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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/11/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 2506/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2506/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
( ) - avv. SCARPATO ANTONIO Parte_1 C.F._1
( ); avv. MANFREDINI LIDIA C.F._2
( ); CodiceFiscale_3
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
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nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare la propria necessità all'accompagnamento e, conseguentemente, condannare l'istituto al pagamento della connessa prestazione assistenziale. Chiedeva, altresì il riconoscimento dell'handicap grave. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti.
L'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua. L'indennità di accompagnamento, istituita dalla l. 18/80, non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. 8758/05). Da ciò consegue che la concessione di questa provvidenza economica non è subordinata al possesso di particolari requisiti economici o di età, ma spetta solamente quando ricorrono congiuntamente le due condizioni medico-legali in precedenza indicate.
In definitiva, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e
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configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. 12521/09; Cass.
10281/03).
Orbene, è palese che anche con il ricorso in esame (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. 6085/14).
Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta alla stregua delle risultanze della nuova documentazione sanitaria depositata in atti, che, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha sicuramente accertato un aggravamento delle patologie di cui la parte è affetta rispetto a quanto pur condivisibilmente acclarato dal perito a dicembre 2024 (“vigile, cosciente, collaborante…deambulazione e passaggi posturali in autonomia”).
In particolare, l'integrazione del requisito sanitario invocato si presenta evidente dal contenuto del certificato geriatrico dell' Parte_3 del 24.07.2025, che, a seguito del riconoscimento di un grave quadro psico-fisico, ha attestato “Deambulazione impossibile;
trascorre gran parte della giornata a letto, spostamenti su carrozzina;
necessita di aiuto completo per tutte le attività di vita quotidiana-ADL 0/6; IADL 0/8” (cfr. certificato in atti); dello stesso tenore il certificato fisiatrico del Parte_3
17.07.2025, parimenti in atti.
L'indubbia attendibilità della nuova certificazione specialistica, in quanto proveniente da struttura pubblica, rende superfluo il richiamo del ctu, apparendo chiaro che, nel caso che qui occupa, si siano integrati i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione invocata. Si impone, quindi, l'accoglimento del ricorso e la declaratoria della
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sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente del diritto all'accompagnamento da luglio 2025.
Spese compensate attesa la decorrenza della prestazione sanitaria riconosciuta solo nel corso del giudizio di merito. Sono poste a definitivo CP_ carico dell' le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari propri della disabilità grave e dell'indennità di accompagnamento da luglio 2025;
2) compensa le spese legali;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate in € 290,00 per onorario in favore del ctu dott. . Persona_1
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2506/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
( ) - avv. SCARPATO ANTONIO Parte_1 C.F._1
( ); avv. MANFREDINI LIDIA C.F._2
( ); CodiceFiscale_3
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
Pagina 1 di 4 r.g. 2506/25
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare la propria necessità all'accompagnamento e, conseguentemente, condannare l'istituto al pagamento della connessa prestazione assistenziale. Chiedeva, altresì il riconoscimento dell'handicap grave. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti.
L'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita abbisognano di assistenza continua. L'indennità di accompagnamento, istituita dalla l. 18/80, non è indirizzata al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è configurabile come misura di integrazione e sostegno del nucleo familiare, incoraggiato a farsi carico di tali soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (Cass. 8758/05). Da ciò consegue che la concessione di questa provvidenza economica non è subordinata al possesso di particolari requisiti economici o di età, ma spetta solamente quando ricorrono congiuntamente le due condizioni medico-legali in precedenza indicate.
In definitiva, le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio
1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e
Pagina 2 di 4 r.g. 2506/25
configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n.
118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa (cfr. Cass. 12521/09; Cass.
10281/03).
Orbene, è palese che anche con il ricorso in esame (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. 6085/14).
Nel merito, la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta alla stregua delle risultanze della nuova documentazione sanitaria depositata in atti, che, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha sicuramente accertato un aggravamento delle patologie di cui la parte è affetta rispetto a quanto pur condivisibilmente acclarato dal perito a dicembre 2024 (“vigile, cosciente, collaborante…deambulazione e passaggi posturali in autonomia”).
In particolare, l'integrazione del requisito sanitario invocato si presenta evidente dal contenuto del certificato geriatrico dell' Parte_3 del 24.07.2025, che, a seguito del riconoscimento di un grave quadro psico-fisico, ha attestato “Deambulazione impossibile;
trascorre gran parte della giornata a letto, spostamenti su carrozzina;
necessita di aiuto completo per tutte le attività di vita quotidiana-ADL 0/6; IADL 0/8” (cfr. certificato in atti); dello stesso tenore il certificato fisiatrico del Parte_3
17.07.2025, parimenti in atti.
L'indubbia attendibilità della nuova certificazione specialistica, in quanto proveniente da struttura pubblica, rende superfluo il richiamo del ctu, apparendo chiaro che, nel caso che qui occupa, si siano integrati i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione invocata. Si impone, quindi, l'accoglimento del ricorso e la declaratoria della
Pagina 3 di 4 r.g. 2506/25
sussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente del diritto all'accompagnamento da luglio 2025.
Spese compensate attesa la decorrenza della prestazione sanitaria riconosciuta solo nel corso del giudizio di merito. Sono poste a definitivo CP_ carico dell' le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari propri della disabilità grave e dell'indennità di accompagnamento da luglio 2025;
2) compensa le spese legali;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu liquidate in € 290,00 per onorario in favore del ctu dott. . Persona_1
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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