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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 9556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9556 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il provvedimento del 5.12.24, con il quale il G.I. disponeva decidersi la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 16157 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto:
appello
TRA
– nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
- (C.F. con sede in Milano, via Domenichino 5,
[...] P.IVA_1
in persona del Dirigente – Procuratore dott. in virtù Parte_3
dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio
sentenza proc. n. 16157/24 r.g. pag. 1 in data 20 febbraio 2024, Rep. Persona_1
29336, Raccolta 13060, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al Giudice di Pace di Casoria RG 4263/20, dall'avv. Paolo Bonalume (C.F.:
, con studio (LMS) in Milano, corso Magenta C.F._1
84 presso il quale elettivamente domicilia.
APPELLANTE
E
Controparte_1
(CF , corrente in VA (NA) alla Via
[...] P.IVA_2
P.IVA_ Campanariello, 3 - C.A.P. in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso i cui P.IVA_4
uffici in Via Armando Diaz n.11 è domiciliata.
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il gdp rigettava la domanda di condanna al pagamento della somma di € 2.423 oltre interessi a titolo di corrispettivo per servizi di pulizia, nella qualità di cessionaria del credito, ritenendola non provata.
L'appellante ha dedotto che:
sentenza proc. n. 16157/24 r.g. pag. 2 il credito è provato dalla documentazione prodotta (atto di cessione, fattura, riferimento al contratto CIG Z291124D709);
ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata accogliento la domanda, con vittoria di spese.
L'appellato ha dedotto che:
controparte, pur essendone onerata, non ha fornito prova dell'esistenza di un contratto valido per il periodo relativo alle fatture azionate nel presente giudizio;
ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Tanto premesso in fatto si premette in diritto che il cessionario del credito, al fine di agire nei confronti del debitore ceduto, deve provare non solo la cessione del credito ma anche il rapporto di valuta sulla base del quale il credito ceduto è sorto.
E' noto, infatti, che il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.
Va ulteriormente premesso che le norme sulla contabilità di Stato prevedono che i contratti con la pubblica amministrazione debbano essere redatti per iscritto a pena di nullità.
Sul punto la giurisprudenza è pacifica.
Basti citare, tra le tante, Cass. n.16562/2018 secondo cui:
sentenza proc. n. 16157/24 r.g. pag. 3 “I contratti con la pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale.
Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto”.
Orbene l'attrice non ha depositato alcun valido contratto e si è limitata ad osservare che il rilascio da parte della PA del codice CIG (Codice
Identificativo di Gara) all'esito dell'aggiudicazione della gara, codice riportato sulle fatture azionate, basterebbe a far presumere la regolare stipula del contratto.
La giurisprudenza di merito citata dall'attrice non è, però,
sentenza proc. n. 16157/24 r.g. pag. 4 assolutamente condivisibile.
E' evidente, infatti, che un requisito formale richiesto a pena di nullità non può essere sostituito da una mera presunzione.
Né può ritenersi applicabile alla fattispecie il principio di non contestazione ex art. 115 comma 1 c.p.c. dato che quest'ultimo non può esimere dalla produzione del documento con riguardo ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, forma la cui mancanza determina la nullità del contratto rilevabile d'ufficio.
La domanda, pertanto, va rigettata poiché il rapporto originario è nullo non essendo stato depositato alcun contratto avente forma scritta.
Le altre questioni restano assorbite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello contro la sentenza n. 196/24 emessa in data 4 gennaio 2024 dal gdp di
Casoria proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato il Controparte_1
4.7.24, così provvede:
1. rigetta l'appello;
sentenza proc. n. 16157/24 r.g. pag. 5 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.702 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli il 23.10.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 16157/24 r.g. pag. 6