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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6508 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.: 95082/2013
SENT. N……….......
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Giudice Unico Dott. Achille Mazzuolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° R.G. 95082/2013, avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi, redatta nella forma semplificata, prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della Legge
69/2009
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Barano D'Ischia (Na), alla Via Cretaio al Crocifisso Parte_1
n. 3, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv.to Elena Maria Nonno, con studio in Forio D'Ischia (Na), alla Via
Casa Patalano n. 5
RICORRENTE
CONTRO
, nata ad [...], il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv.to Francesco Controparte_1
Capezza, con studio in Casamicciola Terme (Na), alla Via Cretaio n. 35
RESISTENTE
FATTO
- Con ricorso notificato in data 04/02/2013, ex art. 615 e 617 c.p.c., la proponeva opposizione Parte_1 all'atto di avviso, con cui l'Ufficiale Giudiziario, comunicava l'accesso per il giorno 14/02/2013, per dare corso all'esecuzione della sentenza n. 15008/2001; con la quale il fallimento veniva condannato al rilascio, Pt_2 in favore della resistente, dell'area di sedime di mq 102,20 del fondo già di proprietà dell'Avv.to Giovanni Di
Meglio, riportato in Catasto al Foglio 2 p.lla 149, sito in Barano di Ischia, alla Via Cretaio;
- Il Giudice Esecutore, letto il ricorso, sospendeva l'esecuzione e fissava la comparizione delle parti, per l'Udienza del 04/03/2013;
- Si costituiva la resistente, che chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese;
- In data 27/04/2022, il Giudice dichiarava nulla la C.T.U. del geom. e conferiva incarico al geom. Per_1
, che, in data 23/02/2023, depositava l'elaborato; CP_2
1 - Precisate le conclusioni, all'Udienza del 21/02/2025, la causa veniva introitata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è del tutto infondata e priva di ogni riscontro probatorio, quindi va rigettata.
I punti salienti dell'opposizione, sollevati dalla ricorrente, sarebbero:
1) Omessa notifica dell'atto di precetto;
tale affermazione è pienamente smentita dagli atti allegati, in quanto risultano, regolarmente notificati, ben quattro atti di precetto, per il rilascio del bene immobile. Si osserva, inoltre, che anche la resistente ha dato pieno atto della regolare notifica dell'atto di avviso. Orbene, è noto che l'atto di avviso è un atto redatto dall'Ufficiale Giudiziario, che può redigerlo e notificarlo, solo dopo aver preso visione della regolare notifica dell'atto di precetto. Se così non fosse stato, andava proposta una querela di falso, contro l'Ufficiale Giudiziario, che, nell'atto di avviso, aveva dichiarato di aver preso visione del precetto, regolarmente notificato. Per tutto quanto, appena evidenziato, tale eccezione è del tutto infondata;
2) Prescrizione decennale;
su tale eccezione, si osserva che la domanda è stata proposta in data 29/04/1985, dall'allora proprietario Avv.to Giovanni Di Meglio. Il titolo esecutivo, di cui al presente giudizio, è del
20/12/2001 e, nel corso del tempo, sono stati notificati ben quattro atti di precetto, rispettivamente, in data
24/10/2002, in data 18/11/2002, in data 08/01/2023 e l'ultimo in data 09/03/2005 (vedi atti allegati), notificati sempre dall'Avv.to Giovanni Di Meglio, quale usufruttuario del bene. Successivamente, in data
24/06/2005, fu notificato ricorso ex art. 612 c.p.c., dichiarato improcessabile, in quanto, il nostro caso trova la sua disciplina nell'art 605 c.p.c.. Il precetto, di cui è causa, è stato notificato in data 12/11/2012. E' evidente, pertanto, che, nel corso del tempo, ci siano state più azioni ed atti, che hanno interrotto i termini di prescrizione. Per tutto quanto appena evidenziato, anche tale eccezione è infondata;
3) Il bene immobile non è di proprietà e/o in possesso della società opponente. Anche questa eccezione è smentita dagli atti e dall'elaborato del C.T.U., che ha confermato che la resistente ha il possesso del bene, oggetto dell'eccezione ed ha provveduto, quindi, ad individuare con esattezza i confini del bene, oggetto dell'esecuzione, nonché la sua superficie di circa mq 102,20, già indicata nell'atto di precetto;
4) Mancata trascrizione del titolo esecutivo;
anche questa eccezione va rigettata, in via preliminare,
l'eccezione è tardiva e comunque infondata, in quanto l'art. 2653 c.c. prevede e disciplina i casi in cui il titolo esecutivo va trascritto. La nostra fattispecie non rientra in tali ipotesi. In tal senso si è espressa la Suprema
Corte con sentenza dell'11/07/59 e del 17/01/2003 n. 601.
P.Q.M.
Il Giudice Unico Tribunale di Napoli, sez. Distaccata di Ischia, definitivamente pronunciando sulla domanda, proposta dalla contro la SI.ra , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Revoca l'Ordinanza di Sospensione e rigetta l'opposizione per i motivi su esposti;
2) Condanna la al pagamento delle spese legali, che vengono quantificate in € 350,00 per Parte_1 spese ed € 5.000,00 per onorario, oltre oneri accessori, se dovuti e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv.to Francesco Capezza, quale antistatario, oltre alle spese di C.T.U.;
3) Rigetta tutte le altre domande ed eccezioni, in quanto infondate.
2 Così deciso.
Ischia, 27.06.2025
Il Giudice
Achille Mazzuolo
3
SENT. N……….......
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Giudice Unico Dott. Achille Mazzuolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° R.G. 95082/2013, avente ad oggetto opposizione agli atti esecutivi, redatta nella forma semplificata, prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della Legge
69/2009
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Barano D'Ischia (Na), alla Via Cretaio al Crocifisso Parte_1
n. 3, rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv.to Elena Maria Nonno, con studio in Forio D'Ischia (Na), alla Via
Casa Patalano n. 5
RICORRENTE
CONTRO
, nata ad [...], il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv.to Francesco Controparte_1
Capezza, con studio in Casamicciola Terme (Na), alla Via Cretaio n. 35
RESISTENTE
FATTO
- Con ricorso notificato in data 04/02/2013, ex art. 615 e 617 c.p.c., la proponeva opposizione Parte_1 all'atto di avviso, con cui l'Ufficiale Giudiziario, comunicava l'accesso per il giorno 14/02/2013, per dare corso all'esecuzione della sentenza n. 15008/2001; con la quale il fallimento veniva condannato al rilascio, Pt_2 in favore della resistente, dell'area di sedime di mq 102,20 del fondo già di proprietà dell'Avv.to Giovanni Di
Meglio, riportato in Catasto al Foglio 2 p.lla 149, sito in Barano di Ischia, alla Via Cretaio;
- Il Giudice Esecutore, letto il ricorso, sospendeva l'esecuzione e fissava la comparizione delle parti, per l'Udienza del 04/03/2013;
- Si costituiva la resistente, che chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese;
- In data 27/04/2022, il Giudice dichiarava nulla la C.T.U. del geom. e conferiva incarico al geom. Per_1
, che, in data 23/02/2023, depositava l'elaborato; CP_2
1 - Precisate le conclusioni, all'Udienza del 21/02/2025, la causa veniva introitata a sentenza, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è del tutto infondata e priva di ogni riscontro probatorio, quindi va rigettata.
I punti salienti dell'opposizione, sollevati dalla ricorrente, sarebbero:
1) Omessa notifica dell'atto di precetto;
tale affermazione è pienamente smentita dagli atti allegati, in quanto risultano, regolarmente notificati, ben quattro atti di precetto, per il rilascio del bene immobile. Si osserva, inoltre, che anche la resistente ha dato pieno atto della regolare notifica dell'atto di avviso. Orbene, è noto che l'atto di avviso è un atto redatto dall'Ufficiale Giudiziario, che può redigerlo e notificarlo, solo dopo aver preso visione della regolare notifica dell'atto di precetto. Se così non fosse stato, andava proposta una querela di falso, contro l'Ufficiale Giudiziario, che, nell'atto di avviso, aveva dichiarato di aver preso visione del precetto, regolarmente notificato. Per tutto quanto, appena evidenziato, tale eccezione è del tutto infondata;
2) Prescrizione decennale;
su tale eccezione, si osserva che la domanda è stata proposta in data 29/04/1985, dall'allora proprietario Avv.to Giovanni Di Meglio. Il titolo esecutivo, di cui al presente giudizio, è del
20/12/2001 e, nel corso del tempo, sono stati notificati ben quattro atti di precetto, rispettivamente, in data
24/10/2002, in data 18/11/2002, in data 08/01/2023 e l'ultimo in data 09/03/2005 (vedi atti allegati), notificati sempre dall'Avv.to Giovanni Di Meglio, quale usufruttuario del bene. Successivamente, in data
24/06/2005, fu notificato ricorso ex art. 612 c.p.c., dichiarato improcessabile, in quanto, il nostro caso trova la sua disciplina nell'art 605 c.p.c.. Il precetto, di cui è causa, è stato notificato in data 12/11/2012. E' evidente, pertanto, che, nel corso del tempo, ci siano state più azioni ed atti, che hanno interrotto i termini di prescrizione. Per tutto quanto appena evidenziato, anche tale eccezione è infondata;
3) Il bene immobile non è di proprietà e/o in possesso della società opponente. Anche questa eccezione è smentita dagli atti e dall'elaborato del C.T.U., che ha confermato che la resistente ha il possesso del bene, oggetto dell'eccezione ed ha provveduto, quindi, ad individuare con esattezza i confini del bene, oggetto dell'esecuzione, nonché la sua superficie di circa mq 102,20, già indicata nell'atto di precetto;
4) Mancata trascrizione del titolo esecutivo;
anche questa eccezione va rigettata, in via preliminare,
l'eccezione è tardiva e comunque infondata, in quanto l'art. 2653 c.c. prevede e disciplina i casi in cui il titolo esecutivo va trascritto. La nostra fattispecie non rientra in tali ipotesi. In tal senso si è espressa la Suprema
Corte con sentenza dell'11/07/59 e del 17/01/2003 n. 601.
P.Q.M.
Il Giudice Unico Tribunale di Napoli, sez. Distaccata di Ischia, definitivamente pronunciando sulla domanda, proposta dalla contro la SI.ra , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Revoca l'Ordinanza di Sospensione e rigetta l'opposizione per i motivi su esposti;
2) Condanna la al pagamento delle spese legali, che vengono quantificate in € 350,00 per Parte_1 spese ed € 5.000,00 per onorario, oltre oneri accessori, se dovuti e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv.to Francesco Capezza, quale antistatario, oltre alle spese di C.T.U.;
3) Rigetta tutte le altre domande ed eccezioni, in quanto infondate.
2 Così deciso.
Ischia, 27.06.2025
Il Giudice
Achille Mazzuolo
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