Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21078 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21078/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08471/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8471 del 2022, proposto da PI PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariaconcetta Milone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di LI VI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022, recante “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, con particolare riferimento – e per quanto di interesse – al parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022 e agli ulteriori pareri e note rese degli organismi ministeriali e consultivi preposti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. NT NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso il professor PI PA premesso di avere conseguito all’estero, entro il 31 maggio 2022, la specializzazione quale insegnante di sostegno ha agito per l’annullamento dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022, pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione in data 11 maggio 2022, recante “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”.
2. Il gravame, notificato l’11 luglio 2022 e depositato il 15 luglio successivo, è affidato alle seguenti doglianze:
“- Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione; violazione del principio di uguaglianza secondo il canone della ragionevolezza.
- Difetto assoluto di motivazione. Violazione del principio di parità di trattamento e non discriminazione. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento dell’azione amministrativa. Violazione della Dir. Europea n. 36/2005 e del D.lgs. n. 206/2007”.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la gravata ordinanza sarebbe illegittima nella parte in cui (art. 7, comma 4, lettera e)) non consente a chi ha conseguito all’estero il titolo di specializzazione sul sostegno o l’abilitazione all’insegnamento entro il 31 maggio 2022, la possibilità di sciogliere la riserva entro il 20 luglio 2022, come invece previsto per coloro che abbiano conseguito il titolo in Italia. In sostanza, il ricorrente lamenta che i ristretti tempi di presentazione dell’istanza di inserimento in graduatoria non gli avrebbero consentito di richiedere, entro la scadenza del 31 maggio 2022, il riconoscimento dell’equipollenza del titolo da lui conseguito all’estero e che tale circostanza potrebbe precludergli l’inserimento con riserva nella prima fascia delle graduatorie provinciali.
Sotto diverso profilo, il ricorrente denunzia che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, anche nella parte in cui non consentirebbe l'individuazione in qualità di aventi titolo alla stipula di contratto ai docenti che hanno conseguito all'estero la specializzazione sul sostegno, il cui titolo sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole invece della disparità di trattamento che subirebbero i docenti abilitati e specializzati all’estero, rispetto a quanti conseguiranno in Italia il titolo di specializzazione in data successiva al 31.05.2022.
3. Il Ministero dell'Istruzione si è costituito in giudizio con memoria di stile il 7 novembre 2025.
Il controinteressato LI VI, nonostante la rituale intimazione, invece non si è costituito in giudizio.
4. Con ordinanza n. 5679 in data 8 settembre 2022, non appellata, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare articolata dal ricorrente, atteso che “… ad una sommaria cognizione, il ricorso non presenta profili di fondatezza, in quanto parte ricorrente non è riuscita a rispettare i tempi per la presentazione della domanda di riconoscimento per ragioni non imputabili alla P.A. con conseguente impossibilità di concorrere alla formazione delle graduatorie, a prescindere dagli esiti della domanda di riconoscimento del titolo” .
5. In vista della discussione, con atto depositato nel fascicolo processuale il 13 novembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato il venir meno del suo interesse alla prosecuzione del giudizio.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 14 novembre 2025.
6. Alla luce di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente, il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
7. In considerazione del complessivo andamento della controversia e della sua definizione in rito, il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, mentre nulla dev’essere disposto nei confronti del controinteressato intimato che non si è costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Nulla per le spese del controinteressato intimato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AR NG, Presidente FF
NT NA, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT NA | AR NG |
IL SEGRETARIO