indizi che contribuiscano, in termini di gravità, precisione e concordanza, a delineare un quadro probatorio sostenuto - alcun rilievo al fine di dimostrare, neppure in via presuntiva, la simulazione: l'eventuale ripristino della convivenza e la eventuale riconciliazione tra i coniugi non proverebbe comunque la simulazione della separazione avvenuta anni prima (nel 2013). Invero, ancorchè si volesse considerare provata la ripresa della convivenza, questa comunque dovrebbe essere intesa in termini di riconciliazione succedanea alla separazione personale;
riconciliazione che, in ogni caso, dal quadro probatorio, deve farsi coincidere con le fasi che hanno seguito gli arresti domiciliari del (dunque dal 2019 in poi) e che, perciò, non può essere considerata – finanche in termini CP_1 presuntivi – prova di un intento simulatorio che avrebbe determinato le parti – anni prima – ad accordarsi per la separazione. In conclusione, dal complesso degli scarni elementi forniti dalla parte gravata dal relativo onere della prova, non può ritenersi dimostrato l'accordo simulatorio tra i contraenti volto a porre in essere alcun negozio in assenza dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. Ciò anche tenendo conto della circostanza, di non secondario rilievo, per cui la destinataria di Pt_1 un'ordinanza di assegnazione, può vedere le sue pretese soddisfatte, ancorchè in una fase successiva. Va pertanto respinta l'azione di simulazione assoluta nei confronti della separazione consensuale e specificamente della parte relativa al versamento dell'assegno di mantenimento, di € 500,00, a favore della . Controparte_2
In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo solo per , in applicazione dei valori medi previsti dal DM 55/2014, come Controparte_2 modificato dal D.M. n. 147 del 2022, per le controversie di valore indeterminato, e con riferimento alle fasi espletate, con riduzione prevista dalla legge stante la non particolare complessità delle questioni trattate. L'avv. M. Pia Fierro ha chiesto compensazione delle spese in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e del deposito degli atti difensivi finali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda come in parte motiva;
- rigetta, nel resto, la domanda proposta da parte attrice;
- compensa le spese di lite per;
Controparte_1
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di;
spese che si Controparte_2 liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, e con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
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Così deciso nella Camera di Consiglio del 24.10.2025
IL PRESIDENTE
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Dott.ssa Immacolata Cozzolino Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Claudia Altomare.
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