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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.SS Silvia Migliori, Giudice dott.SS Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15868/2024 promoSS da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MOCCHEGIANI MAURO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOCCHEGIANI MAURO
ATTORE/I e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRITTELLA Controparte_1 C.F._2 STEFANIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FRITTELLA STEFANIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRITTELLA CP_2 C.F._3 STEFANIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FRITTELLA STEFANIA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 (nato ad [...], il [...]), Parte_1 (nata a [...], il [...]), nonché (nata a [...], AN, il Controparte_1 CP_2 21.11.1997), figlia maggiorenne della coppia, ricorrevano congiuntamente per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio.
Si premette che con sentenza n. 140/2018 pubblicata il 15.01.2018 il Tribunale di Bologna – all'esito del giudizio di scioglimento del matrimonio – adottava le statuizioni relative a collocamento e mantenimento della prole.
pagina 1 di 3 Con decreto n. 5861/2023 pubblicato il 27.04.2023 – e relativo decreto di correzione dell'errore materiale n. 6850/2023 pubblicato il 18.05.2023 – il Tribunale di Bologna provvedeva a una prima modifica delle condizioni di divorzio tra le parti.
Ad oggi i ricorrenti, ivi compresa la figlia maggiorenne ricorrono al Tribunale per CP_2 chiedere, in modifica ulteriore della predetta sentenza, una revoca dell'assegno di mantenimento in favore della predetta con decorrenza da settembre 2025.
Questo l'accordo delle parti:
“a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 140/2018 come modificata ed integrata dal decreto 05.06.23 di cui in narrativa stabilire che il padre Dr. fino a tutto il mese di agosto 2025 Parte_1 compreso continuerà a versare alla madre Dr.SS con le modalità sino ad ora Controparte_1 praticate e meglio specificate negli atti giudiziari suddetti, il contributo di mantenimento della figlia
nell'importo oggi di € 1.840,00 (comprensivo della rivalutazione ISTAT relativa al CP_2 mese di settembre) oltre il 100% delle spese mediche straordinarie come e meglio menzionate nei detti atti giudiziari;
dal mese di settembre 2025 cesserà ogni obbligo di mantenimento da parte del Dr. nei Parte_1 confronti della figlia , CP_2 rimane fermo ogni obbligo di contribuzione al mantenimento da parte del padre nei confronti del figlio
così come relativamente al quale resteranno in vigore le condizioni di cui alla Persona_1 sentenza n.140/2018 e decreto del 05.04.23 già menzionati;
le spese legali del presente atto sono compensate tra le parti, tuttavia il Dr. a titolo di Parte_1 concorso in quelle che dovrà affrontare la figlia verserà entro il termine di giorni 30 dalla CP_2 sottoscrizione del presente atto in favore della steSS la somma di € 1.000,00 (pagamento effettuato in data 04.02.2025)”.
****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni delle parti valutando il superiore interesse della figlia ormai maggiorenne ed inserita nel mondo del lavoro. CP_2
La volontà delle parti, infatti, espreSS nel ricorso congiunto, è quello di ottenere la modifica delle condizioni del divorzio proprio limitatamente al previsto mantenimento per la figlia già CP_2 maggiorenne, ferme restando le altre condizioni relative al mantenimento dell'altro figlio della coppia,
. Per_1
La sig.ra infatti, ricorrente unitamente ai genitori, quale intereSSta, è titolare di un CP_2 contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'11.12.2024, circostanza pacifica tra le parti.
Alla luce della sopravvenuta indipendenza economica della steSS, dunque, le parti concordano affinché il padre, sig. provveda al suo mantenimento fino al mese di agosto 2025, ivi Parte_1 comprensivo di spese straordinarie al 100%, per poi ceSSre la contribuzione del successivo mese di settembre 2025. Tale pattuizione è espreSSmente prevista per consentire alla ragazza di raggiungere la completa autosufficienza economica e compiere scelte completamente autonome.
Ebbene, in ragione delle citate circostanze, il Collegio ritiene ragionevole accogliere la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. con decorrenza dal settembre 2025, CP_2 essendone venuti meno i presupposti di legge.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, nonché l'espresso accordo delle parti in tal senso, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra le parti. pagina 2 di 3
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna n 140/2018 pubblicata il 15.01.2018, così come modificata dal decreto n. 5861/2023 pubblicato il 27.04.2023 (e relativo decreto di correzione dell'errore materiale n. 6850/2023 pubblicato il 18.05.2023) così provvede: dà atto e dispone che il padre sig. - fino a tutto il mese di agosto 2025 - versi alla madre Parte_1 sig.ra il contributo di mantenimento della figlia nell'importo oggi Controparte_1 CP_2 di € 1.840,00 (comprensivo della rivalutazione ISTAT relativa al mese di settembre) oltre il 100% delle spese mediche straordinarie;
dà atto e dispone, con decorrenza dal mese di settembre 2025, la revoca dell'obbligo del sig. Pt_1 di corrispondere alla sig.ra l'assegno di mantenimento in favore della figlia
[...] CP_1 CP_2 ;
[...] dà atto che il sig. a titolo di concorso nelle spese della figlia ha versato in favore Parte_1 CP_2 della steSS la somma di euro 1.000 (mille/00)
Spese legali compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 25.06.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.SS Silvia Migliori, Giudice dott.SS Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15868/2024 promoSS da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MOCCHEGIANI MAURO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MOCCHEGIANI MAURO
ATTORE/I e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRITTELLA Controparte_1 C.F._2 STEFANIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FRITTELLA STEFANIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRITTELLA CP_2 C.F._3 STEFANIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FRITTELLA STEFANIA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 (nato ad [...], il [...]), Parte_1 (nata a [...], il [...]), nonché (nata a [...], AN, il Controparte_1 CP_2 21.11.1997), figlia maggiorenne della coppia, ricorrevano congiuntamente per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio.
Si premette che con sentenza n. 140/2018 pubblicata il 15.01.2018 il Tribunale di Bologna – all'esito del giudizio di scioglimento del matrimonio – adottava le statuizioni relative a collocamento e mantenimento della prole.
pagina 1 di 3 Con decreto n. 5861/2023 pubblicato il 27.04.2023 – e relativo decreto di correzione dell'errore materiale n. 6850/2023 pubblicato il 18.05.2023 – il Tribunale di Bologna provvedeva a una prima modifica delle condizioni di divorzio tra le parti.
Ad oggi i ricorrenti, ivi compresa la figlia maggiorenne ricorrono al Tribunale per CP_2 chiedere, in modifica ulteriore della predetta sentenza, una revoca dell'assegno di mantenimento in favore della predetta con decorrenza da settembre 2025.
Questo l'accordo delle parti:
“a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 140/2018 come modificata ed integrata dal decreto 05.06.23 di cui in narrativa stabilire che il padre Dr. fino a tutto il mese di agosto 2025 Parte_1 compreso continuerà a versare alla madre Dr.SS con le modalità sino ad ora Controparte_1 praticate e meglio specificate negli atti giudiziari suddetti, il contributo di mantenimento della figlia
nell'importo oggi di € 1.840,00 (comprensivo della rivalutazione ISTAT relativa al CP_2 mese di settembre) oltre il 100% delle spese mediche straordinarie come e meglio menzionate nei detti atti giudiziari;
dal mese di settembre 2025 cesserà ogni obbligo di mantenimento da parte del Dr. nei Parte_1 confronti della figlia , CP_2 rimane fermo ogni obbligo di contribuzione al mantenimento da parte del padre nei confronti del figlio
così come relativamente al quale resteranno in vigore le condizioni di cui alla Persona_1 sentenza n.140/2018 e decreto del 05.04.23 già menzionati;
le spese legali del presente atto sono compensate tra le parti, tuttavia il Dr. a titolo di Parte_1 concorso in quelle che dovrà affrontare la figlia verserà entro il termine di giorni 30 dalla CP_2 sottoscrizione del presente atto in favore della steSS la somma di € 1.000,00 (pagamento effettuato in data 04.02.2025)”.
****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni delle parti valutando il superiore interesse della figlia ormai maggiorenne ed inserita nel mondo del lavoro. CP_2
La volontà delle parti, infatti, espreSS nel ricorso congiunto, è quello di ottenere la modifica delle condizioni del divorzio proprio limitatamente al previsto mantenimento per la figlia già CP_2 maggiorenne, ferme restando le altre condizioni relative al mantenimento dell'altro figlio della coppia,
. Per_1
La sig.ra infatti, ricorrente unitamente ai genitori, quale intereSSta, è titolare di un CP_2 contratto di lavoro a tempo indeterminato dall'11.12.2024, circostanza pacifica tra le parti.
Alla luce della sopravvenuta indipendenza economica della steSS, dunque, le parti concordano affinché il padre, sig. provveda al suo mantenimento fino al mese di agosto 2025, ivi Parte_1 comprensivo di spese straordinarie al 100%, per poi ceSSre la contribuzione del successivo mese di settembre 2025. Tale pattuizione è espreSSmente prevista per consentire alla ragazza di raggiungere la completa autosufficienza economica e compiere scelte completamente autonome.
Ebbene, in ragione delle citate circostanze, il Collegio ritiene ragionevole accogliere la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a carico del sig. con decorrenza dal settembre 2025, CP_2 essendone venuti meno i presupposti di legge.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, nonché l'espresso accordo delle parti in tal senso, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra le parti. pagina 2 di 3
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna n 140/2018 pubblicata il 15.01.2018, così come modificata dal decreto n. 5861/2023 pubblicato il 27.04.2023 (e relativo decreto di correzione dell'errore materiale n. 6850/2023 pubblicato il 18.05.2023) così provvede: dà atto e dispone che il padre sig. - fino a tutto il mese di agosto 2025 - versi alla madre Parte_1 sig.ra il contributo di mantenimento della figlia nell'importo oggi Controparte_1 CP_2 di € 1.840,00 (comprensivo della rivalutazione ISTAT relativa al mese di settembre) oltre il 100% delle spese mediche straordinarie;
dà atto e dispone, con decorrenza dal mese di settembre 2025, la revoca dell'obbligo del sig. Pt_1 di corrispondere alla sig.ra l'assegno di mantenimento in favore della figlia
[...] CP_1 CP_2 ;
[...] dà atto che il sig. a titolo di concorso nelle spese della figlia ha versato in favore Parte_1 CP_2 della steSS la somma di euro 1.000 (mille/00)
Spese legali compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 25.06.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
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