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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9333 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato dott.ssa Daniela Ammendola, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 13346/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), tutti nella qualità di unici eredi ed aventi diritto del sig. Parte_4 C.F._4
(C.F. , rappr. e dif., come da procura in atti, Parte_5 C.F._5 dall'avv. Fulvio Mastantuono (C.F. ), i quali dichiarano di volere ricevere le C.F._6 comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 170 co. 4 c.p.c, a mezzo posta elettronica certificata al seguente recapito P.E.C: Email_1
RICORRENTI
contro
:
, in persona del Presidente pro-tempore Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento eredi RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2025 le parti ricorrenti, premettevano che: il de cuius Parte_5
, inoltrava in data 26.05.2023 alla competente Commissione Sanitaria Invalidi Civili, ai sensi della
[...] normativa vigente, idonea domanda amministrativa per ottenere l'attribuzione delle provvidenze economiche previste dalla citata normativa, previo riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980, nonché contestuale domanda volta al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 104/92; che avverso il provvedimento della Commissione Sanitaria – con cui veniva CP_1 riconosciuto, illegittimamente, soltanto: “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sue età (L. 509/88; 124/98) grave 100 %”, proponeva dinanzi al Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro e Previdenza ricorso per A.T.P.O ex art. 445 bis c.p.c, dep. in data 11.09.2023 rubricato al N.R.G 15961/2023, con cui chiedeva accertarsi e dichiararsi lo status sanitario di cui alla legge
18/80 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
che con decreto di omologa ex art. 445 bis cpc 5° co. c.p.c, R.G 15961/2023, il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza, in data
10.12.2024, omologava positivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto – indennità di accompagnamento –con decorrenza dal “26.05.2023“- data della domanda amministrativa;
che nelle more interveniva il decesso ab intestato del sig. , in data 27.06.2024; che il decreto di omologa Parte_5 veniva notificato, con modalità telematiche, in data 10.12.2024, all' e in data 7.01.2025 si provvedeva CP_1 alla trasmissione a mezzo pec della necessaria modulistica AP23; che l' con pec datata 8.01.2025, CP_1 comunicava l'intervenuta liquidazione solo virtuale della prestazione per cui si provvedeva alla trasmissione con modalità telematiche della relativa modulistica richiesta (procedura AP23) in data 14.01.2025 (Prot. n.
.5106.14/01/2025.0008261); che pur avendo provveduto a trasmettere tutti gli elementi necessari per CP_1 consentire l'erogazione dei ratei maturati, a tutt'oggi non hanno ricevuto il pagamento dei ratei maturati per indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.06.2023 e sino al 24.06.2024 per cui gli stessi risultano essere creditori dell'importo di €. 6.880,68, oltre accessori come per legge.
Tutto ciò premesso adivano il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro al fine di ottenere la condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dal 01.06.2023 e sino al 24.06.2024 (data del decesso) nella misura di € 6.880,68 oltre accessori come per legge e con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio non si costituiva l' . CP_1
All'odierna udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi. CP_1 Nel merito, il ricorso è fondato.
Il credito dei ricorrenti n.q. di eredi di deceduto in data 24.06.2024 a titolo di ratei Parte_5 arretrati per indennità di accompagnamento a far data dall' 1.06.2023 e sino al 24.06.2024, è provato per CP_ tabulas (decreto di omologa, modello AP23 notificato all' dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di eredi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mancato ricovero presso Ospedali o strutture sanitarie a totale carico dello Stato e di non beneficare di altre prestazioni incompatibili).
Ciò posto, vale rammentare che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n.
13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Nel caso in esame, l' convenuto, non CP_1 costituendosi, ha omesso di fornire la prova del pagamento della somma pretesa.
In ordine al quantum debeatur i conteggi elaborati dalla parte ricorrente appaiono corretti ed immuni da vizi.
CP_ Conseguentemente la domanda va accolta e l' va condannato al pagamento in favore dei ricorrenti, nella qualità di eredi di , a titolo di ratei per indennità di accompagnamento maturati dal Parte_5
01.06.2023 e sino al 24.06.2024 della somma pari ad € 6.880,68, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla maturazione del diritto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i minimi tariffari per le cause di natura previdenziale / assistenziale, con valore ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, con esclusione della voce “fase istruttoria/trattazione”.
P.Q.M.
Il GL, Dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunziando sulla domanda ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
CP_ Accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei per indennità di accompagnamento in favore degli istanti n.q., dal 01.06.2023 e sino al 24.06.2024 pari ad € 6.880,68, oltre interessi legali dal
120 giorno successivo alla data di maturazione al saldo;
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente antistatario. Napoli, così deciso in data 17/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato dott.ssa Daniela Ammendola, all'udienza del 17/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza di I grado iscritta al N. 13346/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), tutti nella qualità di unici eredi ed aventi diritto del sig. Parte_4 C.F._4
(C.F. , rappr. e dif., come da procura in atti, Parte_5 C.F._5 dall'avv. Fulvio Mastantuono (C.F. ), i quali dichiarano di volere ricevere le C.F._6 comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 170 co. 4 c.p.c, a mezzo posta elettronica certificata al seguente recapito P.E.C: Email_1
RICORRENTI
contro
:
, in persona del Presidente pro-tempore Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento eredi RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2025 le parti ricorrenti, premettevano che: il de cuius Parte_5
, inoltrava in data 26.05.2023 alla competente Commissione Sanitaria Invalidi Civili, ai sensi della
[...] normativa vigente, idonea domanda amministrativa per ottenere l'attribuzione delle provvidenze economiche previste dalla citata normativa, previo riconoscimento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980, nonché contestuale domanda volta al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 104/92; che avverso il provvedimento della Commissione Sanitaria – con cui veniva CP_1 riconosciuto, illegittimamente, soltanto: “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sue età (L. 509/88; 124/98) grave 100 %”, proponeva dinanzi al Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro e Previdenza ricorso per A.T.P.O ex art. 445 bis c.p.c, dep. in data 11.09.2023 rubricato al N.R.G 15961/2023, con cui chiedeva accertarsi e dichiararsi lo status sanitario di cui alla legge
18/80 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
che con decreto di omologa ex art. 445 bis cpc 5° co. c.p.c, R.G 15961/2023, il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza, in data
10.12.2024, omologava positivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto – indennità di accompagnamento –con decorrenza dal “26.05.2023“- data della domanda amministrativa;
che nelle more interveniva il decesso ab intestato del sig. , in data 27.06.2024; che il decreto di omologa Parte_5 veniva notificato, con modalità telematiche, in data 10.12.2024, all' e in data 7.01.2025 si provvedeva CP_1 alla trasmissione a mezzo pec della necessaria modulistica AP23; che l' con pec datata 8.01.2025, CP_1 comunicava l'intervenuta liquidazione solo virtuale della prestazione per cui si provvedeva alla trasmissione con modalità telematiche della relativa modulistica richiesta (procedura AP23) in data 14.01.2025 (Prot. n.
.5106.14/01/2025.0008261); che pur avendo provveduto a trasmettere tutti gli elementi necessari per CP_1 consentire l'erogazione dei ratei maturati, a tutt'oggi non hanno ricevuto il pagamento dei ratei maturati per indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.06.2023 e sino al 24.06.2024 per cui gli stessi risultano essere creditori dell'importo di €. 6.880,68, oltre accessori come per legge.
Tutto ciò premesso adivano il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro al fine di ottenere la condanna dell' CP_1 al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento maturati dal 01.06.2023 e sino al 24.06.2024 (data del decesso) nella misura di € 6.880,68 oltre accessori come per legge e con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio non si costituiva l' . CP_1
All'odierna udienza, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' regolarmente evocato in giudizio e non costituitosi. CP_1 Nel merito, il ricorso è fondato.
Il credito dei ricorrenti n.q. di eredi di deceduto in data 24.06.2024 a titolo di ratei Parte_5 arretrati per indennità di accompagnamento a far data dall' 1.06.2023 e sino al 24.06.2024, è provato per CP_ tabulas (decreto di omologa, modello AP23 notificato all' dichiarazione sostitutiva attestante la qualità di eredi, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il mancato ricovero presso Ospedali o strutture sanitarie a totale carico dello Stato e di non beneficare di altre prestazioni incompatibili).
Ciò posto, vale rammentare che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n.
13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001). Nel caso in esame, l' convenuto, non CP_1 costituendosi, ha omesso di fornire la prova del pagamento della somma pretesa.
In ordine al quantum debeatur i conteggi elaborati dalla parte ricorrente appaiono corretti ed immuni da vizi.
CP_ Conseguentemente la domanda va accolta e l' va condannato al pagamento in favore dei ricorrenti, nella qualità di eredi di , a titolo di ratei per indennità di accompagnamento maturati dal Parte_5
01.06.2023 e sino al 24.06.2024 della somma pari ad € 6.880,68, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla maturazione del diritto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i minimi tariffari per le cause di natura previdenziale / assistenziale, con valore ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, con esclusione della voce “fase istruttoria/trattazione”.
P.Q.M.
Il GL, Dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunziando sulla domanda ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
CP_ Accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei per indennità di accompagnamento in favore degli istanti n.q., dal 01.06.2023 e sino al 24.06.2024 pari ad € 6.880,68, oltre interessi legali dal
120 giorno successivo alla data di maturazione al saldo;
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.865,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente antistatario. Napoli, così deciso in data 17/12/2025
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Ammendola)