Art. 11.
Le modalita' di pagamento dei diritti erariali previsti dalla presente legge saranno indicate da apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.
Le modalita' di pagamento dei diritti erariali previsti dalla presente legge saranno indicate da apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.