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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8663 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 743/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. NG NC, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
N e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 7 4 3 / 2 0 2 3 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i
A f f a r i C i v i l i c o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : i n a d e m p i m e n t o c o n t r a t t u a l e
T R A
S I M O N A D ' A G O S T I N O c . f . e d E R R I C O CodiceFiscale_1
M A U R I Z I O I E L L O c . f . c o n l ' a v v . Pt_1 CodiceFiscale_2
F r a n c e s c o P i o A l g h i r i c . f . CodiceFiscale_3
p e c f r a n c e s c o p i o a l g h i r i @ a v v o c a t i n a p o l i . l e g a l m a i l . i t
A t t o r i
E
in plrpt p.iva NTroparte_1 P.IVA_1
convenuta in plrpt IDE CHE 112.808.357 terza chiamata in causa CP_2 entrambe con l'avv. Giuseppe Mattiello c.f. pec C.F._4
Email_1
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2.1.2023 parte attrice ha citato in giudizio la CP_1
deducendo di avere prenotato in data 15.3.22 presso l'agenzia di viaggi
[...] [...]
un pacchetto turistico avente ad oggetto una NTroparte_3 crociera di sette giorni sulla nave MSC Splendida nel Mar Mediterraneo con partenza da Civitavecchia il 12 agosto 2022 corrispondendone il prezzo di €2500,00 trasmettendo in data 22 marzo 2022 il modulo “ esigenze speciali”, unitamente alla lista delle allergie alimentari della sig.ra che, stante i gravi motivi di Parte_2 salute, costituiva condizione essenziale ai fini della conclusione del contratto di viaggio. Lamentava, quindi, che solo in data 22 luglio 2022 l'agenzia intermediaria ha comunicato la decisione del tour operator, dopo analisi con l'ufficio competente, di non emettere i biglietti e cancellare a zero la prenotazione, stante il diniego all'imbarco dell'Avv. “non potendo garantire la non contaminazione da Parte_2 allergeni” come da modulo di esigenze speciali trasmesso, nonostante la dichiarazione di manleva trasmessa dalla passeggera. Gli attori hanno domandato un risarcimento dei danni da vacanza rovinata quantificati in €26.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e di condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Nel costituirsi in giudizio la ha eccepito in via preliminare la propria NTroparte_4 carenza di legittimazione passiva, in quanto soggetto organizzatore della crociera alla quale fanno riferimento gli istanti è la , società con sede legale NTroparte_5 in Ginevra, Avenue E. Pittard n. 16 – 1206. Parte attrice, alla luce della spiegata eccezione, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la . Costituitasi CP_2 in giudizio la terza chiamata, depositate le memorie ai sensi dell'art. 183 cpc, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione con i termini dell'art. 190 cpc.
La gop rigetta l'eccepita carenza di legittimazione passiva in quanto l'attività di
[...]
è diretta verso lo Stato Italiano, essendo volta alla commercializzazione di CP_2 pacchetti di viaggio presso la clientela italiana, ma tale attività è svolta avvalendosi dei servizi di consulenza e supporto affidati alla consociata italiana . CP_1
In tal senso si è già pronunciata la Corte di Appello di Napoli.
2 Nel merito il danno da vacanza rovinata proposto dagli attori non può essere riconosciuto in quanto non provato. Il danno non patrimoniale, infatti, non è un danno in re ipsa, bensì un danno conseguenza, e, pertanto, deve essere provato, in senso conforme vedasi la giurisprudenza formatasi sul punto, Cass. 7513/2018; Cass.
25164/2020; Cass. 24473/2020.
E' evidente, difatti, che a un mese dalla partenza gli attori ben avrebbero potuto prenotare una diversa vacanza sussistendo i relativi tempi tecnici, beneficiando di una diversa soluzione e o anche rivolgendosi ad altro operatore, stante la difficoltà mostrata dall' NTroparte_6
Nel caso in specie, e' emerso che la Compagnia, ritenendo per esigenze prioritarie di salute e sicurezza, di non poter fare fronte alle richieste specifiche della sig.ra non confermava l'imbarco, si legge “siamo spiacenti di comunicare che Parte_2 non possiamo garantire l'imbarco della passeggera alle condizioni Parte_3 specificate nel modulo Esigenze speciali. Trattandosi di allergie multiple a tipologie varie di pietanze, non possiamo garantire la non contaminazione”. L'agenzia intermediaria ha comunque provveduto alla restituzione del prezzo.
Di fatto la sig.ra scriveva come addendum al modulo esigenze speciali: Parte_2
“trattandosi di una seria allergia alimentare e non di un'intolleranza, chiedo che si presti la massima attenzione in fase di preparazione dei pasti evitando qualsiasi contaminazione con utensili, pentolame e attrezzi da cucina messi a contatto con i suddetti alimenti. Ringrazio anticipatamente per la pazienza”. Emerge, pertanto, che la stessa prospettava in maniera esasperata ed aggravata la propria allergia alimentare, tale da rendere ingestibile la situazione personale da parte della
Compagnia, laddove, poi, all'atto della non conferma dell'imbarco, la stessa attrice NT esonerava la società da qualsiasi responsabilità o azione per l'insorgere di allergie o intolleranze alimentari ed anche con riferimento ad eventuali e potenziali disagi che avrebbero potuto presentarsi durante il soggiorno. Tale atteggiamento, pertanto, palesa inequivocabilmente un'intrinseca contraddizione di intenti, tale da sminuire la credibilità della prima dichiarazione.
Anche la domanda di condanna a lite temeraria con conseguente pagamento degli attori a favore della convenuta di una somma determinata non può essere accolta in quanto non supportata da alcun riscontro probatorio. In giurisprudenza, infatti, la C.
Cassazione, affrontando i profili relativi al regime probatorio per l'accoglimento della
3 domanda per lite temeraria, osserva che la responsabilità per lite temeraria ha natura extracontrattuale e la domanda di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Quanto alle spese di lite la gop ritiene di disporre la compensazione stante la dinamica processuale comprovante la reciproca soccombenza delle parti.
P. Q. M
.
il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'eccepita carenza di legittimazione passiva di;
NTroparte_1
- non accoglie la domanda degli attori nè la domanda di lite temeraria;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 2 6/09/2025
L a G.O.P.
NG NC
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della G.O.P. NG NC, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
N e l l a c a u s a i s c r i t t a a l n . 7 4 3 / 2 0 2 3 d e l R u o l o G e n e r a l e d e g l i
A f f a r i C i v i l i c o n t e n z i o s i d e l T r i b u n a l e d i N a p o l i , X I s e z . C i v i l e a v e n t e a d o g g e t t o : i n a d e m p i m e n t o c o n t r a t t u a l e
T R A
S I M O N A D ' A G O S T I N O c . f . e d E R R I C O CodiceFiscale_1
M A U R I Z I O I E L L O c . f . c o n l ' a v v . Pt_1 CodiceFiscale_2
F r a n c e s c o P i o A l g h i r i c . f . CodiceFiscale_3
p e c f r a n c e s c o p i o a l g h i r i @ a v v o c a t i n a p o l i . l e g a l m a i l . i t
A t t o r i
E
in plrpt p.iva NTroparte_1 P.IVA_1
convenuta in plrpt IDE CHE 112.808.357 terza chiamata in causa CP_2 entrambe con l'avv. Giuseppe Mattiello c.f. pec C.F._4
Email_1
Conclusioni: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 2.1.2023 parte attrice ha citato in giudizio la CP_1
deducendo di avere prenotato in data 15.3.22 presso l'agenzia di viaggi
[...] [...]
un pacchetto turistico avente ad oggetto una NTroparte_3 crociera di sette giorni sulla nave MSC Splendida nel Mar Mediterraneo con partenza da Civitavecchia il 12 agosto 2022 corrispondendone il prezzo di €2500,00 trasmettendo in data 22 marzo 2022 il modulo “ esigenze speciali”, unitamente alla lista delle allergie alimentari della sig.ra che, stante i gravi motivi di Parte_2 salute, costituiva condizione essenziale ai fini della conclusione del contratto di viaggio. Lamentava, quindi, che solo in data 22 luglio 2022 l'agenzia intermediaria ha comunicato la decisione del tour operator, dopo analisi con l'ufficio competente, di non emettere i biglietti e cancellare a zero la prenotazione, stante il diniego all'imbarco dell'Avv. “non potendo garantire la non contaminazione da Parte_2 allergeni” come da modulo di esigenze speciali trasmesso, nonostante la dichiarazione di manleva trasmessa dalla passeggera. Gli attori hanno domandato un risarcimento dei danni da vacanza rovinata quantificati in €26.000,00 o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, e di condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Nel costituirsi in giudizio la ha eccepito in via preliminare la propria NTroparte_4 carenza di legittimazione passiva, in quanto soggetto organizzatore della crociera alla quale fanno riferimento gli istanti è la , società con sede legale NTroparte_5 in Ginevra, Avenue E. Pittard n. 16 – 1206. Parte attrice, alla luce della spiegata eccezione, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la . Costituitasi CP_2 in giudizio la terza chiamata, depositate le memorie ai sensi dell'art. 183 cpc, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa in decisione con i termini dell'art. 190 cpc.
La gop rigetta l'eccepita carenza di legittimazione passiva in quanto l'attività di
[...]
è diretta verso lo Stato Italiano, essendo volta alla commercializzazione di CP_2 pacchetti di viaggio presso la clientela italiana, ma tale attività è svolta avvalendosi dei servizi di consulenza e supporto affidati alla consociata italiana . CP_1
In tal senso si è già pronunciata la Corte di Appello di Napoli.
2 Nel merito il danno da vacanza rovinata proposto dagli attori non può essere riconosciuto in quanto non provato. Il danno non patrimoniale, infatti, non è un danno in re ipsa, bensì un danno conseguenza, e, pertanto, deve essere provato, in senso conforme vedasi la giurisprudenza formatasi sul punto, Cass. 7513/2018; Cass.
25164/2020; Cass. 24473/2020.
E' evidente, difatti, che a un mese dalla partenza gli attori ben avrebbero potuto prenotare una diversa vacanza sussistendo i relativi tempi tecnici, beneficiando di una diversa soluzione e o anche rivolgendosi ad altro operatore, stante la difficoltà mostrata dall' NTroparte_6
Nel caso in specie, e' emerso che la Compagnia, ritenendo per esigenze prioritarie di salute e sicurezza, di non poter fare fronte alle richieste specifiche della sig.ra non confermava l'imbarco, si legge “siamo spiacenti di comunicare che Parte_2 non possiamo garantire l'imbarco della passeggera alle condizioni Parte_3 specificate nel modulo Esigenze speciali. Trattandosi di allergie multiple a tipologie varie di pietanze, non possiamo garantire la non contaminazione”. L'agenzia intermediaria ha comunque provveduto alla restituzione del prezzo.
Di fatto la sig.ra scriveva come addendum al modulo esigenze speciali: Parte_2
“trattandosi di una seria allergia alimentare e non di un'intolleranza, chiedo che si presti la massima attenzione in fase di preparazione dei pasti evitando qualsiasi contaminazione con utensili, pentolame e attrezzi da cucina messi a contatto con i suddetti alimenti. Ringrazio anticipatamente per la pazienza”. Emerge, pertanto, che la stessa prospettava in maniera esasperata ed aggravata la propria allergia alimentare, tale da rendere ingestibile la situazione personale da parte della
Compagnia, laddove, poi, all'atto della non conferma dell'imbarco, la stessa attrice NT esonerava la società da qualsiasi responsabilità o azione per l'insorgere di allergie o intolleranze alimentari ed anche con riferimento ad eventuali e potenziali disagi che avrebbero potuto presentarsi durante il soggiorno. Tale atteggiamento, pertanto, palesa inequivocabilmente un'intrinseca contraddizione di intenti, tale da sminuire la credibilità della prima dichiarazione.
Anche la domanda di condanna a lite temeraria con conseguente pagamento degli attori a favore della convenuta di una somma determinata non può essere accolta in quanto non supportata da alcun riscontro probatorio. In giurisprudenza, infatti, la C.
Cassazione, affrontando i profili relativi al regime probatorio per l'accoglimento della
3 domanda per lite temeraria, osserva che la responsabilità per lite temeraria ha natura extracontrattuale e la domanda di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Quanto alle spese di lite la gop ritiene di disporre la compensazione stante la dinamica processuale comprovante la reciproca soccombenza delle parti.
P. Q. M
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il Tribunale monocratico, nella persona della sottoscritta G.O.P., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'eccepita carenza di legittimazione passiva di;
NTroparte_1
- non accoglie la domanda degli attori nè la domanda di lite temeraria;
- compensa le spese di lite.
Napoli, 2 6/09/2025
L a G.O.P.
NG NC
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