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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/11/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3790/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA Parte_1
GAROFALO
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GAETANO GALLI' resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. ILARIO ANTONIO SORACE resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e l , esponendo di aver CP_2 Controparte_1 ricevuto in data 06.08.2025 la notifica di una intimazione di pagamento (n.
0342025900818523400) relativa, anche, a crediti azionati con nell'interesse dell con la cartella di pagamento n. 034202001052334000, CP_2 asseritamente notificata il 15.05.2002.
Eccepiva in via preliminare la prescrizione delle pretese, insorte negli anni
1989/1992 e 2001, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica del titolo indicato nell'intimazione di pagamento. Chiedeva, quindi, dichiararsi non
1 dovuta la somma complessiva risultante dal citato titolo esecutivo (euro
14.277,29).
Si costituivano l' e l' chiedendo il CP_2 Controparte_1 rigetto del ricorso per infondatezza.
In via preliminare l' sollevava eccezione di incompetenza per CP_2 territorio del Tribunale di Cosenza, avendo il ricorrente residenza in
Cassano allo Ionio, comune rientrante nella circoscrizione del Tribunale di
Castrovillari.
L in via preliminare sollevava eccezione Controparte_1 di difetto di legittimazione passiva.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 03.11.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
La parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta in data
02.11.2025, l' il 30.10.2025. Controparte_1
E' infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall' , CP_2 fondata sul rilievo che riferendosi le omesse contribuzioni a rate di premio dovute dal ricorrente quale titolare di impresa artigiana deve trovare applicazione il primo e non il terzo comma dell'art. 444 c.p.c.
Il comma primo dispone “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”.
Ai sensi del comma terzo: “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede
l'ufficio dell'ente”.
Ebbene, al fine di escludere l'applicazione del comma terzo dell'art. 444
c.p.c. l' avrebbe dovuto riscontrare che i premi evasi si riferiscono al CP_2 ricorrente e non ai dipendenti, non essendo sufficiente il mero riferimento alla qualità di titolare di impresa artigiana.
E', per contro, fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_1
2 Il ricorrente ha eccepito la prescrizione delle pretese azionate nell'interesse dell sul presupposto dell'omessa notifica della cartella di CP_2 pagamento.
Trattandosi un'eccezione attinente al merito della pretesa la domanda sotto il primo profilo va qualificata come opposizione all'esecuzione.
“…la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.
La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso di specie va osservato che l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (cfr. Cass., Sez.
L. n. 16425 del 19.06.2019, parte motiva).
L'orientamento è stato confermato dalle S.U. con n. 7514/2022 che hanno dettato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando
3 applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (nella parte motiva si precisa, a conferma della soluzione che qui si propugna:
“…considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (così come nel caso di specie) la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). L.
Ancora: “L'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo
(nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo” (Sez. L. ordinanza n.
5625/2019).
Tanto premesso, deve dichiararsi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente.
Com' noto, il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983.
La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi.
In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni. In particolare, sin dal 1969 con l'art. 4 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria.
Inoltre, con l'art. 2 comma 19 D.L. n. 463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi
"dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all' CP_3 CP_2
La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono "pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi".
Egualmente si è assistito ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art. 28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili.
La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.1995 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art. 3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei nuovi termini anche “alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge”, senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso.
E' stata inoltre eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art. 2 citato.
In tal modo la l. n. 335/1995 dispone l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi.
La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/1995): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n.
335/1995 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto.
Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/1995 si sono automaticamente prescritti:
1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al
17 agosto 1985;
5 2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto
1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore.
Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla l. n.
335/1995.
Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Ebbene, acquisendo al giudizio la documentazione prodotta dall
[...]
(pur non legittimata) in accoglimento la richiesta Controparte_1 in tal senso avanzata dall'istituto previdenziale (“ordinare ad la CP_4 produzione della notifica della c.e. opposta e dei successivi atti interruttivi della prescrizione di tutte le cartelle (comprese istanze di definizione agevolata/rateazione e relative ammissioni/revoche), già richiesti in via stragiudiziale ma non forniti”) si osserva che la cartella esattoriale è stata effettivamente notificata al ricorrente nella data del 15.05.2002, a mani di una familiare convivente.
Tuttavia i successivi atti astrattamente idonei ad interrompere la
6 prescrizione sono intervenuti ben oltre il termine di cinque anni dalla notifica del titolo.
Una pregressa intimazione di pagamento fondata anche sui crediti oggetto del presente ricorso (n. 03420179004408164000) risulta notificata il
22.09.2017 e la successiva intimazione n. 03420219000954152000 il
04.03.2022.
E' di tutta evidenza, pertanto, che all'atto della notifica, in data 06.08.2025, dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, n.
0342025900818523400, i crediti portati nella cartella esattoriale n.
034202001052334000 erano ormai ampiamente prescritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, poste a carico dell' , unico legittimato CP_2 passivo.
Le ulteriori spese, pertanto, possono essere compensate, attesa la natura della relativa decisione.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
.
[...]
Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento della somma di euro
14.277,29, richiesta con l'intimazione di pagamento n.
0342025900818523400, relativamente ai crediti portati nella cartella esattoriale n. 034202001052334000; crediti che dichiara prescritti.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro CP_2
2.697,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario, con distrazione.
Compensa le spese tra il ricorrente e l . Controparte_1
Cosenza, 04/11/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
7
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3790/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA Parte_1
GAROFALO
ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GAETANO GALLI' resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. ILARIO ANTONIO SORACE resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' e l , esponendo di aver CP_2 Controparte_1 ricevuto in data 06.08.2025 la notifica di una intimazione di pagamento (n.
