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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3346 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
ME che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. LEZZI ROBERTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti Parte_1 CP_1 del 25.09.2020 con cui l' ha richiesto la restituzione di somme CP_2 asseritamente corrisposte “in più” a titolo di indennità di malattia/maternità agricola 2018, per gli importi di € 767,00, € 993,17, € 678,50, € 265,50 e € 649,00
(complessivi € 3.353,17), sul presupposto che la prestazione sarebbe divenuta indebita “a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per l'anno
2017”.
L' si è costituito deducendo, tra l'altro: (I) la legittimità del recupero CP_1 quale ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.; (II) l'esistenza dell'atto presupposto di cancellazione (pubblicazione telematica elenco 3VD2019 dal 17.12.2019 al 31.12.2019) e l'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970; (III) l'asserita improponibilità della domanda nella parte in cui mirerebbe all'“annullamento” di atti amministrativi, invocando difetto di giurisdizione.
La causa ha ad oggetto indebiti su malattia agricola 2018, ma il titolo del recupero poggia interamente sul venir meno del requisito contributivo
(iscrizione/riconoscimento delle giornate 2017).
Orbene, risulta prodotta ed è pacifica tra le parti l'esistenza della sentenza n. 957/2025 (RG 788/2021) del Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, che ha accertato che nell'anno 2017 ha lavorato come Parte_1 bracciante agricolo per 102 giornate alle dipendenze della coop. “Il Darifoglio” e ha ordinato all' la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici;
la medesima CP_1 pronuncia ha altresì dato atto della tempestività dell'impugnazione e dell'assenza di profili di decadenza nel giudizio sull'iscrizione.
Tale decisione, in quanto intervenuta tra le stesse parti sul medesimo fatto costitutivo (sussistenza del rapporto agricolo e delle 102 giornate 2017), esplica efficacia vincolante nel presente giudizio quale giudicato esterno (art. 2909 c.c.), con conseguente preclusione di ogni diversa valutazione circa la sussistenza delle giornate utili 2017 e, dunque, circa il presupposto stesso addotto dall' per la CP_1 pretesa restitutoria.
Ne discende che il presupposto della “riliquidazione” e del recupero
(asserita insussistenza di contribuzione agricola 2017) risulta smentito dal giudicato: la pretesa di ripetizione dell'indebito 2018, fondata su tale presupposto, non può trovare accoglimento.
L'eccezione di decadenza, astrattamente riferibile alle controversie in tema di iscrizione/cancellazione dagli elenchi agricoli (termine di 120 giorni) e ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità istituto di natura sostanziale e rilevabile d'ufficio “salvo il limite del giudicato”, non è utilmente spendibile nel presente giudizio per una ragione dirimente: la questione sulla tempestività e sull'assenza di decadenza è stata già affrontata e superata nel giudizio definito con la sentenza n. 957/2025, con effetto preclusivo in questa sede.
In ogni caso, va ricordato che la disciplina della conoscibilità/“notifica” mediante pubblicazione telematica degli elenchi (art. 38, commi 6-7, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011) è stata ritenuta compatibile con i principi costituzionali, con conseguente idoneità della pubblicazione a far decorrere i termini di tutela, secondo l'assetto normativo e amministrativo delineato dall' . CP_1
Ciò non muta, tuttavia, la conclusione nel caso concreto, ove opera la preclusione derivante dal giudicato esterno già formatosi sul punto.
L'eccezione di difetto di giurisdizione, prospettata dall' con CP_1 riferimento alla domanda di “annullamento” dell'atto amministrativo, va disattesa nei limiti che seguono.
Il presente giudizio ha ad oggetto diritti soggettivi previdenziali
(accertamento dell'insussistenza dell'indebito e del diritto alle prestazioni/tutela contro il recupero), rientranti nella cognizione del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa
(cancellazione e provvedimenti di indebito) assumono rilevanza quali presupposti e possono essere scrutinati incidenter tantum ai soli fini della decisione sul diritto azionato, senza che ciò implichi un “annullamento” in senso amministrativistico.
Ne deriva che, ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di accertamento del diritto e di restituzione/inesigibilità, ogni formula di dispositivo sarà correttamente calibrata in termini di accertamento dell'insussistenza del credito e di inefficacia della pretesa recuperatoria nei confronti del ricorrente.
Posto che il requisito contributivo 2017 (102 giornate) deve ritenersi accertato con efficacia vincolante, viene meno la ragione giustificativa del recupero;
pertanto, i provvedimenti impugnati non possono spiegare effetti CP_1 nei confronti del ricorrente e l' deve astenersi dal recupero e, ove abbia già CP_2 operato trattenute o incassi, deve provvedere alla restituzione.
Le conclusioni così raggiunte sono peraltro conformi anche alle indicazioni difensive della parte ricorrente, che ha prodotto la sentenza n.
957/2025 proprio quale fatto sopravvenuto decisivo nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, 1. accoglie il ricorso proposto da e, per Parte_1
l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza del credito vantato dall' in CP_1 relazione ai provvedimenti di indebito su indennità di malattia/maternità agricola anno 2018 di cui in motivazione (complessivi € 3.353,17);
2. dichiara non dovute le somme richieste dall' e ordina all' di CP_1 CP_2 non procedere ad alcuna attività di recupero;
ove già operate trattenute e/o incassi in forza dei suddetti provvedimenti, condanna l' alla CP_1 restituzione in favore di delle somme Parte_1 trattenute/incassate, oltre interessi legali dalla singola trattenuta al saldo;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900,00 CP_1 per compensi professionali, ai sensi del D.M. n. 55/2014, in relazione al valore della causa, alla natura previdenziale della controversia e alla complessità contenuta della stessa, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, procuratore anticipatario..
Così deciso in Patti 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo