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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 2207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2207 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1570 dell'anno 2021, avente per oggetto: risarcimento danni, TRA (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), tutti nella qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Stranieri, Persona_1 attori E
(p.i. , in persona del direttore generale, Avv. CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Martino Lovecchio, convenuta NONCHE' quale Impresa Capogruppo del e (c.f. CP_3 Controparte_4 CP_5
), in persona del legale rappresentante p.t., dott. rappresentata e P.IVA_2 CP_6 difesa dall'Avv. Giuseppe Ramellini, terza chiamata All'udienza del 13.05.2025, la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che , e , tutti nella qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di , convenivano davanti a questo Tribunale l' , al fine Persona_1 CP_7 di vedere risarciti i danni assertivamente subiti dalla predetta de cuius (rispettivamente coniuge e madre degli attori) in data 08.03.2018, alle ore 8.15 circa, in seguito ad una caduta verificatasi sul piazzale esistente all'uscita dalla porta secondaria del laboratorio di Nefrologia e Dialisi, sito al piano terra dell' di , presso il quale si era recata per Controparte_8 CP_7 eseguire delle analisi ematologiche periodiche per dialisi peritoneale;
sostenevano gli attori che la caduta della era stata causata dal pavimento reso scivoloso dall'usura e dall'umidità Per_1 delle prime ore del mattino;
rilevato che la convenuta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa domanda e chiamava in causa quale Capogruppo del e al CP_3 Controparte_4 CP_5 fine di essere manlevata in caso di condanna;
rilevato che la terza chiamata, costituitasi, si opponeva alle domande ex adverso proposte ritenuto che la domanda attorea non possa trovare accoglimento, in quanto non è stato adeguatamente dimostrato il nesso causale fra la cosa in custodia, vale a dire il piazzale dove è caduta , e le lesioni dalla stessa nell'occasione riportate;
infatti, la testimone Persona_1 indicata dalla parte attrice, riascoltata all'udienza del Testimone_1 13.05.2025, riferiva: “all'uscita dal laboratorio di analisi, io e Persona_1 camminavamo sotto braccio;
ad un certo punto è scivolata a causa del Persona_1 pavimento bagnato. Il pavimento bagnato non era visibile in quanto a quell'ora del giorno vi erano i riflessi del sole che rendevano difficoltosa la visibilità del pavimento;
entrambe guardavamo avanti e dico che è scivolata perché stavo scivolando anche io;
Persona_1 ribadisco che guardavamo avanti come si guarda solitamente avanti;
ribadisco che anche io stavo scivolando perché il pavimento era bagnato. La Sig.ra scivolava in avanti, io ho Per_1 tentato di dirle “stai attenta” ma è stata più veloce la caduta;
ho cercato di aiutarla;
posso dire che la stessa è scivolata in quanto è stata a dirmi di essere scivolata e di Persona_1 non essere inciampata ne la stessa portava scarpe con i lacci o comunque scarpe che potessero provocarne la caduta […]”; orbene, da quanto riferito dalla teste appena citata, emerge che la stessa non ha visto la nel momento in cui cadeva (posto che dichiarava che lei e la Per_1 sig.ra stavano camminando sottobraccio e che guardavano in avanti) e non ha, Per_1 pertanto, potuto valutare la dinamica effettiva della caduta e la relativa causa, avendo ritenuto (con un giudizio non consentito ad un teste) che la stessa fosse scivolata a causa del pavimento bagnato, in quanto stava scivolando per la medesima ragione anche lei (cioè la teste) nonché per averlo appreso dalla stessa vittima che le riferiva di essere scivolata;
pertanto, non vi sono riscontri obiettivi sulla effettiva causa della caduta, non potendo escludersi che la sia Per_1 caduta per altra causa, indipendente dalla condizione del pavimento, quale ad esempio un inciampo dovuto ad una condizione di soggettiva debolezza, tanto vero che camminava con il teste sottobraccio, avendo evidentemente bisogno di un supporto;
ritenuto, pertanto, che la domanda proposta dagli attori debba essere rigettata e che le spese di lite possano essere compensate, in considerazione del non agevole accertamento della causa dell'evento, che giustificava il ricorso al vaglio giurisdizionale, configurandosi, pertanto, una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante a seguito della dichiarazione di incostituzionalità pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori, così provvede: a) rigetta la domanda proposta dagli attori;
b) dichiara assorbita la domanda proposta nei confronti della terza chiamata;
