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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5976 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna Battaglia Presidente relatore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2587/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs.
150/2011, depositato il 09/02/2024 avverso il provvedimento emesso il 02/01/2024 dalla
Questura di RO rispetto alla domanda di protezione speciale presentata in data
01/09/2022, e notificato il 17/01/2024, promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F. CUI Parte_1 C.F._1
), con l'Avvocato CLAUDIA PEDRINI,
-attore-
CONTRO
(C.F. ) – , con l' Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione speciale e nel contempo dichiararsi la sussistenza in capo al ricorrente del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1.1, del D. Lgs. 286/98. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad I.V.A. e
C.P.A.
1 Per parte convenuta: si chiede il rigetto del ricorso, che si ritiene infondato. Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un' impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l' accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “giudizio sul rapporto
” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto, l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite e dalla difesa con nota di deposito del 13/10/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha dedotto di aver svolto attività lavorativa regolare a far data da ottobre 2022, con contratto a tempo determinato come manovale edile per conto di BI EM (cfr. doc. 12 allegato al ricorso), più volte prorogato (doc. 13 allegato al ricorso e doc. 2 allegato con le ultime note), e, da ultimo, trasformato a tempo indeterminato a decorrere dal 09/12/2024 (cfr. doc. 04 allegato con le ultime note). Da tali rapporti di lavoro egli ha percepito e percepisce un reddito medio mensile pari a circa euro 1.000,00 (si vedano le buste paga e le C.U. prodotte).
Suddetta stabile occupazione lavorativa gli garantisce una sostanziale autonomia economica in Italia e quindi lo svolgimento di una vita dignitosa, nonché la possibilità di far fronte all' esigenza abitativa sottoscrivendo un regolare contratto di locazione di immobile sito a
IL di RO (VR), stipulato dal 01/02/2025 al 31/01/2025 (si veda doc.06 allegato con le ultime note).
Si rileva inoltre come egli abbia dimostrato di avere legami affettivi sul territorio italiano, posto che è presente da lungo periodo la zia , la quale si è prestata nell Persona_1
'ospitare nel primo periodo il nipote (cfr. doc. 09, 10 e 11 allegati al ricorso).
2 Da ultimo, si evidenzia che non risultano pendenze a carico del ricorrente, né lo stesso risulta gravato da precedenti penali (cfr. certificato del casellario e dei carichi pendenti in atti).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di al rilascio di un permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 20/11/2025.
La Presidente dott.ssa Anna Battaglia
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Anna Battaglia Presidente relatore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2587/2024, introdotta con ricorso ex art. 19 ter d.lgs.
150/2011, depositato il 09/02/2024 avverso il provvedimento emesso il 02/01/2024 dalla
Questura di RO rispetto alla domanda di protezione speciale presentata in data
01/09/2022, e notificato il 17/01/2024, promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F. CUI Parte_1 C.F._1
), con l'Avvocato CLAUDIA PEDRINI,
-attore-
CONTRO
(C.F. ) – , con l' Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA
-convenuto-
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione speciale e nel contempo dichiararsi la sussistenza in capo al ricorrente del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1.1, del D. Lgs. 286/98. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad I.V.A. e
C.P.A.
1 Per parte convenuta: si chiede il rigetto del ricorso, che si ritiene infondato. Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto andrà accolto per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che il ricorso ex art. 19 ter d.lgs. 150/2011 non si atteggia come un' impugnazione tecnicamente intesa, in quanto l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del provvedimento amministrativo di diniego, quanto piuttosto l' accertamento della sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento della protezione speciale di cui all'art. 19 T.U.I. Si tratta, a ben vedere, di un “giudizio sul rapporto
” e non di un “giudizio sull'atto”. Irrilevante, pertanto, l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo per i vizi dedotti nel ricorso, posto che ciò non esonera comunque il giudice dal valutare la spettanza del diritto alla protezione richiesta (cfr. Cass. 17318/2019; Cass.
7385/2017 e successive conformi).
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle informazioni aggiuntive fornite e dalla difesa con nota di deposito del 13/10/2025, risulta che il ricorrente abbia dato prova di positiva integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, radicando sul territorio dello Stato la propria vita privata.
Con particolare riferimento all'ambito lavorativo, il ricorrente ha dedotto di aver svolto attività lavorativa regolare a far data da ottobre 2022, con contratto a tempo determinato come manovale edile per conto di BI EM (cfr. doc. 12 allegato al ricorso), più volte prorogato (doc. 13 allegato al ricorso e doc. 2 allegato con le ultime note), e, da ultimo, trasformato a tempo indeterminato a decorrere dal 09/12/2024 (cfr. doc. 04 allegato con le ultime note). Da tali rapporti di lavoro egli ha percepito e percepisce un reddito medio mensile pari a circa euro 1.000,00 (si vedano le buste paga e le C.U. prodotte).
Suddetta stabile occupazione lavorativa gli garantisce una sostanziale autonomia economica in Italia e quindi lo svolgimento di una vita dignitosa, nonché la possibilità di far fronte all' esigenza abitativa sottoscrivendo un regolare contratto di locazione di immobile sito a
IL di RO (VR), stipulato dal 01/02/2025 al 31/01/2025 (si veda doc.06 allegato con le ultime note).
Si rileva inoltre come egli abbia dimostrato di avere legami affettivi sul territorio italiano, posto che è presente da lungo periodo la zia , la quale si è prestata nell Persona_1
'ospitare nel primo periodo il nipote (cfr. doc. 09, 10 e 11 allegati al ricorso).
2 Da ultimo, si evidenzia che non risultano pendenze a carico del ricorrente, né lo stesso risulta gravato da precedenti penali (cfr. certificato del casellario e dei carichi pendenti in atti).
In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.
Si compensano integralmente le spese di lite, in quanto la decisione ha valorizzato elementi emersi in epoca successiva alla decisione della domanda in fase amministrativa ed al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di al rilascio di un permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale, previsto dall'art. 19 T.U.I.;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Venezia, così deciso nella Camera di consiglio del 20/11/2025.
La Presidente dott.ssa Anna Battaglia
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