TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana - Presidente dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2.08.2024 da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari Via Cavour Parte_1 C.F._1
48 presso lo studio degli avv.ti Elvira Useli (C.F. ) unitamente e disgiuntamente C.F._2 all' Avv. Sara Cualbu (C.F. come da procura in atti rilasciata in data il C.F._3
11.07.2024,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in San Gavino Monreale CP_1 C.F._4
(SU), alla via Tommaseo n. 12, presso lo studio dell'Avv. Valentina Mamusa, (C.F.
che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._5
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza dell'11 febbraio 2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
, con ricorso depositato in data 2 agosto 2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio CP_1
pagina 1 di 8 contratto tra le parti in Porto Torres in data 3. 06. 2027, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune - Anno 2017 – N.26 – P.2 – S.C.
Premesso che dall'unione coniugale era nato a [...] il figlio minore in data 29.03.2019, Persona_1 che la coppia si era conosciuta nell'anno 2016 in Val D'Aosta dove la già abitava e in cui il CP_1
ricorrente si era trasferito per motivi di lavoro in qualità di appartenente al Corpo della Guardia di
Finanza, addetto al Servizio Dogana alla frontiera con la Svizzera, e che dopo un breve periodo di convivenza, le parti avevano contratto matrimonio in Porto Torres in data 03.06.2017, ha dedotto che il figlio minore sin dai primi mesi aveva palesato gravi problematiche di salute che avevano poi condotto nel tempo alla diagnosi di autismo di livello tre con compromissione del linguaggio e con compromissione intellettiva associata (codice ICD-10: F84.0), irrequietezza motoria.
Ha allegato che con ricorso del 07.02.2023 aveva domandato la separazione personale dalla moglie
[...]
che all'udienza presidenziale erano stati adottati i provvedimenti provvisori e che nel CP_1
proseguo del giudizio i coniugi avevano raggiunto un accordo, all'udienza del 4.10.2023, recepito nella sentenza n. 964 del 9.10.2023.
Ha quindi evidenziato che il minore era stato affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che la casa coniugale era stata a lui assegnata affinché vi vivesse con il figlio minore, che era stato disciplinato il diritto della visita della madre e che era stato stabilito quale contributo per il mantenimento della resistente, stante lo stato di disoccupazione e il mancato percepimento di qualsivoglia provvidenza di natura economica da parte degli Enti preposti, di un importo mensile di €
600,00 per 12 mesi a far data dalla mensilità di luglio 2023 nonché un contributo a carico della stessa per il mantenimento del minore con un assegno mensile pari ad € 100,00.
Ha quindi rappresentato che con ricorso in data 18/04/2024 iscritto al n. 948/2024, la aveva CP_1
chiesto la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione ex art. 473 bis.12 c.p.c., concludendo come di seguito: “consentire una maggiore flessibilità nei weekend per le visite materne;
suddividere le festività natalizie e pasquali e i ponti scolastici, in giorni consecutivi seguendo il principio dell'alternanza; durante il periodo estivo il bambino trascorrerà l'intero mese di luglio con il padre ed il mese di agosto con la madre;
durante i weekend di spettanza materna, che il SI. accompagni Pt_1
il bambino in una località a metà strada tra la residenza materna e quella paterna;
il proseguimento dell'assegno di mantenimento in capo alla SI.ra la ripartizione delle spese straordinarie in CP_1
base alla capienza reddituale;
con vittoria di spese.
Ha allegato di essersi costituito in giudizio con comparsa in data 01.08.2024 chiedendo il rigetto del ricorso, nonché la modifica delle condizioni di affidamento e del contributo al mantenimento, rassegnando le seguenti conclusioni : 1)Adversis reicetis;
2) rigettarsi il ricorso in fatto ed in diritto in
pagina 2 di 8 quanto inammissibile ed infondato per le ragioni di cui all'espositiva; 3) previo affidamento esclusivo del minore al padre SI. con collocamento presso il medesimo, confermarsi le Parte_1
condizioni ed il protocollo di visite a favore della madre di cui alla sentenza n. 964/2023 del Tribunale
Civile di Sassari;
4) disporre che la SI.ra provveda al mantenimento del minore con il CP_1 versamento di un contributo mensile della misura di € 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF;
5) a parziale modifica delle condizioni economiche e di mantenimento assunte con la sentenza n. 964/2023, disporsi che i sussidi mensili erogati ex lege 162 a favore del minore, vengano trattenuti integralmente dal padre SI. ; 6) rigettarsi la richiesta di Pt_1
prosecuzione di versamento.
