Ordinanza cautelare 12 ottobre 2022
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 22/12/2025, n. 23365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23365 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10167/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10167 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Sarno (SA), via O. Tortora, 17/19;
contro
Ministero dell’Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IR Di EO, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1. del silenzio rigetto del MIUR e USR della Campania formatosi sull’istanza del 23 agosto 2022, di rettifica della GPS e relativo decreto di esclusione perché fondato su inesatta valutazione di esclusione ex art. 7, n.ri 7, 8 e 9, D.M. n. 60 del 10 luglio 2020;
2. del Decreto Dirigenziale di depennamento dalle graduatorie di III fascia personale ATA – Assistente tecnico Area AR02/ Informatica- Graduatorie d’istituto triennio 2021/2024, prot. n. -OMISSIS- giugno 2022, emesso dall’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” a firma del Dirigente, comunicato in pari data del 20 giugno 2022 su posta PEO, con cui si escludeva il ricorrente ex art. 3 del D. M. 50 del 03 marzo 2021 comma 2 lett. B), giacché, a dire, risultava “ destituito o dispensato dall’impiego presso una P.A. ” e con cui conseguentemente si rettifica il punteggio con declaratoria di nullità del contratto A.T. ex art. 21- novies della L. 241/90;
3. di ogni altro atto prodromico, connesso, presupposto o consequenziale, ancorché della nuova graduatoria ancora non pubblicata e quindi mai conosciuta ovvero di estremi ignoti, lesivo degli interessi del ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare, comprese le graduatorie di istituto pubblicate, successivamente all’impugnato Decreto nella parte in cui non riconoscono al ricorrente i medesimi punteggi in graduatoria ATA;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta legittima la domanda di partecipazione ATA III Fascia e il rapporto professionale A.T. per il conseguente maggior punteggio, in funzione dei titoli e servizi svolti dal 2018 ad oggi con conseguente diritto al suo corretto collocamento nella graduatoria definitiva d’istituto - ATA, per la disposta illegittima esclusione;
e, per l’effetto, la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa del Ministero e le amministrazioni intimate ad adottare, in favore della ricorrente, il provvedimento di rettifica (giacché, con Sentenza n. -OMISSIS-/2021, depositata il 16 luglio 2021, ormai irrevocabile, lo stesso è stato assolto dall’accusa di aver svolto doppio lavoro assolutamente incompatibile e per cui quattro anni prima fu comminato il licenziamento dall'Università degli Studi di Napoli Federico II), con esatto riposizionamento dello stesso nelle graduatorie finali ATA III Fascia, nonché per la condanna al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione come per legge, riconosciute a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato guadagno nei mesi relativi alla impossibilità di stipulare un contratto e per aver perso quello in essere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. UC AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha esposto di aver prestato servizio in qualità di assistente tecnico presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e che, in seguito ad un esposto anonimo del 2009, è stato destinatario di un licenziamento disciplinare giustificato dallo asserito svolgimento di un doppio lavoro.
1.1. Il ricorrente, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, ha rappresentato di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (“ ATA ”) per il triennio scolastico 2021-2024, partecipando alla procedura selettiva di cui al decreto del Ministero dell’istruzione n. 50 del 3 marzo 2021 in relazione ai profili di assistente amministrativo e assistente tecnico di area informatica (AR02).
1.2. Il ricorrente, dopo essere stato inserito in graduatoria, in data 9 novembre 2021 ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con l’Istituto comprensivo “-OMISSIS- - -OMISSIS-” di -OMISSIS- in provincia di Napoli, per il profilo di assistente tecnico di area informatica, e, per effetto di tale contratto, ha prestato la propria attività lavorativa presso detto Istituto fino al 30 giugno 2022.
1.3. Il Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “-OMISSIS- - -OMISSIS-”, con decreto prot. n. -OMISSIS-, ha disposto il depennamento del ricorrente dalle graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024.
Tale provvedimento, in particolare, è stato adottato in seguito ai controlli svolti sulle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente ai fini dell’inserimento in graduatoria, dai quali è emerso come la stessa fosse stata destinataria di un atto di risoluzione del rapporto di lavoro con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” a decorrere dal 1° ottobre 2017, in seguito alla irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ex articolo 46, comma 6, lett. d) , del CCNL – Comparto Università del 10 ottobre 2008.
Per tale ragione, quindi, il suddetto Dirigente scolastico ha ritenuto di applicare nei confronti del ricorrente il disposto di cui all’articolo 3, comma 2, lett. b) , del d.m. n. 50/2021, a mente del quale “ Non possono partecipare alla procedura di inserimento: coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ”, decretando, oltre al depennamento dalla predetta graduatoria del personale ATA, anche la nullità del contratto a tempo determinato stipulato con l’Istituto comprensivo “-OMISSIS- - -OMISSIS-”.
1.4. Il ricorrente, in data 23 settembre 2022, ha evidenziato di aver presentato al Ministero dell’istruzione – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione e all’Ufficio scolastico regionale per la Campania, una istanza di riesame del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, senza ricevere alcun riscontro.
2. Il ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a sei differenti motivi, ha impugnato gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. La parte ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha contestato la legittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’istruzione e dall’Ufficio scolastico regionale per la Campania sulla sua istanza di riesame del 23 settembre 2022, qualificandola come silenzio-rigetto e non come silenzio-inadempimento e, quindi, ritenendo che avverso la stessa non andasse esperita l’azione prevista dall’articolo 117 c.p.a., bensì quella di annullamento.
2.1.1. Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di depennamento dalle graduatorie di III fascia del personale ATA, anche relativamente alla parte con cui è stata disposta la risoluzione del suo contratto di lavoro a tempo determinato, prospettando la violazione dei principi sanciti dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2.1.2. Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento per violazione dell’articolo 21- novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dei principi di buon andamento e imparzialità, sull’assunto che non vi sarebbe alcuna condanna penale o altra grave condotta posta in essere dalla parte ricorrente che possa giustificare l’esercizio del potere di autotutela nei suoi confronti.
2.1.3. Con il quarto motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per “ Violazione di legge, violazione art. 8 del d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di diritto ”.
Con tale mezzo di gravame, in particolare, è stata dedotta la violazione delle previsioni del c.d. decreto trasparenza (d.lgs. n. 104/2022), il cui articolo 8, a partire dall’agosto 2022, prevede la possibilità del cumulo di impieghi per i lavoratori, ragion per cui il Dirigente scolastico non avrebbe potuto legittimamente adottare nei suoi confronti il provvedimento oggetto del presente giudizio.
2.1.4. Con il quinto motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per violazione dell’articolo 7 della legge n. 241/1990, in quanto la sua adozione non era stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento, il che non ha consentito al ricorrente di esercitare le proprie garanzie partecipative e defensionali in sede procedimentale.
2.1.5. Con il sesto motivo di ricorso, in particolare, la parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno asseritamente subito per il prospettato errore commesso dall’amministrazione nel risolvere il suo contratto di lavoro a tempo determinato, in uno con il riconoscimento del servizio prestato, della progressione di carriera ad esso spettante e delle retribuzioni non godute a far data dalla risoluzione, fino alla scadenza del contratto di lavoro.
2.2. Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio scolastico regionale per la Campania si sono costituiti solo formalmente nel presente giudizio.
2.3. Il ricorrente, con memoria depositata in data 7 ottobre 2022, ha specificato le proprie doglianze e ha insistito per l’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.
2.4. All’udienza camerale dell’11 ottobre 2022 è stata discussa la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
2.4.1. La Sezione, con ordinanza n.-OMISSIS- del 12 ottobre 2022, ha respinto la domanda cautelare non ravvisando la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti per la sua concessione, altresì rilevando la sussistenza di un possibile profilo di irricevibilità del gravame, non superabile dal silenzio formatosi sulla istanza di riesame, in quanto non idoneo a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione della presente iniziativa giudiziale.
2.4.2. Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 5949 del 21 dicembre 2022, ha respinto l’appello cautelare proposto dalla parte ricorrente avverso la suddetta ordinanza n.-OMISSIS-/2022 evidenziando che “ l’appellante è stato destinatario di un licenziamento disciplinare e quindi ‘non per giusta causa’ che, a norma di quanto previsto dall’art. 3 del D. M. n. 50 del 3 marzo 2021 comma 2 lett. B), imponeva di adottare l’atto impugnato, che deve dunque ritenersi vincolato ”.
2.5. Il ricorrente, con memoria depositata in data 9 luglio 2025, ha svolto le proprie difese avverso il profilo di possibile irricevibilità del gravame rilevato dalla Sezione con l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-/2022, ha preso posizione sull’asserito carattere vincolato del gravato provvedimento e ha, infine, insistito per l’accoglimento del ricorso.
2.6. Il Collegio, nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 ottobre 2025, ha rilevato ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la controversia in esame rientrerebbe nella sfera di competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Ciò è stato fatto debitamente constare nel verbale d’udienza, dopodiché la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il primo motivo di ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione, in quanto in disparte la genericità delle censure in esso articolate – con le quali, piuttosto che fornire le ragioni per le quali si ritiene illegittima l’inerzia serbata dal Ministero dell’istruzione e dall’Ufficio scolastico regionale per la Campania sulla istanza di riesame del 23 settembre 2022, il ricorrente si è limitato, in sostanza, a qualificare la stessa in termini di silenzio-rigetto per giustificarne l’impugnazione mediante l’esperimento dell’azione di annullamento e non con l’azione avverso il silenzio disciplinata dall’articolo 117 c.p.a. – con l’istanza del 23 settembre 2022 è stato sollecitato il riesame in autotutela del gravato provvedimento, sicché alcun obbligo di provvedere gravava sulle amministrazioni resistenti.
Infatti, per costante giurisprudenza “ in caso di presentazione di istanza di autotutela, l’Amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto ‘costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico’ (Cons. St. sez. VI, 6 aprile 2022 n. 2564). Non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell’an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3536 del 19 aprile 2024; Cons. Stato, sez. V, sent. n. 301 del 9 gennaio 2024).
4. Il Collegio ritiene, di contro, che i restanti motivi di ricorso siano inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, così come rilevato d’ufficio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., nel corso dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 3 ottobre 2025 e debitamente fatto constare nel relativo verbale.
4.1. A tale riguardo, giova preliminarmente evidenziare che la mancata partecipazione a detta udienza del patrono di parte ricorrente non vale ad impedire al Collegio l’esercizio del potere officioso di cui all’articolo 73, comma 3, c.p.a., tenuto anche conto del fatto che la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di chiarire che l’avviso in questione neppure risulterebbe necessario ove i procuratori delle parti costituite non siano presenti in udienza, in quanto “ la ratio della disposizione è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore rinuncia ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3447 del 4 aprile 2023).
4.2. Quanto alla rilevata inammissibilità dei predetti motivi di ricorso, la stessa discende dal fatto che la parte ricorrente, con la proposizione degli stessi, ha lamentato l’illegittimità del provvedimento con il quale è stato disposto il suo depennamento (ossia, la sua esclusione) dalla graduatoria di III fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024 in ragione dell’irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso da parte dell’Ateneo “Federico II” di Napoli.
Il gravato provvedimento, quindi, si sostanzia in un atto di gestione della graduatoria rientrante tra i poteri della pubblica amministrazione quale datrice di lavoro del ricorrente e non risulta essere, per converso, espressione di un potere amministrativo di carattere discrezionale riferito alla fase evidenziale (quindi, di matrice prettamente pubblicistica) della procedura comparativa indetta dall’amministrazione.
Una siffatta impostazione, invero, trova conferma in recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, che ha riconosciuto come le controversie inerenti agli atti di gestione della graduatoria di una procedura selettiva pubblica rientrino nella sfera di competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 2957 del 19 aprile 2022).
Infatti, è stato in proposito affermato che “ è dirimente il fatto che il ricorrente azioni una posizione di diritto soggettivo all’inserimento – rectius: al reinserimento – nella graduatoria, sulla base del possesso dei requisiti rigorosamente predeterminati dal decreto ministeriale, senza il residuare di margini di discrezionalità in capo alla P.A. (C.d.S., A.P. n. 11 del 12 luglio 2011): così com’è altrettanto indiscutibile che il depennamento dalle graduatorie, una volta verificata ad opera del dirigente scolastico la carenza nel possesso dei requisiti per accedervi, costituisca atto dovuto e dal contenuto vincolato, senza esercizio di discrezionalità da parte della P.A. ” e che “ spetta quindi alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione del provvedimento con il quale il dirigente scolastico depenna un insegnante dalle graduatorie di istituto, quando tale atto inerisce a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legate ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull’accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, vertendosi in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti (qui: di personale A.T.A.) già iscritti in graduatorie ” (cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 6230 del 7 settembre 2021).
4.3. Del pari, rientra nella sfera di competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria ordinaria la questione relativa alla correttezza della risoluzione del rapporto di lavoro disposta con il provvedimento impugnato con il ricorso in esame, venendo in rilievo un atto di gestione del rapporto di lavoro afferente all’area dell’impiego pubblico contrattualizzato, completamente vincolato al presupposto atto di depennamento dalla graduatoria (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5949/2022). Anche tale atto, quindi, rientra tra quelli che il legislatore ha devoluto alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell’articolo 63, comma 1, prima parte, del d.lgs. n. 165/2001.
4.4. Anche la cognizione della domanda risarcitoria esperita dalla parte ricorrente con il sesto motivo di ricorso rientra nella sfera di competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria ordinaria, in quanto l’elemento oggettivo della invocata responsabilità delle amministrazioni resistenti si sostanzia, nel caso di specie, nell’atto di risoluzione del rapporto di lavoro che, come evidenziato in precedenza, risulta essere un atto paritetico ( i.e. , un atto di gestione del rapporto di impiego a valere quale atto di micro-organizzazione, in base alla nota distinzione tracciata dalla giurisprudenza; si veda, ex multis , Corte di Cassazione, Sezione lavoro, 10 giugno 2024, n. 16036) non implicante la spendita di potere pubblico attesa la natura contrattualizzata del rapporto di impiego che si instaura tra il personale ATA e gli Istituti scolastici datori di lavoro.
5. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il primo motivo di ricorso deve essere respinto in ragione della sua infondatezza, mentre le censure articolate con i restanti motivi di ricorso devono essere dichiarate inammissibili per carenza di giurisdizione di questo giudice, in quanto la cognizione degli atti impugnati rientra nella sfera di competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria ordinaria in funzione di giudice del lavoro, dinanzi alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’articolo 11 c.p.a.
6. Si ravvisano giuste ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite sin qui maturate, tenuto conto che la definizione dei criteri di riparto di giurisdizione rilevanti ratione materiae si è delineata con maggiore chiarezza nelle more del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il primo motivo di ricorso;
- dichiara inammissibili, per difetto di giurisdizione del giudice adito, i restanti motivi di ricorso, in quanto la presente controversia rientra nella sfera di competenza giurisdizionale dell’Autorità giudiziaria ordinaria in funzione di giudice del lavoro, dinanzi alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’articolo 11 c.p.a.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SS AN, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
UC AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC AR | SS AN |
IL SEGRETARIO