Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 03/02/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00899/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04718/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4718 del 2024, proposto da
NG GU SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Mazzitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’accertamento
del silenzio inadempimento maturato nel procedimento di primo ingresso, con la mancata convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno ovvero per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale e/o attesa occupazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rappresenta il ricorrente che nel suo interesse veniva presentata una istanza di nulla osta al lavoro subordinato, poscia ottenuto in data 27 settembre 2023.
1.1. Di qui l’ingresso del ricorrente in Italia. Successivamente, si allega nella domanda che ne occupa, il ricorrente si sarebbe rivolto alla Prefettura di Napoli al fine di ottenere la fissazione di un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno ovvero per la definizione della procedura di primo ingresso –anche con il rilascio di un permesso di lavoro stagionale o di attesa occupazione- senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro.
1.2. Di qui la proposizione del ricorso ex art. 31 e 117 c.p.a. all’odierno esame.
1.3. Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la inammissibilità e, comunque, per la reiezione del ricorso.
2. Il ricorso è inammissibile, siccome eccepito dalla resistente Amministrazione, atteso che nessuna istanza risulta presentata dal ricorrente –non essendovene traccia ex actis - finalizzata alla “ calendarizzazione della convocazione del ricorrente per la contestuale sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato ”.
2.1. La mancata attivazione del ricorrente, nella primigenia sede procedimentale, rende pertanto inammissibile la repentina reazione giurisdizionale, comechè concretatasi senza avere previamente compulsato la Amministrazione.
2.2. Nondimeno, va rimarcata in ogni caso la necessità che la Amministrazione –ormai resa edotta della volontà di parte ricorrente, sia pure veicolata direttamente, e inammissibilmente, con la domanda giudiziale che ne occupa- concluda la fattispecie procedimentale iniziatasi dopo il rilascio del nulla osta.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, fermo restando l’obbligo per la Amministrazione di concludere il procedimento iniziatosi con il rilascio del nulla osta all’ingresso del ricorrente nel territorio nazionale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO