Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice rel.
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2615 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto "cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta", vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Germania) il 13.10.1978;
E
(c.f.: ), nato ad [...] il CP_1 C.F._2
6.8.1975; con l'Avv. Massimo Luciano
-Ricorrenti-
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
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come da verbale di udienza del 10.12.2024 e note di trattazione scritta;
in data 8.11.2024 è pervenuto visto del p.m. sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 4.11.2024, i coniugi in epigrafe generalizzati proponevano domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponendo che:
-avevano contratto matrimonio concordatario il 29.8.2000 in UR
RP (atto n. 22, p.II, S.A, registro atti di matrimonio anno 2000);
-dall'unione erano nati i figli (il 18.4.2002) e (il 17.2.2006), Per_1 Per_2
maggiori di età;
- con decreto del 3.2.2022 il Tribunale di Avellino aveva omologato la separazione recependo le condizioni da loro stessi concordate;
- avevano vissuto separatamente dalla data della loro comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione (10.1.2021);
- non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale;
dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
- intendevano, quindi, chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate negli accordi in atti e meglio esplicitate in ricorso.
All'udienza del 10.12.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, i coniugi hanno ribadito al giudice relatore nelle note scritte la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
2. La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (separazione consensuale omologata come da decreto indicato) e sussistono i presupposti di legge
(artt.3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento
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di separazione definito con il decreto di omologa indicato;
da quella data
è perdurato lo stato di separazione, come ribadito dalle parti personalmente nelle note di udienza.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3. Quanto alle pattuizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, ivi da intendersi riportate e trascritte.
Le condizioni del divorzio concordate sono conformi alle vigenti disposizioni in materia e non contrastano con l'interesse della prole, con l'ordine pubblico e con il buon costume.
4. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dalle parti.
5. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
UR RP (AV) il 29.8.2000 da e (atto Parte_1 CP_1
n. 22, p.II, S.A, registro atti di matrimonio anno 2000), alle condizioni concordate dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 22.1.2024.
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Il Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
Dott. Raffaele
Califano
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