Ha allegato che dopo la separazione si era sempre fatto carico dell'accudimento quotidiano del figlio minore attivandosi, una volta avuta la diagnosi, presso tutti i Servizi competenti per ottenere l'erogazione delle provvidenze di legge, coadiuvato dalla famiglia di origine in grado di fornirgli un valido e costante supporto.
Ha lamentato che la madre del minore, per contro, era sempre stata totalmente incurante dello stile di vita e dell'importanza delle abitudini e degli orari del minore che richiedeva assistenza ed accudimento continuo e che, dopo la separazione, aveva esercitato molto limitatamente il diritto di visita non ottemperando al protocollo di incontri.
Sotto il profilo economico ha rappresentato che la per alcune mensilità (mesi di giugno e CP_1
luglio 2023) aveva contribuito in misura superiore al mantenimento del figlio, rispetto alla somma di €
100,00 mensili concordata, versando l'importo di € 200,00 mensile, null'altro aveva versato a titolo d'integrazione come espressamente previsto negli accordi di separazione nel caso di reperimento di attività lavorativa e che doveva essere pertanto chiamata a contribuire al mantenimento del minore figlio nella misura non inferiore ad € 300,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del CNF ratificato in sede di separazione.
Ha anche chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della che era stato CP_1
concordato al fine di consentire alla medesima, in piena salute e con adeguata capacità lavorativa, di trovare una occupazione, circostanza realizzatasi.
Ha concluso chiedendo:
“1) Adversis reicetis;
2) previa riunione del presente giudizio al procedimento iscritto al n. 948/2024 di RG, pendente nanti il Tribunale Civile di Sassari, stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva;
3) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Porto Torres in data
03.06.2017 e trascritto nei registri dello stato civile al numero 26 P. 2S.C dell'anno 2017; 3) previo affidamento esclusivo del minore al padre SI. con collocamento presso il medesimo, Parte_1
pagina 3 di 8 confermarsi le condizioni ed il protocollo di visite a favore della madre di cui alla sentenza n.
964/2023 del Tribunale Civile di Sassari che si richiamano integralmente;
4) disporre che la SI.ra
[...]
provveda al mantenimento del minore con il versamento di un contributo mensile della misura di CP_1
€ 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF, ove eccedenti le provvidenze erogate mensilmente quale indennità di accompagnamento;
5) a parziale modifica delle condizioni economiche e di mantenimento assunte con la sentenza n. 964/2023, disporsi che i sussidi mensili erogati dall'INPS quale indennità di accompagnamento a favore del minore, vengano trattenuti integralmente dal padre SI. , una volta dedotte le spese straordinarie nella misura del Pt_1
100%; 6) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione”.
Si è costituita la resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma opponendosi alla richiesta avanzata dal di affidamento esclusivo del figlio minore. CP_2
Ha confermato la disabilità del figlio e che acconsentiva, vista la patologia, che fosse domiciliato presso il padre così da consentire il proseguo delle terapie senza sconvolgere le sue abitudini di vita.
Ha rappresentato che il suo allontanamento dalla dimora e dal figlio, con il trasferimento a San Gavino
Monreale, era stato dettato da questioni di natura economica in quanto non possedeva casa di proprietà in Sardegna e che aveva potuto avere da conoscenti una stanza in comodato d'uso gratuito solo spostandosi dal domicilio del figlio.
Ha affermato che, nonostante la distanza dal figlio, aveva sempre rispettato le condizioni stabilite in sede di separazione e che sotto il profilo economico durante la stagione 2024 aveva lavorato presso una struttura ricettiva in Stintino dove aveva un solo giorno libero a settimana e alloggiava nelle stanze messe a disposizione dalla struttura per i dipendenti per cui non era certamente possibile portare con sé il figlio minore.
Ha dichiarato di avere un'occupazione con contratto dal 17 dicembre 2024 fino al 28 febbraio 2025 presso una struttura sita in Valle d'Aosta lavorando su turni, festivi compresi.
Ha chiesto in particolare per il diritto di vista del figlio una maggiore flessibilità, considerata la Per_1
sua incertezza lavorativa ed abitativa, in modo da poter trascorrere del tempo con suo figlio compatibilmente con i suoi impegni e la possibilità di effettuare una videochiamata giornaliera nel rispetto degli impegni e delle esigenze del minore.
Ha contestato le richieste economiche avanzate dal in ordine all'assegno di mantenimento del CP_2
figlio per euro 300,00, considerate le sue precarie condizioni lavorative e la retribuzione mensile Per_1 di € 1.300,00 comprensiva di tredicesima, ferie, permessi e TFR e circoscritta solamente ai mesi in cui chiaramente lavorava.
pagina 4 di 8 Ha quindi rappresentato che le spese straordinarie, considerata la sua ridotta capacità economica, dovevano essere rimodulate in misura differente in quanto il reddito del ricorrente era decisamente più elevato, proponendo la ripartizione del 25% in capo a lei e del restante 75% a carico del . Pt_1
Ha anche chiesto confermarsi l'assegno di mantenimento in suo favore in quanto priva di abitazione e di una stabile condizione lavorativa.
Ha concluso chiedendo:
“Contrariis rejectis, Voglia il Giudice Ill.mo del Tribunale di Sassari
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Porto Torres in data 03.06.2017 tra
i signori e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 26 – CP_1 Parte_1
Parte 2 S.C. – Anno 2017, ordinando l'annotazione della emananda sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile;
2. confermare l'affidamento del minore ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi mantenendo la residenza anagrafica presso il padre.
Che il minore trascorrerà secondo il criterio dell'alternanza, due weekend al mese, Per_1
compatibilmente con gli impegni lavorativi della signora e con le abitudini del minore in CP_1
particolare dal venerdì sera, alla domenica sera. Il figlio trascorrerà le festività natalizie e Per_1
pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, in particolare ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore, il giorno di Natale con l'altro, e così via per le altre festività; durante il periodo estivo, in concomitanza con le ferie di ciascun genitore, potrà stare presso ciascun genitore anche 15 giorni consecutivi i l'intero mese purché previamente concordati con preavviso di almeno 15 giorni. Che venga concessa una videochiamata giornaliera tra la signora e il minore . Infine, che venga concessa una maggiore flessibilità di visite CP_1 Per_1
nei confronti della signora tenendo conto degli impegni lavorativi assunti. CP_1
3. Il proseguimento dell'assegno di mantenimento in capo alla signora pari ad € 200,00 CP_1
(duecento/00), con aggiornamento Istat come per legge;
4. che le spese straordinarie, le spese mediche relative al minore dovranno essere concordate e
sostenute da ciascun genitore in base alla propria capacità reddituale, nella misura del 25% in capo alla signora e nella misura del 75% in capo al signor e in tale misura CP_1 Pt_1
pagina 5 di 8 dovranno essere rimborsate al coniuge che dovesse averle sostenute in anticipazione per l'intero, entro quindici giorni dalla presentazione delle relative fatture, le quali potranno essere trasmesse dal genitore che le avesse corrisposte in anticipazione all'altro genitore anche a mezzo mail e/o altro mezzo idoneo e/o consegnate a mani previa sottoscrizione in calce della ricevuta;
5. disporre che la signora versi nei confronti del figlio minore la somma di € 100,00 CP_1
(cento/00) mensili a titolo di assegno di mantenimento aumentati a € 200,00 (duecento/00) nei periodi lavorativi documentati;
6. con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio”.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, previa riunione dei due procedimenti pendenti, i coniugi, comparsi personalmente, hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta del Giudice nei seguenti termini:
“affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre Per_1
che avrà poteri decisionali autonomi nei rapporti con le P.A, Autorità Sanitarie, Scolastiche, extrascolastiche. La madre potrà vedere a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di Per_1
scuola sino alla domenica alle ore 21,00 quando lo riporterà dal padre nei periodi in cui non sta facendo la stagione. Se sarà impegnata nella stagione prenderà il figlio il giorno di riposo a Sassari dalle ore 10,00 alle ore 19,00 previa tempestiva comunicazione al padre dei turni di riposo. Le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo lo potrà vedere per due settimane anche non consecutive. La madre verserà a titolo di mantenimento la somma di € 200,00 mensili rivalutabili Istat al domicilio del ricorrente con modalità concordate oltre il 50 % delle Spese
Straordinarie secondo il Protocollo CNF. L'Assegno Unico sarà percepito al 100 % dal signor
[...]
così come tutte le provvidenze e/o indennità corrisposte al minore in ragione della patologia Pt_1
da cui è affetto. Spese compensate. Le parti dichiarano di aderire alla proposta del Giudice”.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
********
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Porto Torres in Parte_1 CP_1
data 26.07.2017, nozze regolarmente trascritte al n. 26 parte II, anno 2017 del predetto Comune, dalla cui unione è nato il figlio minore a Sassari in data 29.03.2019. Per_1
Le parti si sono in seguito separate raggiungendo un accordo recepito con sentenza n. 964 del
09.10.2023 pronunciata sulle conclusioni congiunte formulate dalle parti.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine semestrale di ininterrotta separazione dalla pronuncia di separazione pagina 6 di 8 ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, così riqualificata la domanda trattandosi di unione celebrata con rito concordatario.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice all'udienza dell'11 febbraio 2025, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo le condizioni pattuite rispondenti e conformi all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Porto Torres (SS) in data
3.06.2017, tra (C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...] e (C.F. ) CP_1 C.F._4
nata a [...] il [...] e residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Porto Torres al n. 26 Parte 2 Serie A anno 2017, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
1. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana - Presidente dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 2.08.2024 da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari Via Cavour Parte_1 C.F._1
48 presso lo studio degli avv.ti Elvira Useli (C.F. ) unitamente e disgiuntamente C.F._2 all' Avv. Sara Cualbu (C.F. come da procura in atti rilasciata in data il C.F._3
11.07.2024,
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in San Gavino Monreale CP_1 C.F._4
(SU), alla via Tommaseo n. 12, presso lo studio dell'Avv. Valentina Mamusa, (C.F.
che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._5
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza dell'11 febbraio 2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO
, con ricorso depositato in data 2 agosto 2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio CP_1
pagina 1 di 8 contratto tra le parti in Porto Torres in data 3. 06. 2027, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune - Anno 2017 – N.26 – P.2 – S.C.
Premesso che dall'unione coniugale era nato a [...] il figlio minore in data 29.03.2019, Persona_1 che la coppia si era conosciuta nell'anno 2016 in Val D'Aosta dove la già abitava e in cui il CP_1
ricorrente si era trasferito per motivi di lavoro in qualità di appartenente al Corpo della Guardia di
Finanza, addetto al Servizio Dogana alla frontiera con la Svizzera, e che dopo un breve periodo di convivenza, le parti avevano contratto matrimonio in Porto Torres in data 03.06.2017, ha dedotto che il figlio minore sin dai primi mesi aveva palesato gravi problematiche di salute che avevano poi condotto nel tempo alla diagnosi di autismo di livello tre con compromissione del linguaggio e con compromissione intellettiva associata (codice ICD-10: F84.0), irrequietezza motoria.
Ha allegato che con ricorso del 07.02.2023 aveva domandato la separazione personale dalla moglie
[...]
che all'udienza presidenziale erano stati adottati i provvedimenti provvisori e che nel CP_1
proseguo del giudizio i coniugi avevano raggiunto un accordo, all'udienza del 4.10.2023, recepito nella sentenza n. 964 del 9.10.2023.
Ha quindi evidenziato che il minore era stato affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che la casa coniugale era stata a lui assegnata affinché vi vivesse con il figlio minore, che era stato disciplinato il diritto della visita della madre e che era stato stabilito quale contributo per il mantenimento della resistente, stante lo stato di disoccupazione e il mancato percepimento di qualsivoglia provvidenza di natura economica da parte degli Enti preposti, di un importo mensile di €
600,00 per 12 mesi a far data dalla mensilità di luglio 2023 nonché un contributo a carico della stessa per il mantenimento del minore con un assegno mensile pari ad € 100,00.
Ha quindi rappresentato che con ricorso in data 18/04/2024 iscritto al n. 948/2024, la aveva CP_1
chiesto la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione ex art. 473 bis.12 c.p.c., concludendo come di seguito: “consentire una maggiore flessibilità nei weekend per le visite materne;
suddividere le festività natalizie e pasquali e i ponti scolastici, in giorni consecutivi seguendo il principio dell'alternanza; durante il periodo estivo il bambino trascorrerà l'intero mese di luglio con il padre ed il mese di agosto con la madre;
durante i weekend di spettanza materna, che il SI. accompagni Pt_1
il bambino in una località a metà strada tra la residenza materna e quella paterna;
il proseguimento dell'assegno di mantenimento in capo alla SI.ra la ripartizione delle spese straordinarie in CP_1
base alla capienza reddituale;
con vittoria di spese.
Ha allegato di essersi costituito in giudizio con comparsa in data 01.08.2024 chiedendo il rigetto del ricorso, nonché la modifica delle condizioni di affidamento e del contributo al mantenimento, rassegnando le seguenti conclusioni : 1)Adversis reicetis;
2) rigettarsi il ricorso in fatto ed in diritto in
pagina 2 di 8 quanto inammissibile ed infondato per le ragioni di cui all'espositiva; 3) previo affidamento esclusivo del minore al padre SI. con collocamento presso il medesimo, confermarsi le Parte_1
condizioni ed il protocollo di visite a favore della madre di cui alla sentenza n. 964/2023 del Tribunale
Civile di Sassari;
4) disporre che la SI.ra provveda al mantenimento del minore con il CP_1 versamento di un contributo mensile della misura di € 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF;
5) a parziale modifica delle condizioni economiche e di mantenimento assunte con la sentenza n. 964/2023, disporsi che i sussidi mensili erogati ex lege 162 a favore del minore, vengano trattenuti integralmente dal padre SI. ; 6) rigettarsi la richiesta di Pt_1
prosecuzione di versamento.
Ha allegato che dopo la separazione si era sempre fatto carico dell'accudimento quotidiano del figlio minore attivandosi, una volta avuta la diagnosi, presso tutti i Servizi competenti per ottenere l'erogazione delle provvidenze di legge, coadiuvato dalla famiglia di origine in grado di fornirgli un valido e costante supporto.
Ha lamentato che la madre del minore, per contro, era sempre stata totalmente incurante dello stile di vita e dell'importanza delle abitudini e degli orari del minore che richiedeva assistenza ed accudimento continuo e che, dopo la separazione, aveva esercitato molto limitatamente il diritto di visita non ottemperando al protocollo di incontri.
Sotto il profilo economico ha rappresentato che la per alcune mensilità (mesi di giugno e CP_1
luglio 2023) aveva contribuito in misura superiore al mantenimento del figlio, rispetto alla somma di €
100,00 mensili concordata, versando l'importo di € 200,00 mensile, null'altro aveva versato a titolo d'integrazione come espressamente previsto negli accordi di separazione nel caso di reperimento di attività lavorativa e che doveva essere pertanto chiamata a contribuire al mantenimento del minore figlio nella misura non inferiore ad € 300,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del CNF ratificato in sede di separazione.
Ha anche chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in favore della che era stato CP_1
concordato al fine di consentire alla medesima, in piena salute e con adeguata capacità lavorativa, di trovare una occupazione, circostanza realizzatasi.
Ha concluso chiedendo:
“1) Adversis reicetis;
2) previa riunione del presente giudizio al procedimento iscritto al n. 948/2024 di RG, pendente nanti il Tribunale Civile di Sassari, stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva;
3) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Porto Torres in data
03.06.2017 e trascritto nei registri dello stato civile al numero 26 P. 2S.C dell'anno 2017; 3) previo affidamento esclusivo del minore al padre SI. con collocamento presso il medesimo, Parte_1
pagina 3 di 8 confermarsi le condizioni ed il protocollo di visite a favore della madre di cui alla sentenza n.
964/2023 del Tribunale Civile di Sassari che si richiamano integralmente;
4) disporre che la SI.ra
[...]
provveda al mantenimento del minore con il versamento di un contributo mensile della misura di CP_1
€ 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF, ove eccedenti le provvidenze erogate mensilmente quale indennità di accompagnamento;
5) a parziale modifica delle condizioni economiche e di mantenimento assunte con la sentenza n. 964/2023, disporsi che i sussidi mensili erogati dall'INPS quale indennità di accompagnamento a favore del minore, vengano trattenuti integralmente dal padre SI. , una volta dedotte le spese straordinarie nella misura del Pt_1
100%; 6) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di opposizione”.
Si è costituita la resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma opponendosi alla richiesta avanzata dal di affidamento esclusivo del figlio minore. CP_2
Ha confermato la disabilità del figlio e che acconsentiva, vista la patologia, che fosse domiciliato presso il padre così da consentire il proseguo delle terapie senza sconvolgere le sue abitudini di vita.
Ha rappresentato che il suo allontanamento dalla dimora e dal figlio, con il trasferimento a San Gavino
Monreale, era stato dettato da questioni di natura economica in quanto non possedeva casa di proprietà in Sardegna e che aveva potuto avere da conoscenti una stanza in comodato d'uso gratuito solo spostandosi dal domicilio del figlio.
Ha affermato che, nonostante la distanza dal figlio, aveva sempre rispettato le condizioni stabilite in sede di separazione e che sotto il profilo economico durante la stagione 2024 aveva lavorato presso una struttura ricettiva in Stintino dove aveva un solo giorno libero a settimana e alloggiava nelle stanze messe a disposizione dalla struttura per i dipendenti per cui non era certamente possibile portare con sé il figlio minore.
Ha dichiarato di avere un'occupazione con contratto dal 17 dicembre 2024 fino al 28 febbraio 2025 presso una struttura sita in Valle d'Aosta lavorando su turni, festivi compresi.
Ha chiesto in particolare per il diritto di vista del figlio una maggiore flessibilità, considerata la Per_1
sua incertezza lavorativa ed abitativa, in modo da poter trascorrere del tempo con suo figlio compatibilmente con i suoi impegni e la possibilità di effettuare una videochiamata giornaliera nel rispetto degli impegni e delle esigenze del minore.
Ha contestato le richieste economiche avanzate dal in ordine all'assegno di mantenimento del CP_2
figlio per euro 300,00, considerate le sue precarie condizioni lavorative e la retribuzione mensile Per_1 di € 1.300,00 comprensiva di tredicesima, ferie, permessi e TFR e circoscritta solamente ai mesi in cui chiaramente lavorava.
pagina 4 di 8 Ha quindi rappresentato che le spese straordinarie, considerata la sua ridotta capacità economica, dovevano essere rimodulate in misura differente in quanto il reddito del ricorrente era decisamente più elevato, proponendo la ripartizione del 25% in capo a lei e del restante 75% a carico del . Pt_1
Ha anche chiesto confermarsi l'assegno di mantenimento in suo favore in quanto priva di abitazione e di una stabile condizione lavorativa.
Ha concluso chiedendo:
“Contrariis rejectis, Voglia il Giudice Ill.mo del Tribunale di Sassari
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Porto Torres in data 03.06.2017 tra
i signori e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 26 – CP_1 Parte_1
Parte 2 S.C. – Anno 2017, ordinando l'annotazione della emananda sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile;
2. confermare l'affidamento del minore ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi mantenendo la residenza anagrafica presso il padre.
