Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 75 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 18.03.2025, promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanna Ficara, presso il cui studio in Reggio Calabria, Largo Morisani n. 9, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
27/03/1970, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Angelo Pugliatti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Archia Poeta n. 7, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-considerato che con decreto del 12.02.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 18.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 18.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario il 14/08/2003 a Reggio Calabria;
b) dal matrimonio sono nati i figli Per_1
(01/12/2005), (13/05/2008) e (21/03/2012); Per_2 Per_3
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. il 12.02.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 14.01.2025 da e Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1 -dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 CP_1
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria Atto N. 395 parte II serie A - anno 2003, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
si impegnano a non usare, soprattutto davanti ai figli, frasi, atteggiamenti ed espressioni offensive e/o denigratorie nei confronti dell'altro coniuge e si asterranno dall'incoraggiare i minori ad atteggiamenti di rifiuto nei confronti dell'altro coniuge;
2) ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3) la casa coniugale rimarrà nell'esclusiva disponibilità della IG.ra ; Pt_1
4) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando terrà i figli con sé;
5) i minori e rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 Per_3
genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. Tuttavia, per una corretta organizzazione dei ritmi quotidiani dei figli, i coniugi concordano che i minori vivranno abitualmente con la madre, sempre salva la facoltà del padre in qualsiasi giorno della settimana di vederli e tenerli con sé anche durante la notte (naturalmente con l'obbligo di accompagnarli il mattino successivo a scuola), previo congruo avviso telefonico alla madre;
mentre trascorreranno il fine settimana con il padre, a settimane alterne, dalle ore
13:00 del sabato fino alle ore 20.30 della domenica sera con pernottamento presso il padre, salvo impedimenti o sostituzione di giorni e/o orari, che dovranno essere reciprocamente comunicati, direttamente dai genitori, con almeno 5 giorni di anticipo o in caso di estrema necessità almeno con 24 ore di anticipo;
nel periodo invernale (dal 10 settembre al 10 giugno) il padre provvederà a prendere i figli a scuola e a trascorrere con loro l'intera giornata il lunedì ed il mercoledì dalle ore 13:00 fino alle ore 20:30; nel periodo estivo (che inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola), il padre potrà tenere i figli con sé il lunedì e il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 21:00, salvo diversi accordi;
inoltre, i figli trascorreranno con il padre dieci giorni consecutivi nel mese di luglio e dieci giorni nel mese di agosto, con pernottamento presso il padre, salvo diversi accordi tra i coniugi. I periodi durante le vacanze estive da trascorrere con ciascun genitore saranno concordati con congruo anticipo tra i coniugi. Per le principali festività dell'anno (Natale, Capodanno, Epifania,
Pasqua e Lunedì dell'Angelo) si curerà l'alternanza dei figli con ciascun genitore fra la festa e la vigilia. Gli altri giorni festivi saranno trascorsi dai ragazzi con i genitori con il criterio dell'alternanza. Per le altre ricorrenze familiari (compleanni genitori, Festa della Mamma e del Papà) i minori Per_2
e trascorreranno la giornata con il genitore festeggiato. Per quanto Per_3
riguarda le ricorrenze dei ragazzi i genitori festeggeranno possibilmente insieme, altrimenti varrà il criterio dell'alternanza. Si specifica che il calendario così formulato costituisce la regolamentazione minima di visite genitore-figli con conseguente possibilità per i coniugi, di comune accordo, compatibilmente con le eIGenze, bisogni, desideri e impegni dei minori, di apportare modifiche in melius. Entrambi i genitori comunicheranno vicendevolmente il luogo dove condurranno i figli durante i periodi lunghi che trascorreranno con i ragazzi, così come comunicheranno immediatamente
(non oltre 24h prima) eventuali modifiche di programma.
6) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e della carta di identità valida per l'espatrio.
7) Viene posto a carico del marito, IG. , l'onere di contribuire al CP_1
mantenimento dei figli , e , determinato nell'assegno Per_1 Per_2 Per_3
mensile di euro 600,00 (seicento/00), da versarsi tramite accredito in conto corrente avente IBAN [...]EM002081843, intestato alla IG.ra , entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Detto assegno Parte_1
sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico erogato dall' sarà direttamente ed in misura integrale versato alla CP_2
IG.ra , a tal fine il IG. si impegna a fornire ogni necessario Pt_1 CP_1
consenso. Inoltre, il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 del Protocollo in materia di famiglia in uso presso il Tribunale di Reggio Calabria il cui contenuto i coniugi dichiarano di conoscere e accettare;
8) Il IG. si impegna a trasferire la sua residenza anagrafica dalla casa CP_1
coniugale entro 30 giorni dall'omologa dei presenti accordi.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.03.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna