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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 21/05/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori Magistrati: dr. Gabriella Canto Presidente dr. Marcello Testaquatra Giudice dr. Alessandra Frasca Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 323/2025 V.G, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa congiuntamente
DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
(c.f. , rappresentata e difesa, per mandato in atti, CodiceFiscale_1 dall'Avv. Francesca D'Angelo (pec:
, presso il cui studio sito in Email_1
Caltanissetta, Viale della Regione n. 232, è elettivamente domiciliata e
, nato a [...], in data [...], (c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso, per mandato in atti, CodiceFiscale_2 dall'Avv. Ileana Anna Zirone (pec: , Email_2 presso il cui studio sito in Caltanissetta, Viale della Regione n. 54, è elettivamente domiciliato.
*****
Conclusioni delle parti: con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 30.4.2025, entrambe le parti hanno chiesto l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. non si è opposto. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo depositato il 18.2.2025 Parte_1
e hanno esposto: di avere contratto matrimonio Controparte_1 in Caltanissetta (CL), in data 27.7.2015, trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2015, parte I, n. 22, volume 2; che dal matrimonio sono nati i due figli l'11.9.2013 e Persona_1 [...]
il 28.6.2017; che con decreto cron. n. 3900/2022 del 24- Per_2
26.6.2022 il Tribunale di Caltanissetta aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il
22.4.2022.
Sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge ed alla mancata ricostituzione del rapporto coniugale, le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
30.4.2025 le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. non si è opposto.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto non contraria all'ordinamento e conforme all'interesse dei figli minori.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Caltanissetta (CL), in data 27.7.2015 da
[...]
e , trascritto nei registri dello Stato CP_1 Parte_1 civile del predetto Comune dell'anno 2015, parte I, n. 22, volume 2; omologa gli accordi intervenuti tra le parti;
nulla sulle spese.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta in data 19.5.2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca