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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 25/10/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 83/2025 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 83 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 24.9.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Bordighera, Via Vittorio Emanuele n.131 presso lo studio dell'avv.to Antonella Venturi che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...dichiarare la separazione personale tra , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...] (atto Controparte_1 di matrimonio trascritto a Vercelli Anno 1995 - parte I - Atto n. 20)...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso presentato in data 16.1.2025 – premettendo di essersi Parte_1 unita in matrimonio in Vercelli il 3.6.1995 con e che dall'unione sono nati Controparte_1 N. 83/2025 R.G.A.C.C.
i figli (40 anni, essendo nato il [...]) e (35 anni, essendo nato il Per_1 Persona_2 7.8.1990, entrambi ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Non avanzava alcuna domanda di carattere economico. Formulava, infine, in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-21 c.p.c. del 24.9.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è Parte_1 fondato e deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità dimostrata da quanto dalla stessa riferito nel proprio atto di costituzione e ribadito all'udienza del 24.9.2025
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
Spese al definitivo essendo stata avanzata in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] Controparte_1 (Argentina) il 12.9.1942 e nata a [...] il [...], Parte_1 unitisi in matrimonio in Vercelli il 3.6.1995:
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali.
Così deciso in Imperia, il 22.8.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 83 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza del 24.9.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Bordighera, Via Vittorio Emanuele n.131 presso lo studio dell'avv.to Antonella Venturi che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...dichiarare la separazione personale tra , Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...] (atto Controparte_1 di matrimonio trascritto a Vercelli Anno 1995 - parte I - Atto n. 20)...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso presentato in data 16.1.2025 – premettendo di essersi Parte_1 unita in matrimonio in Vercelli il 3.6.1995 con e che dall'unione sono nati Controparte_1 N. 83/2025 R.G.A.C.C.
i figli (40 anni, essendo nato il [...]) e (35 anni, essendo nato il Per_1 Persona_2 7.8.1990, entrambi ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Non avanzava alcuna domanda di carattere economico. Formulava, infine, in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della Controparte_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-21 c.p.c. del 24.9.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è Parte_1 fondato e deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per accogliere tale domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità dimostrata da quanto dalla stessa riferito nel proprio atto di costituzione e ribadito all'udienza del 24.9.2025
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
Spese al definitivo essendo stata avanzata in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi nato a [...] Controparte_1 (Argentina) il 12.9.1942 e nata a [...] il [...], Parte_1 unitisi in matrimonio in Vercelli il 3.6.1995:
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali.
Così deciso in Imperia, il 22.8.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)