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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/02/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3473/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – legato testamentario
TRA
(ora , rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Francesco Florimonte, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Controparte_1
Baselice, comea procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.6.2018
[...]
già faceva opposizione al decreto Parte_2 Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 603/2018 ad essa notificato in data
21/05/2018, unitamente al precetto, da per il Controparte_1 pagamento di euro 50.000,00 portata dal titolo Mediobanca FRN 2014 (Cod.
Titolo XS0336285100) oltre accessori, deducendo a motivi: 1)
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione;
2) la carenza di legittimazione attiva dell'opposto trattandosi di legato di genere;
3) la carenza di legittimazione passiva di essa banca atteso che l'adempimento spettava agli eredi onerati. Per tali motivi chiedeva al giudice la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo con la condanna dell'opposto a restituire ad essa le somme riscosse nell'ambito del Parte_2 procedimento esecutivo mobiliare R.E. n. 1133/2018 del Tribunale di Nocera
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Inferiore pari ad euro 57.562,60 (di cui euro 53.062,60 quale somma precettata ed euro 4.500,00 per spese di esecuzione) oltre interessi ed accessori.
Costituitosi in giudizio, l'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, esperita senza esito positivo la mediazione obbligatoria, fatte precisare le conclusioni sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, il giudice riservava la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. L'opposto fa derivare il suo credito pecuniario nei confronti della banca da un lascito testamentario a suo favore disposto dalla Sig.ra Persona_1 deceduta in San Marco in Lamis in data 14.01.2012. In particolare, con testamento pubblico del 26.10.2011 ricevuto dal Notaio Dott. Persona_2 la de cuius disponeva testualmente: “il denaro che si ritroverà nel mio patrimonio all'epoca del mio decesso (sia in casa che depositato e/o investito in titoli e/o altro) andrà devoluto, per euro 50.000 alla mia pronipote Per_3
nata a [...] il [...], che amorevolmente mi assiste, per
[...] euro 50,000.00 allo stesso e per il resto a tutti i miei Controparte_1 nipoti (figli dei miei fratelli e sorella) ed in parti uguali tra loro”. L'opposto precisava che il menzionato testamento era stato registrato nel repertorio degli atti tra vivi e contestualmente i sigg.ri Controparte_1 [...]
e dichiaravano di accettare Controparte_2 Controparte_3 puramente e semplicemente l'eredità ad essi devoluta dalla defunta R_
procedendo, con due dichiarazioni di successioni presentate
[...] all'Agenzia delle Entrate di Pagani, la prima, in data 5/10/2012 - al n. 1156 - volume 9990, e la seconda (integrativa della prima) presentata in data
5/12/2012 al n. 1493 - volume 9990. In particolare l'opposto segnalava che nella denuncia di successione alla sezione B4:ALTRI BENI, al progressivo
002 era stato indicato il titolo Mediobanca FRN 2014 Cod. Titolo
XS033628S100 come assegnato per testamento per euro 50.000,00 alla sig.ra ed euro 50.000,00 al sig. Persona_3 Controparte_1
La banca opponente ha dedotto e provato che al momento della notifica del monitorio, presso la filiale del di Sarno, non era Parte_1 disponibile il titolo cui si faceva riferimento nella denuncia di successione integrativa (ma non nella disposizione testamentaria), atteso che esso era scaduto nel febbraio 2014, per cui gli importi relativi al suo valore erano stati
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 trasferiti sul conto corrente n. 1000/3774, a disposizione degli eredi della de cuius.
Gli eredi, secondo la stessa allegazione dell'opposto, sarebbero lo stesso nonchè , e , che CP_1 Persona_3 CP_2 Controparte_3 avrebbero accettato l'eredità ad essi devoluta.
Orbene, a prescindere dalla questione posta dalla banca circa l'inesistenza di una vocazione ereditaria nei riguardi del Sig. non vi è CP_1 dubbio che l' abbia proceduto in monitorio come legatario e non erede CP_1
e che il legato disposto a suo favore è un tipico legato di genere, con efficacia obbligatoria, in quanto non ha ad oggetto una cosa specificamente individuata o un determinato specifico rapporto giuridico.
La disponente, infatti, si è limitata a prevedere un lascito del valore di euro 50.000,00 a favore dell' senza mai attribuire allo stesso uno CP_1 specifico rapporto giuridico, limitandosi a chiarire che la somma in questione avrebbe dovuto esser reperita dal patrimonio mobiliare suo tutto (danaro contante, titoli, depositi ecc).
La giurisprudenza ha precisato che allorquando venga in rilievo un
“legato pecuniario” senza attribuzione di un sottostante rapporto giuridico, la vicenda va ricondotta al legato di genere (cfr. Cass., 22 giugno 1995, n.
7082). Peraltro, le stesse obbligazioni pecuniarie quale genus (art. 1277 e ss c.c.) sono usualmente definite come obbligazioni generiche, in quanto il danaro oggetto della prestazione è considerato un bene fungibile.
In caso di legato di genere o obbligatorio il legatario è tenuto a far valere il suo diritto di credito nei confronti dell'onerato, vale a dire agli eredi, ai sensi dell'art. 649 comma 3 c.c. Peraltro, avendo il legato ad oggetto un valore in denaro, trova applicazione il principio generale previsto in relazione ai contratti dall'art. 1378 c.c. (ma applicabile a tutti i negozi giuridici e quindi anche al legato di genere), in forza del quale, nei negozi giuridici che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione. Il diritto di scelta ai sensi dell'art. 664 c.c., spetta all'onerato, cioè agli eredi;
di conseguenza, posto che gli eredi sono più di uno, è necessario che la scelta sia fatta con il consenso di tutti gli eredi.
Solo una volta individuati chi siano effettivamente gli eredi, testamentari o legittimi, in mancanza di istituzione di erede, e questi abbiano dato univocamente alla banca formali disposizioni in ordine al denaro depositato sul conto corrente intestato alla de cuius, la banca può procedere alla esecuzione della volontà degli onerati, i soli obbligati a dare esecuzione al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 legato di genere. E', dunque, evidente la carenza di legittimazione passiva della banca depositaria, la quale è tenuta a disporre del denaro e dei titoli presso di essa depositati dalla de cuius, solo su ordine di tutti gli eredi, che siano succeduti negli stessi e quindi non in esecuzione del legato, ma in esecuzione del rapporto bancario instauratosi con gli eredi. Sempre che tra gli eredi non siano sorte controversie sulla divisione dei beni.
Oltre a revocare il decreto ingiuntivo, l'opponente va condannato a restituire alla banca quanto da questa a lui pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, a seguito del procedimento esecutivo mobiliare RGE n. 1133/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore, per la complessiva somma di euro 57.562,60 di cui euro 53.062,60 quale somma precettata ed euro 4.500,00 per spese di esecuzione, come dalla stessa documentato, senza contestazioni dell'opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opposto alla restituzione in favore della banca opponente della somma di euro 57.562,60 oltre interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo
3) Condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, rimborso contributo unificato, Cpa e Iva come per legge
Così deciso in data 16.02.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3473/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – legato testamentario
TRA
(ora , rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Francesco Florimonte, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Controparte_1
Baselice, comea procura in atti;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.6.2018
[...]
già faceva opposizione al decreto Parte_2 Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 603/2018 ad essa notificato in data
21/05/2018, unitamente al precetto, da per il Controparte_1 pagamento di euro 50.000,00 portata dal titolo Mediobanca FRN 2014 (Cod.
Titolo XS0336285100) oltre accessori, deducendo a motivi: 1)
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione;
2) la carenza di legittimazione attiva dell'opposto trattandosi di legato di genere;
3) la carenza di legittimazione passiva di essa banca atteso che l'adempimento spettava agli eredi onerati. Per tali motivi chiedeva al giudice la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo con la condanna dell'opposto a restituire ad essa le somme riscosse nell'ambito del Parte_2 procedimento esecutivo mobiliare R.E. n. 1133/2018 del Tribunale di Nocera
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Inferiore pari ad euro 57.562,60 (di cui euro 53.062,60 quale somma precettata ed euro 4.500,00 per spese di esecuzione) oltre interessi ed accessori.
Costituitosi in giudizio, l'opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.
Rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, esperita senza esito positivo la mediazione obbligatoria, fatte precisare le conclusioni sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, il giudice riservava la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione è fondata e va pertanto accolta. L'opposto fa derivare il suo credito pecuniario nei confronti della banca da un lascito testamentario a suo favore disposto dalla Sig.ra Persona_1 deceduta in San Marco in Lamis in data 14.01.2012. In particolare, con testamento pubblico del 26.10.2011 ricevuto dal Notaio Dott. Persona_2 la de cuius disponeva testualmente: “il denaro che si ritroverà nel mio patrimonio all'epoca del mio decesso (sia in casa che depositato e/o investito in titoli e/o altro) andrà devoluto, per euro 50.000 alla mia pronipote Per_3
nata a [...] il [...], che amorevolmente mi assiste, per
[...] euro 50,000.00 allo stesso e per il resto a tutti i miei Controparte_1 nipoti (figli dei miei fratelli e sorella) ed in parti uguali tra loro”. L'opposto precisava che il menzionato testamento era stato registrato nel repertorio degli atti tra vivi e contestualmente i sigg.ri Controparte_1 [...]
e dichiaravano di accettare Controparte_2 Controparte_3 puramente e semplicemente l'eredità ad essi devoluta dalla defunta R_
procedendo, con due dichiarazioni di successioni presentate
[...] all'Agenzia delle Entrate di Pagani, la prima, in data 5/10/2012 - al n. 1156 - volume 9990, e la seconda (integrativa della prima) presentata in data
5/12/2012 al n. 1493 - volume 9990. In particolare l'opposto segnalava che nella denuncia di successione alla sezione B4:ALTRI BENI, al progressivo
002 era stato indicato il titolo Mediobanca FRN 2014 Cod. Titolo
XS033628S100 come assegnato per testamento per euro 50.000,00 alla sig.ra ed euro 50.000,00 al sig. Persona_3 Controparte_1
La banca opponente ha dedotto e provato che al momento della notifica del monitorio, presso la filiale del di Sarno, non era Parte_1 disponibile il titolo cui si faceva riferimento nella denuncia di successione integrativa (ma non nella disposizione testamentaria), atteso che esso era scaduto nel febbraio 2014, per cui gli importi relativi al suo valore erano stati
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 trasferiti sul conto corrente n. 1000/3774, a disposizione degli eredi della de cuius.
Gli eredi, secondo la stessa allegazione dell'opposto, sarebbero lo stesso nonchè , e , che CP_1 Persona_3 CP_2 Controparte_3 avrebbero accettato l'eredità ad essi devoluta.
Orbene, a prescindere dalla questione posta dalla banca circa l'inesistenza di una vocazione ereditaria nei riguardi del Sig. non vi è CP_1 dubbio che l' abbia proceduto in monitorio come legatario e non erede CP_1
e che il legato disposto a suo favore è un tipico legato di genere, con efficacia obbligatoria, in quanto non ha ad oggetto una cosa specificamente individuata o un determinato specifico rapporto giuridico.
La disponente, infatti, si è limitata a prevedere un lascito del valore di euro 50.000,00 a favore dell' senza mai attribuire allo stesso uno CP_1 specifico rapporto giuridico, limitandosi a chiarire che la somma in questione avrebbe dovuto esser reperita dal patrimonio mobiliare suo tutto (danaro contante, titoli, depositi ecc).
La giurisprudenza ha precisato che allorquando venga in rilievo un
“legato pecuniario” senza attribuzione di un sottostante rapporto giuridico, la vicenda va ricondotta al legato di genere (cfr. Cass., 22 giugno 1995, n.
7082). Peraltro, le stesse obbligazioni pecuniarie quale genus (art. 1277 e ss c.c.) sono usualmente definite come obbligazioni generiche, in quanto il danaro oggetto della prestazione è considerato un bene fungibile.
In caso di legato di genere o obbligatorio il legatario è tenuto a far valere il suo diritto di credito nei confronti dell'onerato, vale a dire agli eredi, ai sensi dell'art. 649 comma 3 c.c. Peraltro, avendo il legato ad oggetto un valore in denaro, trova applicazione il principio generale previsto in relazione ai contratti dall'art. 1378 c.c. (ma applicabile a tutti i negozi giuridici e quindi anche al legato di genere), in forza del quale, nei negozi giuridici che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l'individuazione. Il diritto di scelta ai sensi dell'art. 664 c.c., spetta all'onerato, cioè agli eredi;
di conseguenza, posto che gli eredi sono più di uno, è necessario che la scelta sia fatta con il consenso di tutti gli eredi.
Solo una volta individuati chi siano effettivamente gli eredi, testamentari o legittimi, in mancanza di istituzione di erede, e questi abbiano dato univocamente alla banca formali disposizioni in ordine al denaro depositato sul conto corrente intestato alla de cuius, la banca può procedere alla esecuzione della volontà degli onerati, i soli obbligati a dare esecuzione al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 legato di genere. E', dunque, evidente la carenza di legittimazione passiva della banca depositaria, la quale è tenuta a disporre del denaro e dei titoli presso di essa depositati dalla de cuius, solo su ordine di tutti gli eredi, che siano succeduti negli stessi e quindi non in esecuzione del legato, ma in esecuzione del rapporto bancario instauratosi con gli eredi. Sempre che tra gli eredi non siano sorte controversie sulla divisione dei beni.
Oltre a revocare il decreto ingiuntivo, l'opponente va condannato a restituire alla banca quanto da questa a lui pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, a seguito del procedimento esecutivo mobiliare RGE n. 1133/2018 del Tribunale di Nocera Inferiore, per la complessiva somma di euro 57.562,60 di cui euro 53.062,60 quale somma precettata ed euro 4.500,00 per spese di esecuzione, come dalla stessa documentato, senza contestazioni dell'opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opposto alla restituzione in favore della banca opponente della somma di euro 57.562,60 oltre interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo soddisfo
3) Condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, rimborso contributo unificato, Cpa e Iva come per legge
Così deciso in data 16.02.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4