0342025900818523400) relativa, anche, a crediti azionati con nell'interesse dell con la cartella di pagamento n. 034202001052334000, CP_2 asseritamente notificata il 15.05.2002.
Eccepiva in via preliminare la prescrizione delle pretese, insorte negli anni
1989/1992 e 2001, assumendo di non aver mai ricevuto la notifica del titolo indicato nell'intimazione di pagamento. Chiedeva, quindi, dichiararsi non
1 dovuta la somma complessiva risultante dal citato titolo esecutivo (euro
14.277,29).
Si costituivano l' e l' chiedendo il CP_2 Controparte_1 rigetto del ricorso per infondatezza.
In via preliminare l' sollevava eccezione di incompetenza per CP_2 territorio del Tribunale di Cosenza, avendo il ricorrente residenza in
Cassano allo Ionio, comune rientrante nella circoscrizione del Tribunale di
Castrovillari.
L in via preliminare sollevava eccezione Controparte_1 di difetto di legittimazione passiva.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 03.11.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
La parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta in data
02.11.2025, l' il 30.10.2025. Controparte_1
E' infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall' , CP_2 fondata sul rilievo che riferendosi le omesse contribuzioni a rate di premio dovute dal ricorrente quale titolare di impresa artigiana deve trovare applicazione il primo e non il terzo comma dell'art. 444 c.p.c.
Il comma primo dispone “Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore”.
Ai sensi del comma terzo: “Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede
l'ufficio dell'ente”.
Ebbene, al fine di escludere l'applicazione del comma terzo dell'art. 444
c.p.c. l' avrebbe dovuto riscontrare che i premi evasi si riferiscono al CP_2 ricorrente e non ai dipendenti, non essendo sufficiente il mero riferimento alla qualità di titolare di impresa artigiana.
E', per contro, fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_1
2 Il ricorrente ha eccepito la prescrizione delle pretese azionate nell'interesse dell sul presupposto dell'omessa notifica della cartella di CP_2 pagamento.
Trattandosi un'eccezione attinente al merito della pretesa la domanda sotto il primo profilo va qualificata come opposizione all'esecuzione.
“…la differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione risiede in ciò: la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice.
La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula
l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso di specie va osservato che l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)” (cfr. Cass., Sez.
L. n. 16425 del 19.06.2019, parte motiva).
L'orientamento è stato confermato dalle S.U. con n. 7514/2022 che hanno dettato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando
3 applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (nella parte motiva si precisa, a conferma della soluzione che qui si propugna:
“…considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (così come nel caso di specie) la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). L.
Ancora: “L'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo
(nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo” (Sez. L. ordinanza n.
5625/2019).
Tanto premesso, deve dichiararsi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente.
Com' noto, il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983.
La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi.
In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni. In particolare, sin dal 1969 con l'art. 4 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria.
Inoltre, con l'art. 2 comma 19 D.L. n. 463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi
"dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all' CP_3 CP_2
La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – ha introdotto un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono "pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi".
Egualmente si è assistito ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art. 28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili.
La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.1995 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, l'art. 3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei nuovi termini anche “alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge”, senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso.
E' stata inoltre eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art. 2 citato.
In tal modo la l. n. 335/1995 dispone l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi.
La legge ha introdotto unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/1995): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n.
335/1995 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto.
Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/1995 si sono automaticamente prescritti:
1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al
17 agosto 1985;
5 2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto
1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore.
Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla l. n.
335/1995.
Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale.
A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
E' poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Ebbene, acquisendo al giudizio la documentazione prodotta dall
[...]
(pur non legittimata) in accoglimento la richiesta Controparte_1 in tal senso avanzata dall'istituto previdenziale (“ordinare ad la CP_4 produzione della notifica della c.e. opposta e dei successivi atti interruttivi della prescrizione di tutte le cartelle (comprese istanze di definizione agevolata/rateazione e relative ammissioni/revoche), già richiesti in via stragiudiziale ma non forniti”) si osserva che la cartella esattoriale è stata effettivamente notificata al ricorrente nella data del 15.05.2002, a mani di una familiare convivente.
Tuttavia i successivi atti astrattamente idonei ad interrompere la
6 prescrizione sono intervenuti ben oltre il termine di cinque anni dalla notifica del titolo.
Una pregressa intimazione di pagamento fondata anche sui crediti oggetto del presente ricorso (n. 03420179004408164000) risulta notificata il
22.09.2017 e la successiva intimazione n. 03420219000954152000 il
04.03.2022.
E' di tutta evidenza, pertanto, che all'atto della notifica, in data 06.08.2025, dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, n.
0342025900818523400, i crediti portati nella cartella esattoriale n.
034202001052334000 erano ormai ampiamente prescritti.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, poste a carico dell' , unico legittimato CP_2 passivo.
Le ulteriori spese, pertanto, possono essere compensate, attesa la natura della relativa decisione.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
.
[...]
Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento della somma di euro
14.277,29, richiesta con l'intimazione di pagamento n.
0342025900818523400, relativamente ai crediti portati nella cartella esattoriale n. 034202001052334000; crediti che dichiara prescritti.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro CP_2
2.697,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario, con distrazione.
Compensa le spese tra il ricorrente e l . Controparte_1
Cosenza, 04/11/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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