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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 16 giugno 2025 nelle persone dei signori
Dott. Ugo Scavuzzo Presidente
Dott. Giuseppe Bonfiglio Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2383/2023 R.G. proposto da
(C.F. ), quale titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1
individuale (P. IVA , rappresentato e Parte_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. Antonello Currò, reclamante contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, resistente contumace e nei confronti di
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, (C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), (C.F. ) e C.F._3 CP_5 C.F._4 [...]
(C.F. ), CP_6 C.F._5
resistenti contumaci avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2023, , nella qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale , ha proposto reclamo ex art. Parte_2 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
630 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 11 maggio 2023 dal Tribunale di Messina nel procedimento esecutivo n. 843/2022 R.G.E., con la quale era stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva.
In particolare, il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti del terzo esecutato stante la mancata notifica del pignoramento nei suoi confronti;
Controparte_4
l'estinzione è stata pronunciata, altresì, nei confronti degli altri terzi pignorati , Controparte_6
e per non aver il creditore “avanzato alcuna istanza Controparte_3 CP_5 istruttoria” a fronte dell'omessa dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.
Il reclamante, con il presente giudizio, ha denunciato l'erroneità della pronuncia del G.E. sul presupposto che, avendo il creditore correttamente adempiuto e fatto tutto quanto possibile per dare impulso e celerità al procedimento esecutivo, provvedendo a tutti gli adempimenti a lui imposti dalla legge, non poteva dichiararsi l'estinzione della procedura in quanto, avendo la parte dimostrato di essere incorsa in decadenze per cause alla stessa non imputabili, il G.E. avrebbe dovuto concedere un nuovo termine per la rinnovazione della notifica. Ancora, con ulteriore motivo di reclamo, ha rilevato che il Giudice avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione della procedura ritenendo che il creditore sia rimasto inerte a fronte dell'assenza delle dichiarazioni di rito di cui all'art. 547 c.p.c. da parte degli altri terzi pignorati, in quanto la parte istante, manifestando espressamente la volontà di voler proseguire il processo, era in attesa di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i terzi pignorati prima di compiere gli adempimenti dovuti.
Il 230/a n. 20, CP_7 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e , sebbene regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e CP_5 Controparte_6
deve, pertanto, essere dichiarata la loro contumacia.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile relativamente alla domanda svolta nei confronti di e . Controparte_3 CP_5 Controparte_6
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento di chiusura anticipata della procedura esecutiva, ossia di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice
(cfr. Cassazione civile sez. III, 12/11/2013, n. 25421; nonché Cassazione civile sez. III, 29/04/2020,
n. 8404), con la specificazione che la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio, anziché al giudice dell'esecuzione, sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III,
06/04/2022, n. 11241).
Tanto premesso, nel caso di specie, ha svolto reclamo ex art. 630 c.p.c. Parte_1 avverso il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva nei confronti di
[...]
e per non aver il creditore “avanzato alcuna istanza CP_3 CP_5 Controparte_6 istruttoria”, nonostante l'omessa dichiarazione di rito di cui all'art. 547 c.p.c. da parte dei suddetti terzi pignorati.
Ritiene il Collegio che non è ravvisabile alcuna delle ipotesi previste dal codice di estinzione tipica della procedura esecutiva, dovendosi qualificare la pronuncia del G.E. quale ipotesi di estinzione atipica, con la conseguenza che il relativo provvedimento è soggetto al solo rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e non con il reclamo ex art. 630
c.p.c.
Il G.E., infatti, pur essendo obbligato a fissare con ordinanza nuova udienza, onerando il creditore alla notificazione al terzo inerte, nel caso di specie ha direttamente estinto la procedura ritenendo la medesima “infruttuosa” per non aver la parte “avanzato alcuna istanza istruttoria”, con pronuncia che appare emessa ai sensi dell'art. 549 c.p.c. in ordine alla “impossibile esatta identificazione del credito”, la quale è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, n. 17663).
Passando ad analizzare il reclamo svolto da nei confronti di Parte_1 CP_4
il medesimo merita accoglimento.
[...]
Ritiene il presente Collegio, infatti, non condivisibile la pronuncia del Giudice di primo grado, laddove ha rigettato l'istanza avanzata dal creditore di rinnovazione della citazione del pignoramento nei confronti di dichiarando l'estinzione sul punto della procedura Controparte_4
esecutiva.
Va, preliminarmente, osservato che il G.E., all'udienza di prima comparizione del 08.11.2022, ha assegnato il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (avvenuta in data 09.11.2022) per il rinnovo della notifica del pignoramento e dell'avviso si cui all'art. 543 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
c.p.c. nei confronti (anche) di rinviando la procedura per le opportune verifiche Controparte_4 all'udienza del 18.04.2023.
Alla successiva udienza del 18.04.2023, il creditore, premesso di aver avviato la notificazione del pignoramento nei confronti di in data 29.12.2022 e che solamente in data Controparte_4
02.01.2023 l'Ufficiale Giudiziario aveva dichiarato di non aver potuto eseguire la notifica, ha chiesto la concessione di un nuovo termine.
Il Giudice dell'esecuzione, ritenendo di non poter concedere un ulteriore termine al fine della regolarizzazione degli atti in considerazione della natura perentoria del termine già concesso, ha dichiarato l'estinzione della proceduta.
Tale conclusione non appare condivisibile
Nel caso di specie, ha avviato la procedura di notificazione del Parte_1
pignoramento nei confronti di entro il termine perentorio assegnato dal Giudice Controparte_4
(60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del 08.11.2022) e solo in prossimità della scadenza del medesimo (in data 02.01.2023) l'ufficiale giudiziario ha dichiarato di non aver potuto eseguire la notifica, con la conseguenza che l'invalida notificazione del pignoramento non appare imputabile al creditore e il G.E. avrebbe dovuto assegnare nuovo termine per la rinnovazione della notificazione, considerato il breve lasso di tempo intercorso tra l'esito negativo della tentata notificazione e la scadenza del termine per provvedere alla medesima.
Per tali ragioni, il reclamo merita di essere accolto limitatamente alla posizione di CP_4
[...]
Il comportamento assunto da (che non ha resistito alle domande svolte dal Controparte_4
reclamante), nonché l'assenza di domande svolte direttamente nei confronti del Controparte_8
e di (non costituiti in giudizio), legittimano l'integrale compensazione
[...] Controparte_2
delle spese di lite nei loro confronti.
Nulla sulle spese di lite nei confronti dei resistenti e Controparte_3 CP_5
, stante la mancata costituzione ed il rigetto del reclamo nei loro confronti. Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nel procedimento n.
2383/2023 R.G. proposto da nei confronti del , Parte_1 Controparte_8 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
e , così Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
provvede:
1. accoglie il reclamo proposto da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_4
l'effetto, revoca l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 11 maggio 2023, con la quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva n. 843/2022 R.G. nei confronti di
Controparte_4
2. dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto da nei confronti di Parte_1
e ; Controparte_3 CP_5 Controparte_6
3. dispone la restituzione degli atti al Giudice dell'esecuzione per la prosecuzione della procedura esecutiva;
4. dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio tra , Parte_1
Condominio is. 230/a n. 20, Controparte_2 Controparte_4
5. nulla sulle spese di lite nei confronti di e Controparte_3 CP_5 [...]
. CP_6
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 16 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott. Valerio Brecciaroli
Il Presidente
Dott. Ugo Scavuzzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in data 16 giugno 2025 nelle persone dei signori
Dott. Ugo Scavuzzo Presidente
Dott. Giuseppe Bonfiglio Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2383/2023 R.G. proposto da
(C.F. ), quale titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1
individuale (P. IVA , rappresentato e Parte_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. Antonello Currò, reclamante contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, resistente contumace e nei confronti di
(c.f. e p.iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, (C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._2 Controparte_4
), (C.F. ) e C.F._3 CP_5 C.F._4 [...]
(C.F. ), CP_6 C.F._5
resistenti contumaci avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 maggio 2023, , nella qualità di titolare Parte_1 dell'impresa individuale , ha proposto reclamo ex art. Parte_2 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
630 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 11 maggio 2023 dal Tribunale di Messina nel procedimento esecutivo n. 843/2022 R.G.E., con la quale era stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva.
In particolare, il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti del terzo esecutato stante la mancata notifica del pignoramento nei suoi confronti;
Controparte_4
l'estinzione è stata pronunciata, altresì, nei confronti degli altri terzi pignorati , Controparte_6
e per non aver il creditore “avanzato alcuna istanza Controparte_3 CP_5 istruttoria” a fronte dell'omessa dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.
Il reclamante, con il presente giudizio, ha denunciato l'erroneità della pronuncia del G.E. sul presupposto che, avendo il creditore correttamente adempiuto e fatto tutto quanto possibile per dare impulso e celerità al procedimento esecutivo, provvedendo a tutti gli adempimenti a lui imposti dalla legge, non poteva dichiararsi l'estinzione della procedura in quanto, avendo la parte dimostrato di essere incorsa in decadenze per cause alla stessa non imputabili, il G.E. avrebbe dovuto concedere un nuovo termine per la rinnovazione della notifica. Ancora, con ulteriore motivo di reclamo, ha rilevato che il Giudice avrebbe erroneamente dichiarato l'estinzione della procedura ritenendo che il creditore sia rimasto inerte a fronte dell'assenza delle dichiarazioni di rito di cui all'art. 547 c.p.c. da parte degli altri terzi pignorati, in quanto la parte istante, manifestando espressamente la volontà di voler proseguire il processo, era in attesa di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i terzi pignorati prima di compiere gli adempimenti dovuti.
Il 230/a n. 20, CP_7 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
e , sebbene regolarmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e CP_5 Controparte_6
deve, pertanto, essere dichiarata la loro contumacia.
Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile relativamente alla domanda svolta nei confronti di e . Controparte_3 CP_5 Controparte_6
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento di chiusura anticipata della procedura esecutiva, ossia di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice
(cfr. Cassazione civile sez. III, 12/11/2013, n. 25421; nonché Cassazione civile sez. III, 29/04/2020,
n. 8404), con la specificazione che la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio, anziché al giudice dell'esecuzione, sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III,
06/04/2022, n. 11241).
Tanto premesso, nel caso di specie, ha svolto reclamo ex art. 630 c.p.c. Parte_1 avverso il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva nei confronti di
[...]
e per non aver il creditore “avanzato alcuna istanza CP_3 CP_5 Controparte_6 istruttoria”, nonostante l'omessa dichiarazione di rito di cui all'art. 547 c.p.c. da parte dei suddetti terzi pignorati.
Ritiene il Collegio che non è ravvisabile alcuna delle ipotesi previste dal codice di estinzione tipica della procedura esecutiva, dovendosi qualificare la pronuncia del G.E. quale ipotesi di estinzione atipica, con la conseguenza che il relativo provvedimento è soggetto al solo rimedio generale dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e non con il reclamo ex art. 630
c.p.c.
Il G.E., infatti, pur essendo obbligato a fissare con ordinanza nuova udienza, onerando il creditore alla notificazione al terzo inerte, nel caso di specie ha direttamente estinto la procedura ritenendo la medesima “infruttuosa” per non aver la parte “avanzato alcuna istanza istruttoria”, con pronuncia che appare emessa ai sensi dell'art. 549 c.p.c. in ordine alla “impossibile esatta identificazione del credito”, la quale è opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, n. 17663).
Passando ad analizzare il reclamo svolto da nei confronti di Parte_1 CP_4
il medesimo merita accoglimento.
[...]
Ritiene il presente Collegio, infatti, non condivisibile la pronuncia del Giudice di primo grado, laddove ha rigettato l'istanza avanzata dal creditore di rinnovazione della citazione del pignoramento nei confronti di dichiarando l'estinzione sul punto della procedura Controparte_4
esecutiva.
Va, preliminarmente, osservato che il G.E., all'udienza di prima comparizione del 08.11.2022, ha assegnato il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (avvenuta in data 09.11.2022) per il rinnovo della notifica del pignoramento e dell'avviso si cui all'art. 543 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
c.p.c. nei confronti (anche) di rinviando la procedura per le opportune verifiche Controparte_4 all'udienza del 18.04.2023.
Alla successiva udienza del 18.04.2023, il creditore, premesso di aver avviato la notificazione del pignoramento nei confronti di in data 29.12.2022 e che solamente in data Controparte_4
02.01.2023 l'Ufficiale Giudiziario aveva dichiarato di non aver potuto eseguire la notifica, ha chiesto la concessione di un nuovo termine.
Il Giudice dell'esecuzione, ritenendo di non poter concedere un ulteriore termine al fine della regolarizzazione degli atti in considerazione della natura perentoria del termine già concesso, ha dichiarato l'estinzione della proceduta.
Tale conclusione non appare condivisibile
Nel caso di specie, ha avviato la procedura di notificazione del Parte_1
pignoramento nei confronti di entro il termine perentorio assegnato dal Giudice Controparte_4
(60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del 08.11.2022) e solo in prossimità della scadenza del medesimo (in data 02.01.2023) l'ufficiale giudiziario ha dichiarato di non aver potuto eseguire la notifica, con la conseguenza che l'invalida notificazione del pignoramento non appare imputabile al creditore e il G.E. avrebbe dovuto assegnare nuovo termine per la rinnovazione della notificazione, considerato il breve lasso di tempo intercorso tra l'esito negativo della tentata notificazione e la scadenza del termine per provvedere alla medesima.
Per tali ragioni, il reclamo merita di essere accolto limitatamente alla posizione di CP_4
[...]
Il comportamento assunto da (che non ha resistito alle domande svolte dal Controparte_4
reclamante), nonché l'assenza di domande svolte direttamente nei confronti del Controparte_8
e di (non costituiti in giudizio), legittimano l'integrale compensazione
[...] Controparte_2
delle spese di lite nei loro confronti.
Nulla sulle spese di lite nei confronti dei resistenti e Controparte_3 CP_5
, stante la mancata costituzione ed il rigetto del reclamo nei loro confronti. Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nel procedimento n.
2383/2023 R.G. proposto da nei confronti del , Parte_1 Controparte_8 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
e , così Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5 Controparte_6
provvede:
1. accoglie il reclamo proposto da nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_4
l'effetto, revoca l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione in data 11 maggio 2023, con la quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva n. 843/2022 R.G. nei confronti di
Controparte_4
2. dichiara l'inammissibilità del reclamo proposto da nei confronti di Parte_1
e ; Controparte_3 CP_5 Controparte_6
3. dispone la restituzione degli atti al Giudice dell'esecuzione per la prosecuzione della procedura esecutiva;
4. dispone la compensazione integrale delle spese di giudizio tra , Parte_1
Condominio is. 230/a n. 20, Controparte_2 Controparte_4
5. nulla sulle spese di lite nei confronti di e Controparte_3 CP_5 [...]
. CP_6
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 16 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott. Valerio Brecciaroli
Il Presidente
Dott. Ugo Scavuzzo