Articolo 1 della Legge 12 dicembre 1958, n. 1110
Articolo 2
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20 gennaio 1959
Art. 1.
A modifica dell' art. 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , sostituito dall' art. 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1205 , il titolo di studio richiesto ai fini del conferimento della qualifica di collocatore di terza classe deve essere posseduto alla data dell'8 gennaio 1958.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1959