Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6194 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Leonardo Pica Presidente dott. ssa Ornella Minucci Giudice dott. Adriano Del Bene Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6959/2022, promossa da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Michela Izzo (C.F. C.F._1
) e dall'avv. Rosa Piscitelli (C.F. ), con studio in C.F._2 C.F._3
Cancello Scalo (CE) alla via Napoli n.720
-ATTORE-
CONTRO
con sede legale in Roma al viale Mazzini n.14 (C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. P.IVA_1
Carmine Punzi (C.F. ) con studio in Roma al viale Bruno Buozzi C.F._4
n.99
-CONVENUTA-
E
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 C.F._5
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 C.F._6 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Dell'Aversana (C.F.: ), C.F._7
con studio in Napoli al Viale Colli Aminei n.58/A
-INTERVENIENTI –
Con atto di citazione notificato in data 17.03.2022 il sig. evocava in Parte_1 giudizio innanzi all'intestata sezione specializzata la per Controparte_1 sentire accertare e dichiarare l'illegittima riproduzione di n. 6 fotografie con violazione del diritto d'autore sulle opere di parte attrice e richiesta di condanna al risarcimento dei danni patiti per la somma complessiva di € 250.000.
A fondamento della domanda, esponeva:
- di essere titolare dell'omonimo esercizio commerciale con marchio che si Parte_3
occupava del commercio al dettaglio ed on-line di oggettistica in ceramica, articoli da arredamento e da regalo (in particolare, piastrelle e pannelli murati in ceramica vietrese decorata a mano);
- che si era accorto che nell'anno 2019 “venivano manipolate ed utilizzate n. 6 fotografie digitali di sua proprietà come elemento compositivo dello sfondo scenografico della trasmissione televisiva “Made in Sud” 2019 (cfr. dati di identificazione di ciascuna delle predette fotografie come da atto di citazione);
- che le suddette foto erano di titolarità di parte attrice come comprovato dai “metadati o dati exif di cui ogni singola foto è dotata”;
- che l'unicità di tali rilievi fotografici era attestata dalla realizzazione in maniera artigianale e riproduceva l'unicità delle stesse opere realizzate da che presentavano Parte_1
caratteristiche peculiari sia per intensità dei colori sia per la distribuzione delle pennellate;
- che le citate fotografie erano state utilizzate per l'allestimento scenografico della trasmissione “Made in Sud” 2019 in onda tra il mese di marzo ed il mese di maggio 2019 sul canale RAI 2 in prima serata e presenti anche sul sito web Rai.it;
- che mediante perizia privata aveva appurato, sulla base di una comparazione analitica tra i soggetti fotografici utilizzati per la scenografia della menzionata trasmissione televisiva e le immagini fotografiche originali, che queste ultime avevano subito un processo di manipolazione e comunque mediante la perizia di parte aveva evidenziato tutte le corrispondenze tra le fotografie digitali e gli elementi della scenografia;
- che le foto così riprese nella scenografia della trasmissione televisiva erano state diffuse
Cont anche sul sito web, social network e video sui canali della oltre ad essere state visionate dal pubblico presente in sala;
- che la riproduzione abusiva delle sue opere comportava un danno all'immagine ed alla sua produzione, dal momento che i clienti che avevano notato le predette immagini fotografiche 3 avevano pensato che il Senatore le avesse copiate dalla scenografia della trasmissione
“Made in Sud”.
Parte attrice pertanto deduceva che la condotta della società convenuta integrava la violazione del diritto morale d'autore di cui all'art. 20 legge n. 633/1941; in particolare, sosteneva che le fotografie in questione per l'alto grado di livello tecnico e per la loro originalità e creatività dovevano essere protette come opere dell'ingegno ai sensi dell'art. 2 della legge n. 633/1941 e suscettibili soltanto di utilizzazione da parte dell'autore nelle forme di cui all'art. 12 della l.d.a.
L'utilizzo di tali fotografie era stato perpetrato in difetto di alcuna autorizzazione preventiva del creatore e ben sapendo di averle prelevate e manipolate da un sito internet riconducibile a quelli del Senatore, violandone i diritti esclusivi.
Pertanto, in considerazione della circostanza che il materiale televisivo della trasmissione
“Made in Sud” 2019 era ancora fruibile non essendo stato rimosso dai canali anche on-line Cont della riteneva che il risarcimento del danno potesse essere liquidato nella somma di €
250.000,00.
Concludeva quindi rassegnando le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, accertare e dichiarare illegittima la riproduzione parziale e totale delle sei fotografie digitali, in premessa indicate, ad opera della società convenuta
[...]
P.Iva con sede legale al Viale Mazzini Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe, 146, - 00195 Roma (RM) e conseguentemente riconoscere violato il diritto
d'autore sulle opere del Senatore, e, per l'effetto, condannare la stessa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore dell'istante, dei danni materiali e morali, con la rivalutazione monetaria e con gli interessi legali dalla data dell'abusiva utilizzazione (da marzo a maggio 2019 e tutt'ora visibile) con riproduzione parziale e totale delle n. 6 immagini fotografiche digitali dell'istante per la somma di euro 250.000,00 tenendo conto che il materiale televisivo relativo alla trasmissione “Made in Sud” 2019 è tutt'oggi ancora fruibile, rilevando l'impossibilità della rimozione definitiva dei contenuti relativi ai soggetti delle fotografie digitali utilizzate per la trasmissione su tutti i media televisivi, audiovisivi ed informatici. Pertanto essendo che le fotografie manipolate ed utilizzate violano il diritto d'autore (sei fotografie), si quantifica la somma totale in €
250.000,00 (euro duecentocinquantamila); 4
- ordinare la pubblicazione della sentenza di accoglimento delle sue domande, per la parte dispositiva, su uno o più giornali, con relative spese a carico della soccombente, ai sensi dell'art. 166 della legge in questione, con vittoria di spese;
- condannare la convenuta alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali CPA ed IVA, come da legge, con clausola di anticipazione agli sottoscriventi procuratori in funzione anticipatoria”.
Si costituiva in giudizio la depositando comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta, nella quale contestava che le immagini per cui è causa fossero state estrapolate dai siti web di parte attrice.
In particolare la società convenuta escludeva che fosse ravvisabile il requisito della originalità e creatività delle fotografie riprese nella scenografia della trasmissione televisiva andata in onda nel 2019, trattandosi di scatti fotografici che non recavano alcuna particolare impronta del fotografo, che si era limitato a riprodurre un prodotto statico per fini commerciali o pubblicitari.
Parte convenuta deduceva che i rilievi fotografici erano presenti sul web senza alcuna indicazione di quelle prestabilite ai sensi dell'art. 90 lda (nome del fotografo e data di pubblicazione) e quindi lo scenografo avrebbe in buona fede prelevato quelle immagini fotografiche on-line nella convinzione che si trattasse di fotografie libere.
Contestava anche l'esosa quantificazione del danno e concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte nei suoi confronti con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di intervento volontario si costituivano i sig.ri, e Controparte_2 Pt_2
che, in qualità di autori della scenografia del programma televisivo “Made in Sud”,
[...]
eccepivano in via preliminare il difetto di legittimazione attiva del sig. Parte_1
Nel merito contestavano che le effigi fotografiche riprese nella trasmissione televisiva fossero qualificabili come opere dell'ingegno e qualora fossero sussumibili tra le “fotografie semplici” comunque la domanda dovrebbe essere disattesa non avendo l'attore richiesto la corresponsione dell'equo compenso.
Concludevano pertanto per il rigetto delle domande proposte da parte attrice.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e disattese le richieste istruttorie, all'udienza del 10.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata. 5
Va preliminarmente disattesa l'eccezione degli intervenuti che hanno contestato la legittimazione attiva di parte attrice che agisce in qualità di titolare dell'omonima ditta, laddove il diritto d'autore sulle opere fotografiche dovrebbe spettare unicamente al fotografo.
L'eccezione è priva di pregio, poiché come si desume dal libello introduttivo il nello Pt_1 svolgimento della propria attività professionale ed in qualità di titolare dell'omonima ditta svolge anche l'attività di fotografo delle opere in ceramica che poi vengono commercializzate sui siti internet dello stesso.
Ciò chiarito, il thema decidendum della presente controversia ruota intorno al tipo di tutela delle fotografie delle opere realizzate dal , sebbene nell'atto introduttivo parte attrice Pt_1
sembra confondere il piano della protezione invocata che vorrebbe estendere anche alle stesse opere ritratte nelle fotografie poi riprese nella scenografia della trasmissione televisiva “made in Sud”.
Secondo parte attrice, i n. 6 rilievi fotografici dei quali non è contestata la paternità delle foto avrebbero un particolare carattere di creatività ed originalità onde meritare la tutela di cui all'art. 2 n. 7 della legge sul diritto di autore.
Orbene, occorre premettere secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che un'opera per essere considerata frutto dell'ingegno deve essere creativa, anche se in misura modesta, e quindi deve possedere i caratteri dell'originalità e della novità (cfr.
Cass. n. 24594 del 2005).
Va precisato, tuttavia, che “in tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la L. n. 633 del 1941, art. 1, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché
l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia;
inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione” (Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2023, n. 1674). 6
Pertanto, occorre declinare il concetto di creatività - intesa come atto formale espressivo di una soggettività che si manifesta in un'opera e che per ciò stesso merita protezione secondo la legge sul diritto di autore - nell'ambito della fotografia, e dunque, verificare se l'immagine sia frutto di attività artistica connotata da carattere creativo e se rientra, dunque, nell'ambito di tutela della legge sulla protezione del diritto d'autore, poiché qualificabile come opera fotografica o espressa con procedimento analogo a quello della fotografia ai sensi dell'art. 2,
n. 7), l. 22 aprile 1941, n. 633 ovvero trattasi di fotografia semplice protetta ai sensi dell'art. 87 della legge n. 633 del 1941 a determinate condizioni.
In giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2020, n. 2981), infatti, è stato chiarito che il nostro ordinamento distingue tre diversi tipi di fotografie: a) le fotografie d'autore o opere fotografiche previste all'art. 2, n. 7 L.A., che godono della piena tutela del diritto d'autore;
b) le semplici fotografie disciplinate dall'art. 87 L.A., che godono di una più limitata tutela, sia in termini di durata del diritto (solo 20 anni), sia del suo contenuto (non comprensivo del diritto morale d'autore, che attribuisce al suo titolare il diritto di opporsi ad ogni atto a danno dell'opera che possa essere di pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione); c) le fotografie meramente documentali di cui all'art. 87 comma 2 L.A. che non sono tutelate dal diritto d'autore.
Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie meritevoli di tutela, occorre accertare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale (Sez. 1, Sentenza n. 7077 del
05/07/1990, Sez. 1, Sentenza n. 8186 del 1992 , Sez. 1, Sentenza n. 8425 del 21/06/2000), così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe.
La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l'apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L'apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l'apparecchio
(inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto
(intervenendo il fotografo sull'atteggiamento o sull'espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico (cfr. Trib. Roma, sez. spec. impresa, 11 marzo 2021, n. 4361). 7
Peraltro, si evidenzia nella giurisprudenza di merito che: “Il carattere creativo necessario per la protezione d'autore dell'opera fotografica non coincide con il concetto di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate nell'art. 1 l. aut. ed è quindi sufficiente che il carattere creativo sia anche solo minimo” (Corte appello Milano Sez. spec. Impresa,
16/12/2019, n.5031.).
Da quanto premesso, per la tutela autorale delle opere fotografiche non è sufficiente la mera riproduzione dell'oggetto, ma è richiesto un gradiente di creatività ed originalità e quindi un aliquid novi tale da connotare lo scatto fotografico di quel tocco di creatività che fonda la tutela autorale.
Invero, la lettura degli atti e delle memorie di parte attrice evidenzia il tentativo mal riuscito di trasporre i requisiti di creatività, originalità e quindi unicità delle opere in ceramica alle foto che le ritraggono e di cui si chiede la protezione ai sensi dell'art. 2 l.d.a.
A fronte della contestazione di controparte che al contrario insiste sul carattere di fotografie semplici che sarebbero state riprese nell'allestimento scenografico della trasmissione “Made in Sud”, le deduzioni di parte attrice compendiate ad esempio nella I memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. sono a dir poco apodittiche, ove si legge: “Si fa rilevare che ogni opera del
è frutto di un'attività creativa manifestata in forma percepibile, unica nelle sue Pt_1 imperfezioni proprio perché artigianale atteso che vi è contributo personale dell'autore, la sua impronta, e non la mera copia di una creazione preesistente. Senza alcun dubbio le fotografie in questione presentano i requisiti di creatività e quel valore artistico che sono richiesti dalla legge sul diritto d'autore, per la qualità intrinseca di esse, come emerge dalla documentazione allegata e dai requisiti soggettivi dell'odierno attore”.
Il brano citato se da una parte corrobora l'impressione che parte attrice prosegua nell'attribuire incongruamente il carattere di creatività delle opere fotografiche mutuandolo dall'artigianalità dei soggetti fotografati, dall'altro si appella a circostanze ininfluenti per il tipo di tutela invocata, quali i “requisiti soggettivi” dello stesso attore.
Tuttavia, i rilievi fotografici ripresi nella trasmissione edita da RAI 2 non fanno altro che restituire l'immagine delle opere artigianali del , senza alcun apporto di originalità e Pt_1
creatività sia nella scelta e nello studio del soggetto da rappresentare, ma anche nel momento esecutivo dello scatto, che non produce particolari suggestioni. E ciò è tanto più vero se si 8 tiene conto che l'aspetto statico degli scatti fotografici in esame si spiega per il fine prettamente commerciale e pubblicitario per cui sono eseguiti.
La visione delle fotografie per cui è causa, nonostante la ripetuta affermazione del carattere di originalità che l'attore vorrebbe conferire anche ricorrendo al concetto astratto e non pertinente di “filosofia dell'artista”, non fa emergere nessuna peculiare espressione di attività creativa da parte del suo autore, nemmeno sotto il profilo della rielaborazione degli scatti fotografici in difetto di ritocchi o abbinamenti idonei a manifestare la creatività del fotografo.
Invero, lo spettatore di queste fotografie è portato a valutarne la particolare capacità tecnica che rende particolarmente apprezzabile l'opera senza conferirgli quel carattere di “stampa d'autore” come pretenderebbe parte attrice.
Il Collegio aderisce a quell'orientamento della giurisprudenza di merito che qualifica l'apporto creativo del fotografo in un quid novi che sublima l'aspetto prettamente tecnico della effigie fotografica e le conferisce il carattere segnatamente artistico: “Ad una fotografia che ha funzione di mera cronaca di un evento e che non trascende il comune aspetto della realtà rappresentata non può essere attribuito un carattere distintivo o creativo, che risulta invece necessario perché una fotografia possa godere della protezione della tutela autorale prevista dall'art. 2 della Legge sul Diritto d'Autore per le opere fotografiche. Ove la fotografia sia quindi mera rappresentazione di accadimenti di vita, anche se realizzata grazie all'uso di una tecnica avanzata e raffinata, trova applicazione la più limitata tutela prevista dagli artt. 87 e ss. della Legge sul Diritto d'Autore per le fotografie semplici [così nel caso di specie, per il semplice ritratto fotografico di un noto sportivo immortalato da bordocampo durante una competizione sportiva, seppur realizzato da un fotografo professionista che abbia utilizzato modalità di scatto sofisticate, dovrà ritenersi applicabile la disciplina prevista dagli artt. 87 e ss. della Legge sul Diritto d'Autore] (cfr. Tribunale di Milano 3
Giugno 2020).
Pertanto, laddove, come nella fattispecie in esame, l'apporto creativo del fotografo si limita alla riproduzione delle opere in ceramica, in difetto quindi di una peculiare interpretazione soggettiva di quanto è oggetto di ripresa ed in mancanza di un apporto di originalità idoneo ad evocare particolari suggestioni, la mera prevalenza dell'aspetto tecnico non consente di configurare la tutela autorale riconosciuta alle opere fotografiche.
Ne consegue che le fotografie in contesa meritano esclusivamente la protezione quale oggetto di diritti connessi al diritto d'autore ex artt. 87 e ss. L. n. 633/1941. 9
A tal riguardo, la presente decisione si pone nel solco ed in perfetta continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che riconosce l'applicabilità della tutela prevista per le fotografie semplici, ad esempio, alle immagini relative ad esibizioni musicali (Trib.
Roma, 28.03.2003; Trib. Milano, 9.11.2000), alle fotografie di luoghi, monumenti e opere d'arte (Trib. Napoli, 27.01.2008; App. Milano, 26.02.2005; Trib. Roma, 24.02.1998; Trib.
Bari, 20.02.1998), alle mere riproduzioni di avvenimenti e personaggi sportivi (Trib. Torino,
18.06.2010), alle quali è assimilabile l'immagine oggetto di causa.
Dunque, nel caso delle fotografie semplici, spetterebbe all'autore il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione di cui all'art. 88 L. n. 633/1941 e il conseguente diritto di utilizzazione economica (Trib. Bologna del 22.03.2021)
Ai sensi dell'art. 90 comma 2 L. n. 633/1941, quando le fotografie non rechino le indicazioni prescritte dal comma 1 (nome del fotografo e anno di produzione della fotografia), la loro riproduzione non può essere considerata abusiva e non è dovuto il compenso di cui all'art. 91,
a meno che l'interessato non provi la mala fede del riproduttore.
A tal riguardo, occorre precisare che dei 6 rilievi fotografici che sono stati utilizzati nella trasmissione comica “Made in Sud” soltanto su uno di essi è apposto il marchio di parte attrice ( come si evince dall'elemento n. 3 riportato a pag. 10 della CTP in atti che Pt_3
avrebbe dovuto allertare parte convenuta sulla necessità di ottenere il previo consenso alla pubblicazione della foto. E comunque la presenza di tali effigi fotografiche soltanto sui siti web di titolarità di parte attrice e la scelta quindi di prelevarli per tappezzare la scenografia del predetto programma televisivo comporta l'obbligo di parte convenuta e nella specie degli sceneggiatori della trasmissione televisiva di munirsi della necessaria autorizzazione preventiva.
Non risultano dedotte circostanze specifiche da cui si possa desumere la buona fede di parte convenuta nell'utilizzo abusivo in esame e che tale non si potrebbe comunque considerare la semplice presenza della fotografia nella rete senza l'indicazione dell'autore, che in nessun modo poteva fare presumere che questa fosse di pubblico dominio (sull'onere di diligenza a carico dell'operatore professionale v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8730 del 15/04/2011, secondo cui l'esercente di rete televisiva ha l'onere di conoscere la provenienza dei diritti di cui faccia uso e la regolarità degli atti di cessione tramite i quali tali diritti sono trasmessi, non assumendo rilievo scriminante la circostanza che il dante causa abbia fornito rassicurazioni sul pacifico godimento dell'opera). 10
Pertanto, il comprovato utilizzo abusivo da parte della società convenuta delle predette immagini ritraenti i soggetti artigianali di parte attrice, mediante pubblicazione non autorizzata, integra, quindi, una violazione della privativa autorale, cui consegue il diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dall'indebita utilizzazione delle foto.
