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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/12/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa ZI Di RO in data 12/12/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n.1132/2015R.g. Tra n.05/08/1973 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Orecchio Giuseppe
RICORRENTE E n p.l.r.p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso iscritto in data 03/07/2015, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio. Parte resistente, non costituitasi in giudizio, va dichiarata contumace. La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 13.04.2016 al 22.04.2020 celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio. Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 20.04.2022, 08.03.2023, 13.09.2023, 13.03.2024, 19.06.2024, 22.01.2025 e all'udienza del 09.12.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati. L'identificazione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2094 c.c., secondo l'orientamento dalla S.C., cui la Scrivente presta adesione (Cassazione civile sez. lav., 03/05/2024, n.11937), in base all'elemento distintivo della subordinazione, ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si esprime
1 nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa (Cass. 19 novembre 2018, n. 29764); sulla base di criteri complementari e sussidiari, sia pure privi ciascuno di valore decisivo, quali: la collaborazione o la continuità delle prestazioni o l'osservanza di un orario predeterminato o il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita o il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo datoriale o l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale (Cass. 27 febbraio 2007, n. 4500; Cass. 17 aprile 2009, n. 9256). Ed è desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate dal giudice del merito (Cass. 26 agosto 2013, n. 19568; Cass. 31 maggio 2017, n. 13816; Cass. 29 maggio 2018, n. 13478), alla stregua di accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 10 luglio, 2015, n. 14434). In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697c.c., infatti, incombe sul lavoratore che deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere di allegazione e di prova in merito alle concrete circostanze che attestino l'effettiva sussistenza dei suddetti elementi (e, dunque, anzitutto, la sussistenza del rapporto di lavoro a carattere subordinato, in secondo luogo, la prestazione lavorativa in concreto effettuata, la durata della prestazione, nonché, al suo interno, l'effettivo impegno in termini di giorni e ore). Quanto allo specifico elemento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione neppure iuris tantum, potendo, invero, l'obbligazione avente ad oggetto la prestazione di attività lavorativa essere dedotta in diversi tipi contrattuali ed essere conseguentemente adempiuta secondo differenti modalità di espletamento - oggetto di prova è l'effettivo assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (inteso quale potere giuridico di impartire continue e dettagliate istruzioni per l'esecuzione della prestazione lavorativa), organizzativo, gerarchico e disciplinare dell'imprenditore (con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore, cfr., sul punto, Cass. 15001/2000 e Cass. 14414/2000), mediante l'inserimento organico, continuativo e sistematico nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale e complessivo quali il vincolo di orario (cioè l'obbligo di rispettare un orario predefinito), la forma e le modalità della retribuzione (in particolare, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, implicante la conseguente inesistenza di un rischio per il lavoratore circa il buon esito economico dell'attività d'impresa), l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa (Tribunale Cosenza sez. lav., 05/03/2020, n.511). Si rileva che elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, mentre elementi quali la continuità e l'esclusività della prestazione, il carattere periodico e la misura fissa della retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato e l'incidenza del rischio, hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria e, dunque, lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto, possono, tuttavia, essere valutati globalmente,
Pag. 2 di 3 appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto;
sicché, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. n. 21028/2006). Nel caso di specie non sono stati allegati in sede di atto introduttivo gli elementi fattuali tesi all'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, non essendo stato puntualmente allegato a chi spettasse il potere di direzione ed organizzazione ed in che modo venisse esercitato in relazione all'attività espletata dal prestatore. Il ricorso va, dunque, rigettato in quanto infondato. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della controversia e dei motivi della decisione.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti. Si comunichi. Vibo Valentia, 12 dicembre 2025
Il Giudice
ZI Di RO
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