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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3440/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3440/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIRGILI TULLIO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIRGILI TULLIO CP_1 C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 11/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni: “1)La casa famigliare è assegnata al Signor il quale continuerà quindi ad abitarla. La CP_1
Signora si impegna ad uscire dalla casa famigliare non appena avrà trovata un'abitazione Parte_1 idonea per sé e per la figlia;
la Signora quando uscirà dalla casa famigliare potrà portare Parte_1 con se il forno a microonde, la friggitrice, l'impastatrice, la TV piccola, la macchina da caffè, la stampante ed il plotter tutti beni a lei assegnati in proprietà esclusiva
2)La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali dovranno Persona_1 assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che la riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione, alla crescita ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà invece la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3)La figlia minore continuerà a mantenere residenza anagrafica presso la casa famigliare in Medolla con il padre;
3)I genitori convengono che, una volta che la Signora avrà lasciato la casa coniugale, il Parte_1 padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore presso la propria abitazione in Medolla dal Giovedì pomeriggio, quando la preleverà la all'uscita del nido o dalla casa materna, alla domenica mattina quando la porterà presso l'abitazione della madre entro le ore 12; la madre potrà invece tenere presso di sé la figlia dalla Domenica mattina al Giovedì mattina quando la porterà all'asilo o presso l'abitazione del padre in periodo non scolastico.
I genitori convengono che la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e quello di Pasqua con la madre e viceversa;
ogni genitore potrà tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo delle vacanze scolastiche. I genitori si impegnano a concordare entro il 30 Aprile di ogni anno il periodo scelto per le ferie da trascorrere con la minore, obbligandosi a comunicarsi l'un l'altro la località prescelta.
Entrambi i genitori cureranno di far mantenere alla figlia rapporti significativi con i nonni.
4)I coniugi convengono che a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore il padre verserà alla madre l'intero importo dell'assegno unico da lui percepito. Tutte le spese straordinarie nell'interesse della figlia dovranno essere sostenute dai genitori in misura del 50% ciascuno, secondo quanto di seguito precisato, richiamandosi all'uopo il Protocollo del Tribunale di Modena in materia, ad eccezione delle sole spese dentistiche, per le quali i coniugi concordano sin da ora che verranno sopportate al 50% ciascuno senza necessità del preventivo accordo laddove previsto invece dal suddetto protocollo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario, tickets sanitari
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure non convenzionali;
farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra-scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato;
pre-scuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extra-scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (baby sitter); viaggi e vacanza.
Il genitore che chiede il rimborso del 50% dovrà documentare la spesa sulla base di idoneo giustificativo ed il genitore tenuto al rimborso vi provvederà, entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione del detto giustificativo, a mezzo bonifico bancario.
5)L'Assegno Unico per la figlia, sarà percepito per intero dal padre che, come sopra specificato, dovrà poi accreditare alla madre l'intero importo;
non si prevede nessun ulteriore assegno a titolo di concorso nel mantenimento della figlia atteso che ogni genitore la terrà presso di sé ogni settimana per un egual periodo provvedendo al suo mantenimento;
6)I coniugi dichiarano di avere redditi propri e di essere in grado di provvedere a sé autonomamente, rinunciando reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni pretesa di qualsiasi assegno e contributo alimentare o di mantenimento;
7)i coniugi dichiarano, inoltre, di avere definito ogni loro rapporto patrimoniale e di rinunciare vicendevolmente, per quanto occorrer possa, ad ogni qualsivoglia richiesta l'uno nei confronti dell'altro ad eccezione di quanto previsto con il presente atto.
8)I genitori si autorizzano reciprocamente sin da ora al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (carta di identità e passaporto) e sin da ora acconsentono che alla minore siano rilasciati i documenti validi per l'espatrio (carta di identità e passaporto).
9)Il Signor si obbliga a provvedere al pagamento per intero della rata di mutuo e si CP_1 impegna a fare il possibile affinché la banca mutuante liberi la moglie con accollo da parte sua dell'intero importo residuo del mutuo liberando così la moglie da ogni obbligo al riguardo;
10)La Signora si obbliga a trasferire, a definizione di ogni rapporto patrimoniale, al Parte_1
Signor la propria quota di proprietà, pari al 50% pro indiviso, della casa di famigliare sita CP_1 in Medolla (MO) alla Via Gavioli Don Franceso n° 4 – lettera B – costituita come segue:
-porzione del fabbricato urbano, posto in Comune di Medolla alla Via Don Francesco Gavioli costituita da:
-appartamento al piano terra, con antistante ed adiacente area cortiliva in proprietà esclusiva, avente accesso da civico n° 4 tra i confini : il garage di cui oltre, i mappali 448/4 – 531 (graffati) area cortiliva comune salvo altri;
-locale ad uso garage al piano terra posto in un fabbricato ad uso servizi staccato da quello abitativo, tra i confini area cortiliva comune, il mappale 449/4, l'area cortiliva di cui sopra, salvo altri.
Allibrata al Catasto Fabbricati del Comune di Medolla al foglio 15 con i mappali:
- 448 sub 5- 530 (graffati) Via Don Francesco Gavioli SNC . P.T. Cat A/2 – Cl. 3 – vani 5 – Sup.
Cat. Totale mq. 105. Totale escluse aree scoperte mq. 94. R.C. Euro 426,08
- 449 sub. 5 . Via Don Francesco Gavioli SNC – P.T. Cat. C/6 Cl. 6 mq. 16 – Sup. Cat. Totale mq.
18 R.C. Euro 42,14
a condizione che la banca accetti di liberarla da ogni obbligazione riguardo al pagamento del mutuo;
in tal caso il trasferimento dovrà avvenire entro un anno dalla comunicazione di avvenuta liberazione ed il marito verserà alla moglie all'atto del rogito la somma di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento) divenendo così unico proprietario dell'immobile.
Qualora ciò non sia possibile e la banca non accetti di liberare la Signora i coniugi si Parte_1 obbligano a porre in vendita l'immobile ed il ricavato verrà utilizzato in primo luogo per estinguere il mutuo gravante sull'immobile. Dalla residua somma verrà assegnata al Signor una somma CP_1 pari all'importo delle rate di mutuo da lui pagate senza alcun rimborso dalla moglie e l'eventuale residuo importo sarà diviso tra i coniugi in parti uguali;
11)le spese della procedura di separazione e di divorzio saranno sostenute dai coniugi in ragione di metà per ciascuno.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla figlia minore ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
(MO) il 30/05/1995 e ato a FR (FG) il 22/12/1991 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla figlia minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN FELICE SUL PANARO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2017, atto n.4, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3440/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VIRGILI TULLIO Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIRGILI TULLIO CP_1 C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 11/09/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, queste hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni: “1)La casa famigliare è assegnata al Signor il quale continuerà quindi ad abitarla. La CP_1
Signora si impegna ad uscire dalla casa famigliare non appena avrà trovata un'abitazione Parte_1 idonea per sé e per la figlia;
la Signora quando uscirà dalla casa famigliare potrà portare Parte_1 con se il forno a microonde, la friggitrice, l'impastatrice, la TV piccola, la macchina da caffè, la stampante ed il plotter tutti beni a lei assegnati in proprietà esclusiva
2)La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali dovranno Persona_1 assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che la riguardano relativamente all'istruzione, all'educazione, alla crescita ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, nonché delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascun genitore eserciterà invece la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3)La figlia minore continuerà a mantenere residenza anagrafica presso la casa famigliare in Medolla con il padre;
3)I genitori convengono che, una volta che la Signora avrà lasciato la casa coniugale, il Parte_1 padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore presso la propria abitazione in Medolla dal Giovedì pomeriggio, quando la preleverà la all'uscita del nido o dalla casa materna, alla domenica mattina quando la porterà presso l'abitazione della madre entro le ore 12; la madre potrà invece tenere presso di sé la figlia dalla Domenica mattina al Giovedì mattina quando la porterà all'asilo o presso l'abitazione del padre in periodo non scolastico.
I genitori convengono che la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno di Natale con il padre e quello di Pasqua con la madre e viceversa;
ogni genitore potrà tenere con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo delle vacanze scolastiche. I genitori si impegnano a concordare entro il 30 Aprile di ogni anno il periodo scelto per le ferie da trascorrere con la minore, obbligandosi a comunicarsi l'un l'altro la località prescelta.
Entrambi i genitori cureranno di far mantenere alla figlia rapporti significativi con i nonni.
4)I coniugi convengono che a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore il padre verserà alla madre l'intero importo dell'assegno unico da lui percepito. Tutte le spese straordinarie nell'interesse della figlia dovranno essere sostenute dai genitori in misura del 50% ciascuno, secondo quanto di seguito precisato, richiamandosi all'uopo il Protocollo del Tribunale di Modena in materia, ad eccezione delle sole spese dentistiche, per le quali i coniugi concordano sin da ora che verranno sopportate al 50% ciascuno senza necessità del preventivo accordo laddove previsto invece dal suddetto protocollo:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario, tickets sanitari
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure non convenzionali;
farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra-scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato;
pre-scuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extra-scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
spese di custodia (baby sitter); viaggi e vacanza.
Il genitore che chiede il rimborso del 50% dovrà documentare la spesa sulla base di idoneo giustificativo ed il genitore tenuto al rimborso vi provvederà, entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione del detto giustificativo, a mezzo bonifico bancario.
5)L'Assegno Unico per la figlia, sarà percepito per intero dal padre che, come sopra specificato, dovrà poi accreditare alla madre l'intero importo;
non si prevede nessun ulteriore assegno a titolo di concorso nel mantenimento della figlia atteso che ogni genitore la terrà presso di sé ogni settimana per un egual periodo provvedendo al suo mantenimento;
6)I coniugi dichiarano di avere redditi propri e di essere in grado di provvedere a sé autonomamente, rinunciando reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, ad ogni pretesa di qualsiasi assegno e contributo alimentare o di mantenimento;
7)i coniugi dichiarano, inoltre, di avere definito ogni loro rapporto patrimoniale e di rinunciare vicendevolmente, per quanto occorrer possa, ad ogni qualsivoglia richiesta l'uno nei confronti dell'altro ad eccezione di quanto previsto con il presente atto.
8)I genitori si autorizzano reciprocamente sin da ora al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (carta di identità e passaporto) e sin da ora acconsentono che alla minore siano rilasciati i documenti validi per l'espatrio (carta di identità e passaporto).
9)Il Signor si obbliga a provvedere al pagamento per intero della rata di mutuo e si CP_1 impegna a fare il possibile affinché la banca mutuante liberi la moglie con accollo da parte sua dell'intero importo residuo del mutuo liberando così la moglie da ogni obbligo al riguardo;
10)La Signora si obbliga a trasferire, a definizione di ogni rapporto patrimoniale, al Parte_1
Signor la propria quota di proprietà, pari al 50% pro indiviso, della casa di famigliare sita CP_1 in Medolla (MO) alla Via Gavioli Don Franceso n° 4 – lettera B – costituita come segue:
-porzione del fabbricato urbano, posto in Comune di Medolla alla Via Don Francesco Gavioli costituita da:
-appartamento al piano terra, con antistante ed adiacente area cortiliva in proprietà esclusiva, avente accesso da civico n° 4 tra i confini : il garage di cui oltre, i mappali 448/4 – 531 (graffati) area cortiliva comune salvo altri;
-locale ad uso garage al piano terra posto in un fabbricato ad uso servizi staccato da quello abitativo, tra i confini area cortiliva comune, il mappale 449/4, l'area cortiliva di cui sopra, salvo altri.
Allibrata al Catasto Fabbricati del Comune di Medolla al foglio 15 con i mappali:
- 448 sub 5- 530 (graffati) Via Don Francesco Gavioli SNC . P.T. Cat A/2 – Cl. 3 – vani 5 – Sup.
Cat. Totale mq. 105. Totale escluse aree scoperte mq. 94. R.C. Euro 426,08
- 449 sub. 5 . Via Don Francesco Gavioli SNC – P.T. Cat. C/6 Cl. 6 mq. 16 – Sup. Cat. Totale mq.
18 R.C. Euro 42,14
a condizione che la banca accetti di liberarla da ogni obbligazione riguardo al pagamento del mutuo;
in tal caso il trasferimento dovrà avvenire entro un anno dalla comunicazione di avvenuta liberazione ed il marito verserà alla moglie all'atto del rogito la somma di Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento) divenendo così unico proprietario dell'immobile.
Qualora ciò non sia possibile e la banca non accetti di liberare la Signora i coniugi si Parte_1 obbligano a porre in vendita l'immobile ed il ricavato verrà utilizzato in primo luogo per estinguere il mutuo gravante sull'immobile. Dalla residua somma verrà assegnata al Signor una somma CP_1 pari all'importo delle rate di mutuo da lui pagate senza alcun rimborso dalla moglie e l'eventuale residuo importo sarà diviso tra i coniugi in parti uguali;
11)le spese della procedura di separazione e di divorzio saranno sostenute dai coniugi in ragione di metà per ciascuno.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla figlia minore ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
(MO) il 30/05/1995 e ato a FR (FG) il 22/12/1991 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla figlia minore ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN FELICE SUL PANARO (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2017, atto n.4, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale