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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TA IA UA TE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 1615/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
25.11.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 23.06.2025 da e da Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. FOGLIA CIRO, tendente ad ottenere la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CERVINO (CE) in data 10.06.1990; rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 23.03.1991), (il 23.06.1992) e Per_1 Per_2
(il 31.07.2008); Per_3 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza passata in giudicato del 4.10.2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A. I signori e vivranno separati con reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto;
1 B. laddove la signora seppur formalmente residente, unitamente al Parte_2 figliolo minore , in Cervino (CE) al vico Salerno n.5, dimora stabilmente in Persona_4
Roma, sede di esercizio della propria attività lavorativa, cosi come luogo di frequenza per quest'ultimo dell'indirizzo scolastico prescelto, le odierne parti comparenti concordano e stabiliscono che l'immobile localizzato in Cervino (CE) al vico Salerno n.5, in NCEU al foglio 6, particella 1016, sub 3, già costituente residenza coniugale, viene assegnato al
. Parte_1
C. la circostanza che i figlioli (n.a. MA il 23.03.1991) e Persona_5 Per_6
(n.a. MA il 23.06.1992), siano maggiorenni, autonomi, da tempo
[...] economicamente autosufficienti e viventi fuori casa, determina l'assenza di qualsivoglia regolamentazione afferente la frequentazione degli anzidetti con i genitori che, comunque, si impegnano, in caso di problematiche coinvolgenti e riguardanti i figlioli a consultarsi preventivamente oltre che a provvedere insieme alla adozione delle necessitate determinazioni.
D. per quel che attiene, di contro, il figliolo (n.a. MA il 31.07.2008), è Persona_4 affidato congiuntamente ai genitori e vive e vivrà stabilmente con la madre in Roma, laddove frequenta con profitto l'istituto di Istruzione Superiore I.T.C. Di Vittorio - I.T.I.
Lattanzio.
E. laddove le parti stabiliscono della possibilità per il padre di frequentare e tenere con se, liberamente, il minore , compatibilmente con le esigenze scolastiche e di Persona_4 tempo libero dell'anzidetto, resta concordemente inteso che la potestà sul figlio minore rimane affidata ad entrambi i coniugi, con tutti i diritti e doveri che la legge per essi prevede ed impone, e con l'impegno a volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti l'impostazione del modello educativo e/o questioni riguardanti le scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro dello stesso.
F. i genitori, sin d'ora, s'impegnano in caso di problematiche di salute riguardanti il figliolo a consultarsi preventivamente oltre che a provvedere insieme alla consultazione di un medico di reciproca fiducia;
concorderanno insieme, la scelta dell'indirizzo scolastico del proprio figlio, nel rispetto delle vigenti leggi, tenendo conto anche delle aspirazioni e dei desideri dello stesso.
G. laddove i signori e , entrambi dotati di capacità Parte_1 Parte_2 lavorativa, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento per essi stessi, il sig.re si impegna ed obbliga a corrispondere alla signora Parte_1 Parte_3
2
[...] , quale concorso nel mantenimento del figlio (n.a. MA i Pt_2 Persona_4
31.07.2008), la somma di € 500,00 mensili, da rivalutare secondo l'indice Istat;
detto pagamento sarà onorato entro il giorno 05 di ciascun mese;
Assegno Unico ripartito al
50% tra le odierne parti sub iudice.
H. le spese scolastiche, così come quelle mediche e quelle di carattere straordinario (tasse di istituto, libri di testo, corredo scolastico inizio anno, gite scolastiche, nonché spese sportive e ricreative purché preventivamente concordate) cadranno a carico di entrambi i coniugi al 50%;
I. entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi, reciprocamente, il cambiamento di residenza o domicilio;
J. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
K. per tutto quanto ivi non espressamente regolato vale la legge. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CERVINO (CE) il
10.06.1990 da , nato a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERVINO (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, parte II, serie A, anno
1990);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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