Che il minore trascorrerà secondo il criterio dell'alternanza, due weekend al mese, Per_1
compatibilmente con gli impegni lavorativi della signora e con le abitudini del minore in CP_1
particolare dal venerdì sera, alla domenica sera. Il figlio trascorrerà le festività natalizie e Per_1
pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali, in particolare ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore, il giorno di Natale con l'altro, e così via per le altre festività; durante il periodo estivo, in concomitanza con le ferie di ciascun genitore, potrà stare presso ciascun genitore anche 15 giorni consecutivi i l'intero mese purché previamente concordati con preavviso di almeno 15 giorni. Che venga concessa una videochiamata giornaliera tra la signora e il minore . Infine, che venga concessa una maggiore flessibilità di visite CP_1 Per_1
nei confronti della signora tenendo conto degli impegni lavorativi assunti. CP_1
3. Il proseguimento dell'assegno di mantenimento in capo alla signora pari ad € 200,00 CP_1
(duecento/00), con aggiornamento Istat come per legge;
4. che le spese straordinarie, le spese mediche relative al minore dovranno essere concordate e
sostenute da ciascun genitore in base alla propria capacità reddituale, nella misura del 25% in capo alla signora e nella misura del 75% in capo al signor e in tale misura CP_1 Pt_1
pagina 5 di 8 dovranno essere rimborsate al coniuge che dovesse averle sostenute in anticipazione per l'intero, entro quindici giorni dalla presentazione delle relative fatture, le quali potranno essere trasmesse dal genitore che le avesse corrisposte in anticipazione all'altro genitore anche a mezzo mail e/o altro mezzo idoneo e/o consegnate a mani previa sottoscrizione in calce della ricevuta;
5. disporre che la signora versi nei confronti del figlio minore la somma di € 100,00 CP_1
(cento/00) mensili a titolo di assegno di mantenimento aumentati a € 200,00 (duecento/00) nei periodi lavorativi documentati;
6. con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio”.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, previa riunione dei due procedimenti pendenti, i coniugi, comparsi personalmente, hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta del Giudice nei seguenti termini:
“affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il padre Per_1
che avrà poteri decisionali autonomi nei rapporti con le P.A, Autorità Sanitarie, Scolastiche, extrascolastiche. La madre potrà vedere a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di Per_1
scuola sino alla domenica alle ore 21,00 quando lo riporterà dal padre nei periodi in cui non sta facendo la stagione. Se sarà impegnata nella stagione prenderà il figlio il giorno di riposo a Sassari dalle ore 10,00 alle ore 19,00 previa tempestiva comunicazione al padre dei turni di riposo. Le principali festività seguiranno il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo lo potrà vedere per due settimane anche non consecutive. La madre verserà a titolo di mantenimento la somma di € 200,00 mensili rivalutabili Istat al domicilio del ricorrente con modalità concordate oltre il 50 % delle Spese
Straordinarie secondo il Protocollo CNF. L'Assegno Unico sarà percepito al 100 % dal signor
[...]
così come tutte le provvidenze e/o indennità corrisposte al minore in ragione della patologia Pt_1
da cui è affetto. Spese compensate. Le parti dichiarano di aderire alla proposta del Giudice”.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
********
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in Porto Torres in Parte_1 CP_1
data 26.07.2017, nozze regolarmente trascritte al n. 26 parte II, anno 2017 del predetto Comune, dalla cui unione è nato il figlio minore a Sassari in data 29.03.2019. Per_1
Le parti si sono in seguito separate raggiungendo un accordo recepito con sentenza n. 964 del
09.10.2023 pronunciata sulle conclusioni congiunte formulate dalle parti.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine semestrale di ininterrotta separazione dalla pronuncia di separazione pagina 6 di 8 ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, così riqualificata la domanda trattandosi di unione celebrata con rito concordatario.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice all'udienza dell'11 febbraio 2025, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo le condizioni pattuite rispondenti e conformi all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Porto Torres (SS) in data
3.06.2017, tra (C.F. ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...] e (C.F. ) CP_1 C.F._4
nata a [...] il [...] e residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di Porto Torres al n. 26 Parte 2 Serie A anno 2017, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Torres (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
1. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8