Sentenza breve 25 marzo 2022
Ordinanza cautelare 27 maggio 2022
Ordinanza collegiale 15 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 29 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 25/03/2022, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/03/2022
N. 00493/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00229/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2022, proposto da
Vittoria Capuano, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittoria Capuano e Silvestro Lazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvestro Lazzari in Lecce, via Taranto, 92;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previo accoglimento della domanda cautelare
della determinazione n. 93 del 02/02/2022 notificata in data 09/02/2022, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Tecnico - Area Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana (BR) ha annullato il titolo abilitativo edilizio n. 88 del 06/08/2020 rilasciato in favore della ricorrente, relativo all’intervento di ristrutturazione (per demolizione e ricostruzione) di un fabbricato esistente sito in Francavilla Fontana alla via Laura n. 52-54 identificato al N.C.E.U foglio 214 p.lla 771 sub 8; nonché per l’annullamento di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compreso il preavviso di annullamento/ revoca del titolo abilitativo n. 88/2020, prot. n. 0049677/2021 quale atto di avvio del procedimento annullamento e revoca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è proprietaria dell’immobile sito in Francavilla Fontana alla via Laura n. 52-54 identificato nel Catasto Fabbricati al foglio 214 part. 771 sub 8, in virtù di atto notarile di acquisto del 13.06.2018 per frazionamento del più ampio fabbricato di proprietà Vecchio-Di Brindisi.
L’intero edificio risalente ad epoca antecedente al 1942, realizzato con struttura in conci di tufo e copertura a volte, è rimasto disabitato e sostanzialmente abbandonato all’incuria per oltre 50 anni, così da essere interessato da un significativo diffuso quadro fessurativo e da parziale crollo strutturale.
La ricorrente, appena divenuta proprietaria della quota acquistata, ha presentato al Sindaco del Comune di Francavilla Fontana richiesta di autorizzazione per interventi urgenti di demolizione e messa in sicurezza dell’edificio.
Cosicché, in esecuzione dell’ordinanza sindacale n. 62/2019 dell’8/02/2019, la ricorrente ha provveduto alla rimozione delle parti pericolanti del manufatto e alla chiusura di tutti i varchi per impedirne l’accesso, a tutela della salute e dell’incolumità di terzi.
Con istanza acquisita al prot. n. 0021463 del 01.06.2020 (pratica edilizia n. 70/2020), la ricorrente ha quindi chiesto al Responsabile dell’ufficio tecnico settore urbanistica del Comune di Francavilla Fontana il rilascio di titolo abilitativo edilizio per il necessario intervento di ristrutturazione edilizia del fabbricato, previa demolizione e ricostruzione di quello esistente, con diversa sagoma, con edificazione sull’intero perimetro del lotto fino al confine con la proprietà del venditore in corrispondenza dello spazio scoperto appartenente a quest’ultimo.
Cosicché, l’Ufficio, compiuta l’istruttoria della pratica edilizia e ritenuto l’intervento progettato conforme alle disposizioni vigenti, con P.d.C. n. 88/2020 del 06.08.2020, ha autorizzato la ricorrente alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione così come progettati.
Come da comunicazione del 07.08.2021 al prot. n. 29896, i lavori hanno avuto inizio e si trovano in fase avanzata.
Successivamente, il dirigente dell’ufficio tecnico area urbanistica del Comune di Francavilla Fontana, con ordinanza n. 0000516 del 15.11.2021, prot. n. 0045741/2021, ha disposto la sospensione dei lavori autorizzati con il P.d.C. n. 88/2020, prospettando la violazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 in materia di minima distanza legale tra fabbricati.
Quindi, con pec del 09.12.2021, il dirigente dell’ufficio tecnico area urbanistica del Comune di Francavilla Fontana ha comunicato il “ preavviso annullamento/revoca del titolo abitativo edilizio n. 88 del 06/08/2020 ”, prot. n. 0049677/2021, (quale atto di avvio del procedimento) fondato sulla falsa rappresentazione dello stato dei luoghi ante operam effettuata dal tecnico progettista, che veniva desunta dalla comparazione tra alcune fotografie, le cui evidenze erano corroborate da ulteriori dati, e la rappresentazione grafica della “pianta piano terra esistente” allegata alla pratica edilizia, dalla quale si rileva la presenza di una parete posta a confine tra le due proprietà Vecchio/Capuano “ di fatto inesistente al momento della presentazione del progetto ”; le opere oggetto del precitato P.d.C. n. 88/2020 comporterebbero la trasformazione dell’esistente cortile, interno alle costruzioni, in chiostrina, così come definita dall’art. 27 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, con conseguente violazione dell’art. 41 del medesimo Regolamento che non consente la trasformazione dei cortili esistenti in chiostrine, atteso che lo stesso così dispone: “ i distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per cortili ”.
Con notifica in data 09.02.2022, la ricorrente ha ricevuto la determinazione n. 93/2022 (prot. n. 5669 dell’8 febbraio 2022), con cui il Dirigente dell’Ufficio Tecnico - area Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana (BR) ha annullato il titolo abilitativo edilizio n. 88 del 06/08/2020.
La ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per sviamento. 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. 3) Violazione e falsa applicazione dello strumento urbanistico vigente e delle norme integrative. Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 41 del REC. Eccesso di potere per erronea presupposizione. Eccesso di potere per sviamento.
In data 04.03.2022 si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana per chiedere di dichiarare improcedibile, inammissibile e rigettare il ricorso.
Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti di avvio del procedimento e dell’istruttoria, che avrebbero condotto ad un provvedimento conclusivo altrettanto illegittimo. Ciò in quanto, ad avviso della ricorrente, il dirigente comunale avrebbe alterato una foto allegata all’esposto e poi all’allegato C dell’avvio del procedimento e la data (28.06.2020) della foto estratta da “Google Earth”, allo scopo di costituire documenti che potessero giustificare l’annullamento in autotutela del titolo dopo oltre un anno dal rilascio dello stesso. Inoltre, il tenore del provvedimento definitivo sarebbe in gran parte diverso da quello della nota di avvio del procedimento e nel provvedimento definitivo non vi sarebbe “traccia” delle osservazioni formulate dalla ricorrente.
Invero, nella determinazione impugnata, il dirigente precisa che l’inesatto tracciamento della linea di posizionamento del muro costituiva un mero “errore materiale” dovuto al fatto che “ tale ricostruzione è avvenuta senza poter aver accesso alla proprietà confinante, ma che, in ogni caso, alla luce di quanto sopra esposto non consente di giungere a differenti determinazioni finali (nessuna fotografica del presunto muro di confine è stata prodotta dalla parte che era invece chiamata a dimostrare quanto contestato) ”.
In ogni caso, né la suddetta foto all’allegato C, né la foto tratta da Google Earth sono state poste a base della determinazione di annullamento, che, invece, si fonda su una molteplicità degli altri elementi indicati nell’avvio del procedimento e sulle dichiarazioni della stessa ricorrente e del suo tecnico:
- la foto tratta in data 24.12.2021 dal sito di un’agenzia immobiliare, che rappresenta chiaramente lo stato dei luoghi ante operam senza la parete di divisione falsamente rappresentata nello stato dei luoghi del progetto;
- l’atto notarile di acquisto firmato dalla ricorrente in data 13.06.2018, dove, a pagina 5, si legge che “ i venditori dichiarano espressamente che non è stata posta in essere alcuna opera muraria e/o divisoria ” tra la proprietà venduta e la restante parte del fabbricato rimasta ai venditori;
- nella “ documentazione catastale storica afferente l’immobile ” non risulta la parete divisoria rappresentata nel progetto assentito;
- la ricorrente, anche a seguito dell’avvio del procedimento di annullamento, non ha prodotto “ nessuna fotografia del presunto muro di confine ”;
- la stessa ricorrente, nella sua pratica edilizia n. 158/2018, rendeva apposita dichiarazione, in cui attestava l’esistenza dell’ampio cortile: “ con variazione…in atti dal 30.5.2018 si frazionava la porzione antistante composta da una struttura voltata a piano terra - palazzo storico risalente -, dalla porzione retrostante separata da un ampio cortile interno formata da due piccole unità abitative ”.
Come evidenziato dall’Amministrazione resistente, non corrisponde al vero che il tenore del provvedimento definitivo sarebbe in gran parte diverso da quello della nota di avvio del procedimento. Ed invero i due atti indicano entrambi il punto essenziale della vicenda: l’errata rappresentazione di un muro divisorio, in luogo del cortile esistente, che ha consentito la realizzazione di una chiostrina in violazione dell’art. 41 del R.E.C.
Quanto alla lamentata mancata menzione delle osservazioni della ricorrente, l’assunto è smentito dalle pagine 9 e 10 del provvedimento impugnato, nelle quali il Comune non solo indica dette osservazioni, ma le riscontra puntualmente, posto che:
- le risultanze e la planimetria catastale allegata al rogito “ riportano soltanto la variazione catastale effettuata per l’ampliamento della porzione scoperta da attribuire prima della vendita al fabbricato ” (così pag. 9 determinazione n. 93/2022);
- per la “ totale confutazione ” della planimetria catastale allegata al rogito “ si rinvia alla dichiarazione ” resa dai venditori del fabbricato della ricorrente nell’atto di compravendita del 13.6.2018: “ i venditori dichiarano espressamente che non è stata posta in essere alcuna opera muraria e/o divisoria ” (pag. 9 determina n. 93/2022);
- si precisa che l’errore materiale sull’inesatto posizionamento del muro all’allegato C è “ dovuto alla circostanza che tale ricostruzione è avvenuta senza poter aver accesso alla proprietà confinante, ma che, in ogni caso, alla luce di quanto sopra esposto non consente di giungere a differenti determinazioni finali (nessuna fotografia del presunto muro di confine è stata prodotta dalla parte che era invece chiamata a dimostrare quanto contestato) ”;
- non è possibile escludere l’applicazione della normativa in materia di cortili, come sostenuto dalla ricorrente nella “ nota prot. 51385 del 20.12.2021 ed alla integrazione alle osservazioni di cui alla nota prot. 727/2022 ”, poiché la stessa ricorrente, “ nell’ambito del procedimento n. 158/18 ”, aveva dichiarato l’esistenza del cortile (pag. 10).
Il Collegio osserva, poi, che risulta inconferente il richiamo all’art. 9 bis T.U. edilizia, a mente del quale “ Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali … o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza ”, atteso che, nel caso di specie, le risultanze catastali storiche sono di opposto tenore rispetto a quello indicato dalla ricorrente, peraltro contraddetta anche dalle dichiarazioni rese nell’atto di vendita, avente fede privilegiata, dalle dichiarazioni della parte privata nella pratica edilizia n. 158/2018 e dai molteplici ulteriori elementi fattuali specificati nella determinazione impugnata.
In ogni caso giova evidenziare che, ai fini della determinazione dell’effettiva proprietà del bene, alle risultanze catastali non può essere riconosciuto un definitivo valore probatorio, bensì una valenza meramente sussidiaria rispetto a quanto desumibile dagli atti traslativi ( ex plurimis T.A.R. Veneto, Sez. II, 29/10/2020, n. 1022; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 11/09/2015, n. 1902; Cons. Stato, Sez. VI, 05/01/2015, n. 5).
Pertanto, il primo motivo di ricorso non risulta suscettibile di positivo apprezzamento.
Con il secondo motivo viene contestata la violazione dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990, che preclude l’annullamento del titolo una volta decorso il termine di 12 mesi dall’adozione dello stesso. Secondo la ricorrente, il muro rappresentato sarebbe comunque ininfluente ai fini del rilascio del titolo, atteso che la legittimità dell’edificazione di un muro di recinzione tra proprietà divise e la legittimità dell’edificazione del fabbricato sulla linea di confine scaturirebbero, rispettivamente, dagli art. 874 del c.c. e ss. e 40 del R.E.C. (la prima) e dallo studio particolareggiato della zona (la seconda).
In senso contrario si rileva che il muro di recinzione progettato nel cortile per un’altezza di 7,70 mt. è vietato dall’art. 40 del R.E.C.: “ non sono consentiti mura di recinzione di zone di cortile, se non per l’altezza del solo piano terreno e comunque non superiore a mt. 3 ”. Inoltre, i richiami all’art. 874 c.c. ed allo studio particolareggiato – che si riferisce a interventi sostitutivi di singoli edifici, sopraelevazioni e costruzioni ex novo – sono inconferenti, atteso che il titolo è stato annullato a fronte della documentata falsa rappresentazione dei luoghi, della trasformazione dell’ampio cortile in chiostrina e della conseguente violazione dell’art. 41 R.E.C. Non si comprendono, poi, le ragioni per le quali la trasformazione del cortile in chiostrina non comporterebbe alcun aumento di volumetria.
La circostanza per cui la ricorrente ed il suo progettista non avrebbero potuto verificare lo stato dei luoghi, rappresentandolo nel progetto, per l’impossibilità di accedere al fabbricato, è contraddetta in quanto nella pratica del 2018 il tecnico “ descrive compiutamente il fabbricato e comunque allega documentazione fotografica, testimoniando esso stesso l’avvenuto accesso al fabbricato ” e dà atto di avervi svolto “ precedenti sopralluoghi ”.
Ne discende l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, in quanto per costante giurisprudenza il comma 2 bis dell'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 va interpretato nel senso che “ la falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato comporta l’inapplicabilità del termine di diciotto mesi per l’annullamento d’ufficio introdotto, nell’art. 21-nonies, L. n. 241 del 1990, dall’art. 6, L. 7 agosto 2015 n. 124, e perciò senza neppure richiedere alcun accertamento processuale penale ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14/01/2022, n. 300; Cons. Stato, Sez. IV, 08/11/2018 n. 6308; Cons. Stato, Sez. IV, 18/07/2018 n. 4374; Cons. Stato, Sez. V, 27/06/2018 n. 3940).
Con il terzo motivo, il ricorrente contesta l’errata interpretazione delle disposizioni del R.E.C. da parte dell’U.T.C. Ad avviso della ricorrente, l’art. 41 del R.E.C. non si applicherebbe agli spazi interni agli edifici, atteso che a mente dell’art. 27 del R.E.C. “ le norme relativa ai distacchi tra edifici non si applicano alle pareti di edifici prospicienti spazi interni ”.
Anche tale ultimo motivo di ricorso non è suscettibile di positiva valutazione, poiché, esaminando il citato art. 27 del R.E.C. nella sua formulazione completa, emerge che le norme relative ai distacchi tra edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio con esclusione di quelle prospicienti spazi interni “ per le quali sono valide le norme sui cortili ”. Tra queste ultime norme vi è, appunto, l’art. 41 del R.E.C. che vieta la trasformazione dei cortili prevista nel p.d.c. annullato.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della particolarità e novità delle questioni, per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO