Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 793/2022
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 793/2022 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Simona Bisceglie e Aldo Parte_1
Bisceglie
- Appellante -
nei confronti di con sede in località San Menaio, PA
frazione del Comune di Vico del Gargano, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, sig. , non in proprio ma in qualità di amministratore unico e legale Controparte_2
rappresentante pro tempore della società “ , rappresentato e difeso come Controparte_3
in atti dall'avv. F.co Paolo Patano
- Appellato -
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 10.12.2024 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
FATTO e DIRITTO
1. – Con atto di precetto notificato il 9.6.2021 il con PA
sede in località San Menaio, frazione del Comune di Vico del Gargano, ha intimato a Parte_1
il pagamento della somma di € 6.219,76, oltre interessi e spese, in forza della sentenza n.
[...]
1225/2020 emessa dal Tribunale di Foggia.
2. – La debitrice ha proposto opposizione al precetto ex art. 615 cpc, eccependone la nullità
per carenza di legittimazione ad agire “in executivis” del creditore e chiedendo, in via “cautelare”,
la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
3. – Nella resistenza del il giudice del Tribunale di Foggia, con ordinanza del CP_1
18.8.2021, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di tipo “esterno” ex art. 615
co. 1 cpc.
4. – Con sentenza n. 1021/2022, pronunciata in data 11.4.2022, il giudice dauno ha: rigettato l'opposizione e confermato il precetto opposto (capo 1 del dispositivo); condannato l'opponente a rifondere al opposto le spese processuali (capo 2); condannato, altresì, l'attrice al CP_1
versamento, in favore dell'EN convenuto, dell'ulteriore somma di € 2.780,00, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 cpc (capo 3).
5. – Avverso la pronunzia ha proposto appello, chiedendone la riforma, previa Parte_1
sospensione della sua efficacia esecutiva, sulla scorta di un unico motivo, ossia il difetto di legittimazione ad agire esecutivamente del creditore, essendo il codice fiscale e la partita IVA,
indicati sia nel titolo esecutivo che nell'atto di precetto, non corrispondenti al CO
, bensì al ES “Residence San Michele–San Menaio”, come PA
risulterebbe dal certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato in data 28.2.2019
2 dall'Agenzia delle Entrate di San Severo. A sostegno del proprio assunto l'appellante ha dedotto che l'attestazione di attribuzione del codice fiscale e della partita IVA al ES “Residence
[.. San Michele–San Menaio” indica quale legale rappresentante e non la società “ Controparte_2
con sede in San Severo, viale Matteotti 54/A, come diversamente Controparte_3
riportato nell'atto di precetto. Pertanto, ha chiesto la riforma della sentenza appellata, con l'accoglimento dell'originaria opposizione al precetto. In via istruttoria, ha chiesto di ordinare alla controparte di produrre la certificazione storica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di San Severo
attestante la corrispondenza del codice fiscale indicato nel precetto opposto a quello effettivo del
CO e non al SS , nonché la PA PA
delibera autorizzativa del cambio di denominazione da a ES PA
, non essendole mai pervenuta alcuna delibera assembleare modificativa PA
della denominazione sociale.
6. – Al gravame ha resistito il in persona del suo PA
legale rappresentante p.t. , nella qualità di amministratore e legale rappresentante Controparte_2
p.t. de , contrastando ogni censura avversaria e concludendo per il Controparte_3
rigetto dell'impugnazione, con la condanna dell'appellante al pagamento della sanzione prevista dall'art. 96 co. 3 cpc.
7. – Con ordinanza del 25.10.2022 l'adita Corte di Appello ha rigettato l'istanza di
“inibitoria” ex art. 283 c.p.c., condannando l'impugnante al pagamento della pena pecuniaria in favore dell'Erario.
8. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 10.12.2024 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
9. – L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
10. – Come sopra esposto, l'appellante chiede di dichiararsi la nullità dell'atto di precetto in quanto privo di ogni efficacia, assumendo che il codice fiscale del CO CP_1
, indicato sia nel titolo esecutivo azionato che nel precetto (n. ), non
[...] P.IVA_1
3 corrisponderebbe al medesimo CO, bensì al SS Residence San Michele–San
Menaio”. Tanto risulterebbe, peraltro, dal certificato di attribuzione rilasciato dall'Agenzia delle
Entrate il 28.2.2019. Inoltre, deduce, quale ulteriore profilo di incertezza, che il medesimo certificato indicherebbe quale legale rappresentante pro tempore del Parte_2
C e non la società “ , come invece riportato nell'atto di precetto. Controparte_3
11. – Come noto, il condominio, quale ente di gestione dei beni comuni di un edificio, non possiede una personalità giuridica autonoma e distinta da quella dei suoi componenti, operando esclusivamente nell'ambito della gestione collettiva degli interessi degli stessi. Infatti, la Corte
Suprema di Cassazione, dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non vi è
ragione alcuna di discostarsi, ha chiarito che “Il è ente di gestione sfornito di CP_1
personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti, che devono intendersi rappresentati
dall'amministratore, cosicché l'iniziativa di quest'ultimo a tutela di un diritto comune non priva i
singoli condomini del potere di agire personalmente a difesa di tale diritto, nell'esercizio di una
rappresentanza reciproca, che attribuisce a ciascuno una legittimazione sostitutiva, non potendo il
singolo condomino tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente
difendere quelli degli altri condomini” (Cass., Sez. Unite n. 10934 del 2019 e, in senso conforme,
più di recente, Cass., n. 29251/2024).
12. – Nella specie, con riferimento al certificato di attribuzione del codice fiscale N°
, va rilevato che lo stesso reca indubbiamente la denominazione P.IVA_1 [...]
” e non la denominazione Parte_3 CP_1 PA
Tuttavia, detto documento contiene anche l'indicazione della natura giuridica di
[...]
del medesimo complesso, ciò escludendo che possa trattarsi di due enti differenti. Di CP_1
talché, non sussistono dubbi sul fatto che il codice fiscale indicato nel certificato sia identificativo del CO , titolare del credito accertato giudizialmente con la PA
sentenza n. 1225/2020 emessa dal Tribunale di Foggia. Difatti, il codice fiscale costituisce un identificativo univoco che, nella vicenda in esame, a prescindere dalla denominazione indicata dal
4 legale rappresentante dell'EN (sfornito, come detto, di autonoma personalità giuridica), serve ad individuare con ragionevole certezza il soggetto portatore del titolo. La circostanza che dal certificato di attribuzione di detto codice fiscale emerga una denominazione diversa non può
incidere sulla legittimazione attiva del Trattasi, quindi, di un documento CP_1
identificativo utilizzato dall'Agenzia delle Entrate al precipuo fine di individuare il CO a fini fiscali. Tanto deve sostenersi alla luce del confronto tra il certificato di attribuzione del codice fiscale e la copia di una bolletta ENEL intestata al – PA
allegata a titolo esemplificativo dall'appellato – in cui il codice fiscale indicato coincide con quello riportato nel certificato dell'Agenzia delle Entrate. D'altra parte, a tutto voler concedere agli assunti dell'appellante, tale documento esaurirebbe, comunque, i suoi effetti unicamente sul piano fiscale, senza incidere sulla titolarità del credito azionato.
13. – Inoltre, non sussiste alcuna incertezza sull'individuazione dell'amministratore del precettante. In primo luogo, la stessa opponente individua nella società “ CP_1 [...]
l'amministratore del CO. Inoltre, – come risulta dalla Controparte_3 Controparte_2
visura camerale prodotta in atti – riveste la qualità di amministratore e socio unico della stessa società. Tale aspetto è stato documentato agli atti di entrambi i gradi del giudizio mediante la produzione della delibera del 15.2.2019 di nomina di rappresentante legale della ridetta società.
Non rileva, in senso contrario, la circostanza che, nel certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, venga indicato come rappresentante del Controparte_2
giacché tanto è funzionale – come correttamente affermato dal Giudice di prime cure CP_1
– ai soli fini dell'identificazione fiscale del . CP_1
14. – Nella comparsa conclusionale l'appellante ha dedotto che “La prova certa del cambio
di denominazione sociale del è stata fornita anche dalla , CP_1 Controparte_4
filiale di San Severo (FG), la quale, nelle more del giudizio, in seguito ad un pignoramento presso
terzi notificato dall'appellante, , in danno dell'appellato , ha inoltrato Parte_1 CP_1
in data 31.01.2025 la dichiarazione di quantità ex art. 543 c.p.c., che si allega, nella quale
5 dichiara che il conto corrente pignorato è intestato a Controparte_5
: ciò dimostra il cambio di denominazione del in assenza, come detto,
[...] CP_1
di qualsiasi delibera autorizzativa, altrimenti il conto corrente bancario non avrebbe, di certo,
mutato l'intestazione”. Detta allegazione difensiva fornisce, “ex se”, la riprova che non si è di fronte a due soggetti giuridici distinti, bensì – a voler annettere rilievo a quanto rappresentato dalla stessa appellante – al cospetto di un fenomeno di semplice ed irrilevante modifica formale della denominazione del medesimo ente, che nulla toglie alla riferibilità al medesimo unico soggetto della titolarità del credito azionato esecutivamente.
15. – Alla luce dei suesposti rilievi, la sentenza impugnata va, dunque, integralmente confermata.
16. – La regolamentazione delle spese del giudizio non può che soggiacere al criterio codificato dall'art. 91 cpc. Trattandosi di causa relativa all'esecuzione forzata, il valore della controversia dev'essere determinato nel rispetto della previsione di cui all'art. 17 co. 1 cpc,
facendosi, pertanto, applicazione dello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00 della vigente disciplina parametrica forense. Le competenze legali sono liquidate secondo gli importi medi, fatta eccezione per la fase di trattazione/istruttoria, per la quale si procede alla “dimidiazione” del relativo compenso, in ragione della mancata assunzione di mezzi di prova.
17. – Inoltre, sono ravvisabili i presupposti per applicare l'art. 96 co. 3 cpc (come, peraltro,
espressamente richiesto dall'appellato), che attribuisce al giudice, nel momento in cui provvede sulle spese di causa, il potere officioso di pronunciare la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, la quale ha natura essenzialmente sanzionatoria ed è finalizzata a reprimere quell'abuso del diritto di azione e di difesa (nella specie d'impugnazione) che concreta un “vulnus” alla giurisdizione e al principio costituzionalizzato della ragionevole durata del giusto processo (cfr. sul punto Corte Cost. 23.6.2016 n. 152). Sotto tale profilo, costituisce indice di colpa grave ed inescusabile, e quindi di abuso del diritto di impugnazione da parte di Parte_1
l'aver fondato l'appello sulle medesime ragioni già motivatamente disattese dal giudice di primo
6 grado. Quanto ai criteri di liquidazione, appare equo determinare la somma dovuta ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc in un sottomultiplo (un quarto) delle spese di lite (cfr., fra le pronunzie di legittimità
più recenti, Cass.
4.7.2019 n. 17902, Cass. 20.11.2020 n. 26435).
18. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1021/2022, PA
pubblicata in data 11.4.2022, con atto di citazione notificato il 23.5.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.888,00 a titolo di compenso professionale, oltre Rsf al 15%, Cpa ed
Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc;
3) condanna, altresì, l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di €
1.222,00, così equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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