c) compensa le spese di lite fra tutte le parti. Taranto, 21.10.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1570 dell'anno 2021, avente per oggetto: risarcimento danni, TRA (c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), tutti nella qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Lucia Stranieri, Persona_1 attori E
(p.i. , in persona del direttore generale, Avv. CP_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Martino Lovecchio, convenuta NONCHE' quale Impresa Capogruppo del e (c.f. CP_3 Controparte_4 CP_5
), in persona del legale rappresentante p.t., dott. rappresentata e P.IVA_2 CP_6 difesa dall'Avv. Giuseppe Ramellini, terza chiamata All'udienza del 13.05.2025, la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti, sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che , e , tutti nella qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di , convenivano davanti a questo Tribunale l' , al fine Persona_1 CP_7 di vedere risarciti i danni assertivamente subiti dalla predetta de cuius (rispettivamente coniuge e madre degli attori) in data 08.03.2018, alle ore 8.15 circa, in seguito ad una caduta verificatasi sul piazzale esistente all'uscita dalla porta secondaria del laboratorio di Nefrologia e Dialisi, sito al piano terra dell' di , presso il quale si era recata per Controparte_8 CP_7 eseguire delle analisi ematologiche periodiche per dialisi peritoneale;
sostenevano gli attori che la caduta della era stata causata dal pavimento reso scivoloso dall'usura e dall'umidità Per_1 delle prime ore del mattino;
rilevato che la convenuta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa domanda e chiamava in causa quale Capogruppo del e al CP_3 Controparte_4 CP_5 fine di essere manlevata in caso di condanna;
rilevato che la terza chiamata, costituitasi, si opponeva alle domande ex adverso proposte ritenuto che la domanda attorea non possa trovare accoglimento, in quanto non è stato adeguatamente dimostrato il nesso causale fra la cosa in custodia, vale a dire il piazzale dove è caduta , e le lesioni dalla stessa nell'occasione riportate;
infatti, la testimone Persona_1 indicata dalla parte attrice, riascoltata all'udienza del Testimone_1 13.05.2025, riferiva: “all'uscita dal laboratorio di analisi, io e Persona_1 camminavamo sotto braccio;
ad un certo punto è scivolata a causa del Persona_1 pavimento bagnato. Il pavimento bagnato non era visibile in quanto a quell'ora del giorno vi erano i riflessi del sole che rendevano difficoltosa la visibilità del pavimento;
entrambe guardavamo avanti e dico che è scivolata perché stavo scivolando anche io;
Persona_1 ribadisco che guardavamo avanti come si guarda solitamente avanti;
ribadisco che anche io stavo scivolando perché il pavimento era bagnato. La Sig.ra scivolava in avanti, io ho Per_1 tentato di dirle “stai attenta” ma è stata più veloce la caduta;
ho cercato di aiutarla;
posso dire che la stessa è scivolata in quanto è stata a dirmi di essere scivolata e di Persona_1 non essere inciampata ne la stessa portava scarpe con i lacci o comunque scarpe che potessero provocarne la caduta […]”; orbene, da quanto riferito dalla teste appena citata, emerge che la stessa non ha visto la nel momento in cui cadeva (posto che dichiarava che lei e la Per_1 sig.ra stavano camminando sottobraccio e che guardavano in avanti) e non ha, Per_1 pertanto, potuto valutare la dinamica effettiva della caduta e la relativa causa, avendo ritenuto (con un giudizio non consentito ad un teste) che la stessa fosse scivolata a causa del pavimento bagnato, in quanto stava scivolando per la medesima ragione anche lei (cioè la teste) nonché per averlo appreso dalla stessa vittima che le riferiva di essere scivolata;
pertanto, non vi sono riscontri obiettivi sulla effettiva causa della caduta, non potendo escludersi che la sia Per_1 caduta per altra causa, indipendente dalla condizione del pavimento, quale ad esempio un inciampo dovuto ad una condizione di soggettiva debolezza, tanto vero che camminava con il teste sottobraccio, avendo evidentemente bisogno di un supporto;
ritenuto, pertanto, che la domanda proposta dagli attori debba essere rigettata e che le spese di lite possano essere compensate, in considerazione del non agevole accertamento della causa dell'evento, che giustificava il ricorso al vaglio giurisdizionale, configurandosi, pertanto, una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante a seguito della dichiarazione di incostituzionalità pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori, così provvede: a) rigetta la domanda proposta dagli attori;
b) dichiara assorbita la domanda proposta nei confronti della terza chiamata;
c) compensa le spese di lite fra tutte le parti. Taranto, 21.10.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco