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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al n. 7696 / 2024 promossa da
- - ass. avv. BALZAN Parte_1 C.F._1
contro
- - parte Controparte_1 P.IVA_1
convenuta contumace all'udienza del 21/3/2025, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. premesso che
- si è rivolta al tribunale affermando di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze di di esser stata Controparte_1
licenziata verbalmente il 2.5.2019, di essere stata reintegrata con sentenza del tribunale di Torino 389/2020 ritualmente notificata il 13.5.2020 e passata in giudicato e di non esser mai più stata riammessa in servizio;
tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dal maggio 2019 sino alla cessazione del rapporto (avvenuta in data 6.7.2020, data di assunzione della ricorrente alle dipendente di un altro datore di lavoro) e del t.f.r., per un totale di euro 34.440,26 oltre accessori;
- la parte convenuta, ritualmente citata in giudizio, è rimasta contumace;
2.
ritenuto che
le domande della ricorrente siano meritevoli di accoglimento, considerato che
1 2.1. l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti e la sua durata risultano pienamente provati in giudizio in considerazione della documentazione prodotta (v. sentenza, diffide ed attestazione del Centro per l'impiego sub docc 1-4),
2.2. la parte ricorrente ha dunque offerto prova dei propri crediti;
2.3. per costante giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per ottenere l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., tra le altre,
Cass. Sez. L, sentenza n. 6205 del 15/3/2010, Cass. Sez. VI-I civile sentenza n.
25584 12/10/2018);
2.4. la parte datoriale, sulla quale gravava quindi il relativo onere, non ha fornito alcuna prova del pagamento dovute alla ricorrente per retribuzioni dirette, indirette e differite;
2.6. in merito al quantum, il conteggio delle spettanze allegato al ricorso appare conforme alle previsioni e ai dati retributivi del c.c.n.l. che regolava il rapporto (v. doc.
1) e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della parte convenuta, ben può essere posto a fondamento della presente decisione laddove individua l'ammontare dei crediti maturati dalla parte ricorrente in complessivi € 34.440,26 lordi di cui € 9.946,09 a titolo di t.f.r.;
2.7. trattandosi di crediti di lavoro, devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3.
ritenuto che
ai sensi dell'art. 91 comma 1 c.p.c. la parte soccombente debba essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte, liquidate in dispositivo - in assenza di nota spese - sulla base dei valori minimi di cui al d.m.
55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di difese ad opera della parte convenuta;
2
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore a pagare a la Parte_1
somma lorda di euro 34.440,26, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
condanna a rimborsare a Controparte_1
le spese di causa liquidate in € 4629,00, oltre i.v.a. e c.p.a, Parte_1
spese forfetarie in misura del 15%, contributo se versato, da distrarsi in favore dell'avv. BALZAN.
La giudice
Roberta PASTORE
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