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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza dell'11.12.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. R. Parte_1
Ferrara
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti P. Bonetti e M. Mattia CP_1
Resistente
Oggetto: iscrizione negli elenchi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.8.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato dal 2015 al 2021, in qualità di bracciante agricolo addetto alla piantumazione e/o raccolta di verdura, ortaggi e pomodori, alle dipendenze dell'azienda
LE AN, secondo le modalità descritte in ricorso.
Rappresentava che – con note del 31.3.2023 - aveva comunicato l'avvenuto CP_1 disconoscimento delle giornate lavorate alle dipendenze della suddetta azienda.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva che fosse accertato il proprio diritto ad essere reiscritto negli elenchi nominativi del comune di residenza per l'anno e le giornate in contestazione, con conseguente declaratoria di insussistenza di qualsivoglia indebito sorto a seguito del disconoscimento delle suindicate giornate. CP_ Si costitutiva in giudizio l' che contestava gli avversi assunti richiamando l'accertamento trasfuso nel verbale ispettivo prodotto unitamente alla memoria di costituzione.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
1 All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha allegato di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola LE
AN per un totale di 1032 giornate dal 2015 al 2021, occupandosi della piantumazione e/o raccolta di verdure, ortaggi e pomodori su terreni siti a Brindisi, in Contrada
Bellanova.
Dal verbale ispettivo in atti risulta che gli ispettori verbalizzanti hanno disconosciuto tutti i rapporti di lavoro denunciati, nel periodo attenzionato, dall'azienda agricola LE
AN stante:
- l'assoluta incongruenza delle coltivazioni svolte, in relazione ai terreni e alle giornate denunciate;
- l'assenza di documentazione fiscale, ad eccezione di due fatture di circa 3.000 euro ciascuna intestate all'impresa Fundus Garden di LE LV (figlio del titolare dell'azienda ispezionata);
- - l'insoluto contributivo pari al 100% a fronte di retribuzioni ammontanti ad oltre 3 milioni di euro;
- le risultanze, per quel che concerne gli anni precedenti all'accesso ispettivo, delle
“Ortofotogrammetrie relative a vari anni e le Visure catastali dei fondi confinanti a quelli ex-proprietà concessi in affitto al sig. LE LV ed in seguito Pt_2 acquistati dal sig. ” che attestavano lo stato dei luoghi e l'assenza di Per_1 coltivazioni di ortaggi e/o verdure;
- il fatto che “le verifiche ispettive ed i sopralluoghi effettuati sul fondo nella disponibilità di LE AN ex proprietà ove c'è la stalla diroccata e sull'area Pt_2 circostante (fondi confinanti e/o attigui) hanno consentito agli scriventi di determinare che nei terreni oggetto del presente accertamento negli ultimi cinque o sei anni in parte coltivazioni di grano, in parte incolto e non sono state viste coltivazioni di ortaggi vari o estivi, solo sul pezzo a fronte strada negli anni 2018/19
e precedenti sarebbero stati coltivati carciofi. Il fondo che risulta al momento in parte bruciato in questi anni è stato gestito e trebbiato da un agro-meccanico del leccese del quale non è stato possibile risalire al nominativo. Tutta la zona è riserva faunistica per lepri che, in assenza di recinzioni, andrebbero a rovinare un eventuale
2 coltivazione di ortaggi estivi, senza le reti di protezione è inutile coltivare sia carciofi che ortaggi estivi o invernali. Anche gli altri fondi limitrofi senza le reti di protezione vengono coltivati a grano, nella contrada è considerato inutile ed antieconomico coltivare sia carciofi che ortaggi estivi o invernali”;
- l'assenza dei 33 dipendenti dichiarati per la giornata del 25.5.2022, coincidente con un accesso ispettivo sui fondi;
- la circostanza che “i sopralluoghi effettuati sul fondo nei mesi di maggio e giugno
2022 hanno consentito di stabilire che i terreni erano coltivati esclusivamente a grano”.
- l'assenza di fatture aventi ad oggetto l'acquisto di piantine nonché di macchine e attrezzi agricoli necessari per effettuare la preparazione del terreno.
Tanto premesso in punto di fatto, si osserva che, come noto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgt. n. 212/1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge.
Il lavoratore deve, dunque, fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi (ex multis, Cass. 13877/2012; 18605/2017).
In altri termini, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione, in quanto l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9, D.Lgs. n.
375/1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente (si vedano in argomento Cass., 11.2.2016, n. 2739 e Cass., 26.7.2017, n.
18605).
Applicando tali principi al caso che occupa, reputa la scrivente che i dettagliati esiti dell'accertamento ispettivo (anche con riferimento alle colture praticate negli anni esaminati) non possano ritenersi scalfiti dal generico contributo orale fornito dai testi
3 escussi, dovendosi evidenziare - come osservato dal Tribunale di Bari (sentenza n.
4902/24, prodotta da e resa con riferimento al medesimo verbale ispettivo) - che CP_1
“già dalla documentazione fotografica allegata al verbale ispettivo, emerg[e] che i terreni nella disponibilità del LE fossero incolti o comunque coltivati a seminativo
(grano) e non vi fosse praticata la coltura di ortaggi e carciofi come sostenuto dal ricorrente. Deve evidenziarsi che la circostanza risulta non solo per il 2022, anno dell'accertamento e verificata anche dagli ispettori mediante accesso ai terreni che risultavano incolti o con semina di grano e senza alcun lavoratore presente – sebbene dal foglio presenze nel risultassero 33 per la medesima giornata – ma anche per gli anni precedenti come si evince dalle orto fotogrammetrie storiche, dalle quali emerge che nei terreni non vi sia mai stata la coltivazione di ortaggi..Tale dato di per sé qualificante è supportato dall'analisi dell'assenza sul posto di pozzi per l'irrigazione. E difatti vi è un pozzo cartesiano in disuso e un piccolo pozzo utilizzato mediante contatore elettrico intestato ad altro soggetto (tal )…La ditta LE non ha esibito agli Persona_2 ispettori documentazione in merito a bollette di utenze e per il prelievo di acque sotterranee;
manca anche qualsiasi documentazione in merito all'acquisto di materie prime quali piantine ecc. Difetta poi alcuna documentazione bancaria e fiscale relativa
a fatture di vendita e acquisto di prodotti..Va infine evidenziato la totale assenza di mezzi
e attrezzature agricole da parte della ditta Indimostrata è la capacità Parte_3 economica del pagamento di tutte le retribuzioni mentre è certa (per assenza di alcuna documentazione relativa alla commercializzazione del prodotto) la assenza di profitti derivante dalle coltivazioni che si assumono essere state poste in essere”.
A fronte dei rilievi che precedono, non potrebbe attribuirsi alcun rilievo alle risultanze dei prospetti paga in atti, atteso che, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito dell'attività di vigilanza e controllo espletata dagli organi a ciò deputati, i documenti dell'azienda– la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare risulti acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, i modelli dmag non possono costituire un efficace elemento di contrasto probatorio.
Per le ragioni che precedono, non essendo emersa prova idonea a provare la sussistenza del rapporto di lavoro in esame, la domanda tesa ad ottenere la reiscrizione negli elenchi va disattesa.
A ciò consegue il rigetto della domanda volta al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e degli anf in relazione alle giornate disconosciute.
4 Le spese di lite si compensano integralmente tenuto conto della complessità in fatto dell'accertamento che ha determinato il disconoscimento delle giornate per cui è causa.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Spese compensate.
Brindisi, 11.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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