Articolo 12 della Legge 14 agosto 1982, n. 610
Articolo 11Articolo 13
Versione
10 settembre 1982
Art. 12. (Disposizioni in materia fiscale e rappresentanza in giudizio)

Valgono per l'Azienda le disposizioni vigenti in materia fiscale per le altre amministrazioni dello Stato.
Nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria ordinaria e dei collegi arbitrali e giurisdizionali speciali, l'azienda e' rappresentata dall'Avvocatura generale dello Stato.
Entrata in vigore il 10 settembre 1982
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