Sulla liquidazione del danno conseguente alla violazione del diritto d'autore, la Cassazione ha interpretato l'art. 158 come derivazione dell'art. 2043 c.c. l.d.a. chiarendo che : a) il risarcimento del danno è liquidato nel rispetto degli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ., b) il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056, comma 2, cod. civ., ossia «con equo apprezzamento delle circostanze del caso», dunque ancora una volta ex art. 1226 cod. civ., cui si aggiunge però l'indicazione di un parametro esplicito, relativo agli «utili realizzati in violazione del diritto»; c) è prevista la possibilità di liquidazione «in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto».
La norma di cui al richiamato art. 158 l.d.a. prevede quindi due criteri alternativi, iscritti entrambi nella cornice di una liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ.; anche se non è scandito esplicitamente un ordine rigido di preferenza fra i due criteri, l'espressione utilizzata dal Legislatore («quanto meno») sta ad indicare che il criterio del cosiddetto
«prezzo del consenso» di cui al terzo periodo del secondo comma (detto anche della «royalty virtuale») rappresenta una soglia minima della liquidazione (Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n.
39762 del 13/12/2021).
I due criteri enucleati nell'art. 158 l.d.a. si pongono dunque come “cerchi concentrici”
(secondo una visione icastica fornita dalla Corte di Cassazione n. 21833 del 2023), nel senso che il secondo (quello del giusto prezzo del consenso) consente una liquidazione minimale, laddove il primo criterio connotato anche da una venatura sanzionatoria amplia lo scenario risarcitorio al fine di ricomprendervi i vantaggi economici conseguiti dall'autore della violazione.
Nel caso di specie, si ritiene equo procedere ad una liquidazione forfettaria utilizzando il criterio del cd. prezzo del consenso, che presuppone il pagamento di una sorta di corrispettivo qualora l'autore della violazione avesse chiesto l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto tutelato. 11
A tal uopo, il modello di tariffario suggerito peraltro dalla stessa parte convenuta è quello dell'Ordine dei giornalisti ove per “Emittenti radiotelevisive a diffusione regionale o locale con potenziale bacino di utenza superiore a 400.000 destinatari” il corrispettivo per una
“fotografia singola colore” viene determinato in € 108,00. Peraltro, la stessa società convenuta ha ammesso che trattandosi di tariffario risalente al 2007, lo stesso è stato integrato nel 2012 da una nuova tabella di determinazione dell'equo compenso (ai sensi della legge 233/2012) ove si prevede la somma di € 150,00 per fotografia (fino a dieci fotografie) nei servizi nazionali.
Ritiene il Collegio pertanto che la valutazione equitativa del danno che deve tener conto di tutte le circostanze del caso, possa essere limitata al prezzo del consenso tenendo conto altresì Contr della persistenza degli scatti fotografici in questione sui canali della he secondo il costo del tariffario della singola foto di parte attrice aggiornato all'attualità si attesta nel valore complessivo di € 2000,00, oltre interessi dalla domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alle previsioni del D.M.
10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (in base al decisum) ed applicando i valori tra i minimi ed i medi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di e con l'intervento di Controparte_1 CP_2
e disattesa ogni diversa istanza, deduzione, domanda e/o
[...] Parte_2
eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la Controparte_1 al pagamento in favore di parte attrice dell'importo complessivo di € 2000,00
[...] all'attualità, a titolo di risarcimento del danno per l'illecito uso delle fotografie in esame, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda;
- condanna in solido e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite del presente Parte_2 giudizio, che liquida in €. 1518,00 per esborsi ed € 1.850 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e CPA, con attribuzione agli avv.ti Michela Izzo e
Rosa Piscitelli (pro quota ed in parti uguali). 12
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 02.04.2025
Il Giudice Estensore dott. Adriano Del Bene
Il Presidente dott. Leonardo Pica