Art. 2.
All'onere di lire 10 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 10 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.